Mentre mi sto preparando per la tornata di missioni nelle scuole per la certificazione dei contratti integrativi d'istituto, ho trovato in rete questo comunicato della CISL:
E' stato segnalato da più parti che alcuni revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell' Economia, si rifiutano di procedere alla certificazione degli oneri dei costi dei contratti integrativi laddove si prevede l'utilizzo nel fondo di istituto delle economie degli anni precedenti.
A parere di questi revisori tale utilizzo, previsto in taluni contratti integrativi, sarebbe illegittimo in quanto non più richiamato esplicitamente dal CCNL del 29 novembre 2007.
Questo rilievo è invasivo dell'autonomia delle parti negoziali ed è privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Ciò alla luce delle considerazioni che seguono.
Il CCNL 2007 ha introdotto norme chiare e cristalline sul controllo dei revisori dei conti in materia di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa.
Questo controllo, da farsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della pre-intesa, è strettamente limitato alla verifica sulla compatibilità dei costi e si attua ai sensi dell'art. 48, Decreto Legislativo 165/01 e cioè nel rispetto dei vincoli di bilancio.
I revisori dei conti, quindi, non danno parere favorevole alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, ma devono limitarsi a verificare solo se i costi contrattuali sono compatibili con le previsioni di spesa inserite nel Programma Annuale. Così prevedono le norme di legge e le norme contrattuali.
Inoltre, l'utilizzo dei fondi contrattuali (vedi C.M. 151/2007) sul Programma Annuale è vincolato perché attiene a spese giuridicamente definite dal contratto nazionale, come è per il salario accessorio del personale. E questa regola non può che valere anche per le relative economie.
Infine, è bene ricordare che in base al regolamento sull'autonomia scolastica richiamato anche dal D.M. 21/2007, l'uso e la destinazione dei finanziamenti sono una scelta autonoma delle singole istituzioni scolastiche. Ed esse possono ben decidere di utilizzare le somme del Contratto per progetti futuri avendo come unico vincolo quello dell'utilizzo a beneficio del personale e non quello temporale a base annua.
In conclusione:
i revisori dei conti non possono intervenire sull'utilizzo dei fondi contrattuali perché il loro uso è giuridicamente definito dai contratti che li destina al salario accessorio del personale della scuola;
l'utilizzo delle economie, se non vincolate, è una decisione delle scuole che allocano autonomamente (art. 21, comma 5, legge 59/97) le risorse nel Programma Annuale che, lo ricordiamo, si approva anche con il parere contrario dei revisori.
Con la presente si chiede un autorevole intervento affinché venga ripristinata la legittimità operativa alle istituzioni scolastiche nella contrattazione integrativa.
A parere di questi revisori tale utilizzo, previsto in taluni contratti integrativi, sarebbe illegittimo in quanto non più richiamato esplicitamente dal CCNL del 29 novembre 2007.
Questo rilievo è invasivo dell'autonomia delle parti negoziali ed è privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Ciò alla luce delle considerazioni che seguono.
Il CCNL 2007 ha introdotto norme chiare e cristalline sul controllo dei revisori dei conti in materia di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa.
Questo controllo, da farsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della pre-intesa, è strettamente limitato alla verifica sulla compatibilità dei costi e si attua ai sensi dell'art. 48, Decreto Legislativo 165/01 e cioè nel rispetto dei vincoli di bilancio.
I revisori dei conti, quindi, non danno parere favorevole alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, ma devono limitarsi a verificare solo se i costi contrattuali sono compatibili con le previsioni di spesa inserite nel Programma Annuale. Così prevedono le norme di legge e le norme contrattuali.
Inoltre, l'utilizzo dei fondi contrattuali (vedi C.M. 151/2007) sul Programma Annuale è vincolato perché attiene a spese giuridicamente definite dal contratto nazionale, come è per il salario accessorio del personale. E questa regola non può che valere anche per le relative economie.
Infine, è bene ricordare che in base al regolamento sull'autonomia scolastica richiamato anche dal D.M. 21/2007, l'uso e la destinazione dei finanziamenti sono una scelta autonoma delle singole istituzioni scolastiche. Ed esse possono ben decidere di utilizzare le somme del Contratto per progetti futuri avendo come unico vincolo quello dell'utilizzo a beneficio del personale e non quello temporale a base annua.
In conclusione:
i revisori dei conti non possono intervenire sull'utilizzo dei fondi contrattuali perché il loro uso è giuridicamente definito dai contratti che li destina al salario accessorio del personale della scuola;
l'utilizzo delle economie, se non vincolate, è una decisione delle scuole che allocano autonomamente (art. 21, comma 5, legge 59/97) le risorse nel Programma Annuale che, lo ricordiamo, si approva anche con il parere contrario dei revisori.
Con la presente si chiede un autorevole intervento affinché venga ripristinata la legittimità operativa alle istituzioni scolastiche nella contrattazione integrativa.
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Quanto sopra riportato è il contenuto della lettera unitaria inviata il 10 aprile 2008 dai Segretari Generali, Enrico Panini (Flc CGIL), Francesco Scrima (CISL Scuola), Massimo Di Menna (UIL Scuola) e Marco Paolo Nigi (SNALS Confsal)
al Capo Dipartimento MPI per l’Istruzione
al Capo Dipartimento MPI per la Programmazione Ministeriale Bilancio, Risorse Umane, Informazione
al Direttore Generale MPI della Direzione per il Personale Scolastico
al Direttore Generale MPI della Direzione per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
Ho dei fortissimi dubbi che, noi revisori, dovremmo limitarci a verificare solo se i costi contrattuali sono compatibili con le previsioni di spesa inserite nel Programma Annuale, in quanto il mio dovere è quello di certificare la veridicità degli importi che si prevede di distribuire al personale in relazione alle norme di primo e secondo grado e non con il semplice bilancio preventivo. Concordo invece con la possibilità di utilizzare le economie degli anni precedenti nella contrattazione.
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