venerdì 17 ottobre 2008

Malattia: la visita fiscale è obbligatoria anche se l'assenza dura un solo giorno

La circolare "Brunetta" interviene nelle more della conversione del Dl n. 112/2008 che, all'art. 71, detta appunto il regime delle "assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
È precisato, innanzitutto, che l'applicazione della nuova normativa si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere dal 26 giugno scorso, data di pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Viene ribadito poi l'obbligo della richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno ex co. 3 del citato art. 71. La circolare rileva anche che le nuove disposizioni, innovando rispetto alle precedenti, stabiliscono un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli.
Quanto al trattamento economico fondamentale, che viene corrisposto nei primi dieci giorni di assenza "(…) con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo (…)", il documento chiarisce che si considerano rientranti in esso le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam. Giro di vite anche per le modalità con cui i pubblici dipendenti devono giustificare le assenze per malattia: per periodi superiori ai dieci giorni è richiesta infatti la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
Leggi il testo della circolare

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