venerdì 17 ottobre 2008

Scadenza incarico revisori

Per i colleghi revisori:

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) all’articolo 1, comma 616, prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche è effettuata da due revisori dei conti nominati dal ministro dell’economia e delle finanze e dal ministro della pubblica istruzione. Tale norma innova quanto già disciplinato dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 secondo cui tale attività era affidata ad un collegio dei revisori dei conti nominati dall’ufficio scolastico regionale (art. 57). La legge finanziaria 2007, pertanto, ha determinato la cessazione di quell’organo di controllo (collegio) e al successivo comma 617 ha stabilito che i revisori in rappresentanza dei citati ministeri erano confermati fino all’emanazione del decreto di nomina dei nuovi revisori e comunque non oltre l’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità.
Pertanto, secondo quanto indicato dal citato comma 617, i revisori operano a pieno titolo fino alla loro sostituzione in quanto la scadenza triennale indicata nel precedente decreto di nomina è superata dalle norme citate.

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