Ancora adesso non ho ancora ben chiaro, e credo anche alcuni miei colleghi, le innovazioni apportate dalla "Finanziaria anno 2007" al ruolo del revisore dei conti nelle scuole.
Sul sito pinodurantescuola.it ho trovato un buon articolo che sintetizzo.
Dal 1° gennaio 2007, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, commi 616 e 617, i revisori incaricati della funzione di controllo sono due: uno in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’altro di nuova nomina (dal 1° gennaio 2008) in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione.
In attesa dell’ emanazione del decreto 44/2001, (a tutt’oggi non modificato) dopo le modifiche disposte della legge, le relative indicazioni Ministeriali (MPI e MEF) sulle modalità di svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Revisori dei conti, sono contenute nella nota Ministeriale n. 1 del 3 gennaio 2007 e nella nota prot. 101 del 19 febbraio 2007:
In attesa dell’ emanazione del decreto 44/2001, (a tutt’oggi non modificato) dopo le modifiche disposte della legge, le relative indicazioni Ministeriali (MPI e MEF) sulle modalità di svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Revisori dei conti, sono contenute nella nota Ministeriale n. 1 del 3 gennaio 2007 e nella nota prot. 101 del 19 febbraio 2007:
– Funzione alla pari, non più collegiale, non esiste più la figura del Presidente.
– Ogni Revisore può promuovere la riunione per le visite periodiche previste, che sembrerebbero essere limitate al parere sul programma annuale e all’esame del conto consuntivo, vedi successivo punto.
– Il Programma annuale e il Conto Consuntivo sono approvati anche da un solo Revisore nel caso in cui uno dei revisori è impossibilitato e risulta assente.
– Il parere discordante sul Programma annuale, anche di un solo Revisore, non è vincolante per l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.
– Dicasi la stessa cosa per l’approvazione del conto consuntivo con la differenza che, come previsto dal regolamento e nel verbale disponibile su ATHENA, l’Istituzione Scolastica deve trasmettere il verbale all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale.
– La verifica di cassa, della legittimità e della correttezza delle scritture contabili, della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e successive variazioni, diventano solo due invece di quattro, e devono essere svolte insieme all’esame del programma annuale e del conto consuntivo.
– In concomitanza di una delle due visite i Revisori dovrebbero, procedere anche alla compatibilità sul fondo di sede.
– Conferma dell’utilizzo della procedura informatica ATHENA.
– Revisione della determinazione dei compensi vista la uguale funzione.
Buon lavoro
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