Nel post dove riportavo alcune "voci" sul possibile blocco del concorso per 40 posti da dirigente ho anche scritto della possibilità che ci sia un avvicendamento al vertice del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
In merito ho letto, su alcuni forum, che le dimissioni del dott. Mario Canzio sono praticamente impossibili e, al fine di non essere equivocato, vorrei sottolineare (senza polemica ma per approfondire la questione) che il possibile abbandono del Ragioniere Generale non dipenderebbe dalle sue dimissioni ma dalla norma prevista dal comma 11 dell’art. 72 del decreto legge 112/2008.
Infatti, il legislatore ha previsto che: "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi".
Pertanto, ai sensi della normativa richiamata, l’amministrazione ha la facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, dopo che il dipendente ha raggiunto l’anzianità massima contributiva di 40 anni.
Ciò detto, due sono le variabili fondamentali che non conosco:
- l'intenzioni dell'amministrazione;
- l'anzianità contributiva del Ragioniere (dal curriculum sembrerebbero 40: 36 di servizio + riscatto laurea).
Con questo non voglio assolutamente né avvalorare né smentire la tesi del cambio di vertice ma vorrei dare solamente degli spunti per meglio approfondire alcune tematiche relative al Ministero dell'Economia.
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