lunedì 27 ottobre 2008

nota dell'IGF sugli incarichi dei revisori

Finalmente arriva una comunicazione ufficiale da parte dell'ufficio II dell'IGF per quanta riguarda la durata degli incarichi dei revisori scolastici indicati dal MEF:

Nota del 21 ottobre 2008 n. 123864
Ispettorato Generale di Finanza
dipartimento della ragioneria generale dello stato
UFFICIO III
OGGETTO: Scadenza del mandato

Pervengono numerosi quesiti riguardo alla scadenza dei mandati dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche nominati, per la durata di un triennio, con decreti degli Uffici Scolastici Regionali con decorrenza 16 ottobre 2005.
In proposito si fa presente che con la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) all’articolo 1, comma 616, il riscontro di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche è stato attribuito a due revisori dei conti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, ora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Tale norma, pertanto, nell’innovare quanto già disciplinato dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - secondo cui tale attività era affidata ad un collegio dei revisori dei conti nominati dall’ufficio scolastico regionale (art. 57) - ha determinato la cessazione dell’organo di controllo (collegio) e al successivo comma 617 ha stabilito che i revisori in rappresentanza dei citati ministeri restavano confermati fino all’emanazione del decreto di nomina dei nuovi revisori e comunque non oltre l’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità.
Pertanto, secondo quanto indicato dal citato comma 617, i revisori operano a pieno titolo fino alla loro sostituzione in quanto la scadenza triennale indicata nel precedente decreto di nomina è superata dalle norme citate.

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