mercoledì 29 ottobre 2008

Sostituzione del DSGA

Nei giorni scorsi un dirigente scolastico mi ha chiamato per lamentarsi del proprio direttore s.g.a. in quanto non all'altezza dei compiti affidatogli e chiedendomi quali possibilità ci sarebbero per sostituirlo.
Nel caso di specie il collaboratore deve esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità.
In caso di accertata violazione degli obblighi suddetti l'articolo 93 prevede che, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

A) RIMPROVERO VERBALE: è inflitto dal dirigente scolastico;
B) RIMPROVERO SCRITTO: è inflitto dal dirigente scolastico;
C) MULTA (importo non superiore a quattro ore di retribuzione): è inflitta dal dirigente scolastico;
D) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI DIECI GIORNI: è inflitta dal D.G. dell’U.S.R., o dal Dirigente dal medesimo delegato ;
E) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO: è inflitto dal D.G. dell’USR ;
F) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO: è inflitto dal D.G. dell’USR.
Il Dirigente generale dell’USR può delegare ad altri dirigenti (ad es. ai dirigenti preposti ai Centri Servizi Amministrativi) l’esercizio delle competenze in questione (artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 165/2001 e 8 D.P.R. n. 319/2003).
Ovviamente intraprendere la via del procedimento disciplinare è difficile, pertanto, sarà preferibile concordare una soluzione che accotnenti le parti. Solo nel caso in cui ci sia intransigenza da parte del collaboratore, il dirigente scolastico potrà, previo raccolta di utili prove, procedere come descritto.

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