venerdì 31 luglio 2009

Due domande al Governo

da Lavoce.info

L’analisi della legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009 approvata dal Senato e ora al vaglio della Camera, pone due interrogativi di fondo, su cui sarebbe opportuno avere chiarimenti dall’esecutivo.
1. In che cosa consistono le maggiori spese proposte dalla legge?
Con l’assestamento del bilancio dello Stato per il 2009, il saldo netto da finanziare di competenza peggiora di quasi 37 miliardi di cui 26,2 di minori entrate e 10,7 di maggiori spese nette. Quasi la metà di questo incremento delle spese nette (circa 4,5 miliardi) è dovuta a misure proposte proprio con il ddl.
Vi sono poi altri 3,5 miliardi di incrementi di spesa discrezionali compensati da minori spese. Si tratta di una vera e propria manovra inserita dentro una legge di assestamento. Data l’entità inusuale dell’intervento sarebbe stato più opportuno (e trasparente) varare una manovra correttiva. E’ comunque possibile avere ora delucidazioni sulla natura di queste spese aggiuntive? Di cosa si tratta esattamente?
2 Che cosa è successo al Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale?
Come verranno finanziate le spese della ricostruzione dell’Abruzzo?
Il primo decreto anticrisi (185/2009) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Con Deliberazione n. 4 del 6 marzo 2009 il Cipe ha previsto una Riserva di programmazione strategica a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 9 miliardi, costituita con risorse del Fas (Fondo aree sottoutilizzate). Si tratta della provvista per alimentare il Fondo strategico.
Ma nel disegno di legge di assestamento di questo fondo strategico non c’è traccia alcuna.
Il problema è serio: il decreto legge 39/2009 prevede che gli interventi di ricostruzione e le altre misure relative al terremoto abruzzese siano finanziati, tramite apposita deliberazione del Cipe, per un importo non inferiore a 2 miliardi e non superiore a 4 miliardi di euro nell’ambito della dotazione del Fas, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.
Se il Fas non va al Fondo strategico (come invece dovrebbe in base alla deliberazione Cipe di marzo) non può neanche venire via dal Fondo strategico per finanziare la ricostruzione (deliberazione prevista dal dl 39/2009).
Ma il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale dov’è? Come verranno allora finanziate le spese per la ricostruzione delle aree terremotate?
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Ormai è sempre più prassi consolidata utilizzare qualsiasi provvedimento per raggiungere i propri scopi. Decreti leggi che diventano contenitore di tutto, articoli omnicomprensivi in barba alle best practice varate dall'allora ministro Frattini e adesso la legge di assestamento che sostituisce subdolamente una vera e propria manovra.
Non mi piace fare politica da questo blog ma ormai le pessime abitudini della nostra classe dirigente stanno avendo un impatto diretto sul nostro lavoro.

giovedì 30 luglio 2009

accordo FUA per il IV dipartimento

Ricevo e pubblico dalla RDB
Grazie alla determinazione e alla caparbietà dimostrata dalla delegazione trattante delle RdB/CUB MEF e dei propri rappresentanti in seno alla RSU, si è definito, alle ore 14 di oggi, l'accordo sull'individuazione dei criteri necessari per l'erogazione del fondo di sede, per l'anno 2008, spettante ai lavoratori in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (SCP, SCAAGG, SCSII, Gabinetto del Ministro).

In un contesto di feroce compressione dei diritti e del salario dei lavoratori, riteniamo l'accordo sottoscritto dalle RdB/CUB MEF un'intesa soddisfacente per i lavoratori del IV Dipartimento perché rispondente ad una erogazione più equa e solidale possibile delle risorse: nello stesso tempo, però, lo riteniamo un accordo rispettoso sia nel metodo che nel merito delle regole di partecipazione democratica esistenti, a differenza delle nefandezze accadute al Dipartimento del Tesoro e alla Ragioneria Generale dello Stato.

L'accordo, infatti, salvaguarda sia la DIGNITA' dei lavoratori che il RISPETTO delle norme vigenti.
L'intesa NON CONTEMPLA né la produttività individuale, né il raggiungimento degli obiettivi degli uffici e i lavoratori del IV Dipartimento vedranno, quindi, il loro salario accessorio remunerato SENZA alcuna pagellina né, tantomeno, VINCOLATO alla capacità del dirigente di raggiungere gli obiettivi dell'unità organizzativa.

Inoltre, l'accordo è stato sottoscritto da entrambe le parti in pieno rispetto delle attuali norme che regolano le contrattazioni decentrate locali:
-PRESENZA ALLA RIUNIONE DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELLA RSU (12 su 19);
-SOTTOSCRIZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELLA RSU (12 su 19);
-SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI EFFETTIVI PRESENTI (in riferimento sia alla delegazione di parte pubblica che a quella sindacale);
-CONTESTUALITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE.

L'impianto dell'intesa, che vi trasmettiamo in allegato, prevede:
+LA SALVAGUARDIA DELL'ACCONTO FUA 2008 GIÀ EROGATO;
50% DELLA QUOTA CON LE STESSE MODALITA' DEL FUA ANNO 2007 CON L'AGGIUNTA +DI ULTERIORI FATTISPECIE DI ASSENZE DA CONSIDERARE PRESENZA EFFETTIVA;
50% DELLA QUOTA SULLA BASE DELLE PRESENZE, FACENDO SALVO UN'AMPIA +TIPOLOGIA DI FATTISPECIE DA SAVAGUARDARE, CON UNA SCALA PARAMETRALE IDENTICA A QUELLA DEL FUA 2007;
+SULLA SECONDA QUOTA, UNA FRANCHIGIA DI 15 GIORNI DI ASSENZA.

Un buon accordo, quindi, che permetterà ai lavoratori di recuperare salario, ma che non elimina la CLIENTELARE remunerazione per l'espletamento del servizio di assistenza fiscale (derivante dalla sottoscrizione di un accordo nazionale da parte dei "soliti noti sindacati compiacenti") e le pesanti responsabilità dell'amministrazione nel ritardo per la sua definizione.
Grazie alla determinazione e alla caparbietà dimostrata dalla delegazione trattante delle RdB/CUB MEF e dei propri rappresentanti in seno alla RSU, si è definito, alle ore 14 di oggi, l'accordo sull'individuazione dei criteri necessari per l'erogazione del fondo di sede, per l'anno 2008, spettante ai lavoratori in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (SCP, SCAAGG, SCSII, Gabinetto del Ministro).

NB: chi desidera una copia dell'accordo lo può richiedere all'indirizzo di posta elettronica notiziedalmef@gmail.com

lunedì 27 luglio 2009

FUA 2008: Ragioneria Generale dello Stato

Ricevo dal sindacato RDB e pubblico:

Come avevamo preannunciato nella nostra informativa sindacale del 21 luglio 2009, oggi si è consumato l’indecente atto finale della contrattazione del fondo di sede 2008 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Dopo 3 riunioni condotte in totale disprezzo delle regole normative e contrattuali, la delegazione di Parte Pubblica del DRGS, 6 componenti RSU su 16, l’UNSA e la UIL, hanno firmato un accordo di minoranza che introduce un nuovo sistema di valutazione della produttività individuale e collettiva, con relativi coefficienti, fattori di correzione e percentuali (il testo è pubblicato sul nostro sito web www.rdbtesoro.it).Questo accordo ricalca, nella sostanza e nel metodo, quello del Dipartimento del Tesoro, con la differenza che in questo ultimo Dipartimento, prima del golpe del 17 luglio 2009, il sistema di valutazione era in fase di sperimentazione senza effetti salariali mentre, nel Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il suddetto sistema è stato letteralmente improvvisato, gettato sul tavolo negoziale del fondo di sede 2008 con effetto retroattivo.

Non ripetiamo le nostre posizioni già ampiamente rappresentate, ci limitiamo semplicemente ad aggiungere alcune considerazioni per evidenziare ulteriormente lo stato di deriva delle relazioni sindacali, dell’attacco violento contro il salario e, persino, contro la possibilità di dissenso alle nefandezze sostanziali e formali della nostra Amministrazione.

Infatti, è del tutto evidente che l’Amministrazione del MEF sta usando, in termini vergognosamente ricattatori, il salario accessorio dei lavoratori da un lato per dimostrare il totale asservimento alla parte politica anticipando persino le norme (vedi il prossimo Decreto Brunetta) e, dall’altro, per precostituire situazioni di vantaggio di un Dipartimento sull’altro con relative guerre tra la dirigenza in vista dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo del nostro Ministero con le consequenziali spartizioni di poltrone e incarichi.

Insomma, si sta facendo scempio dei bisogni reali dei lavoratori alle prese con le difficoltà economiche aggravate dalla crisi e si sta cercando di imbavagliare qualsiasi forma d'opposizione, confidando sul fatto che, alla fine, ci si adeguerà sulla necessità di intascare "pochi soldi, maledetti e subito".

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre n.97 - 00187 - ROMA - piano terra, scala A, stanza n. 716
tel. 0647616129/6130 - fax 06233208972/0647614356/4369

venerdì 24 luglio 2009

Dal 1° luglio controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti

di Paola Briguori, magistrato della Corte dei conti, in Guida al Pubblico impiego n. 6/7 del 2009, da Ilsole24ore.com

Una stretta decisiva alla lotta contro gli incarichi esterni illegittimi è stata sferrata dal co. 30 dell'art. 17 del recente Dl "anticrisi" 1° luglio 2009 n. 78.
Si tratta di una disposizione che, sebbene sia parte di un eterogeneo complesso di norme - l'art. 17 è rubricato genericamente "Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti" ed è inserito nella Parte II, "Bilancio pubblico" - appare sin da subito di notevole impatto.
Introduce infatti una novella all'art. 3, co. 1, della legge n. 20/1994, nella quale sono inseriti due gruppi di atti che dal 1° luglio 2009 devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti: atti e contratti di cui all'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 (f-bis); atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, co. 9, della legge n. 266/2005 (f-ter).Con una brusca inversione di tendenza, il legislatore apre al controllo preventivo di legittimità ed imbriglia nelle sue maglie rigide il procedimento di conferimento degli incarichi esterni, che negli ultimi anni sono divenuti una delle voci di danno all'erario più frequente.
L'accertata impossibilità di lasciare l'operato degli amministratori pubblici in tale delicato settore al solo vaglio successivo delle Procure della Corte dei conti, che intervengono unicamente quando il danno si è già realizzato, ha portato a concepire l'attribuzione dell'incarico a terzi come interamente soggetta alla condizione sospensiva di efficacia del controllo del Supremo organo contabile. Il risultato sperato è che d'ora in poi non saranno più frequenti le consulenze esterne illegittime.
Come è noto, in via generale – in realtà, il procedimento può risultare più o meno complesso - i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Sarà il giudice contabile ad "autorizzare" l'incarico esterno e non vi sarà più spazio alla libertà degli amministratori, che prima del Dl n. 78/2009 erano tenuti ad accertare e dimostrare che l'incarico conferito fosse conforme ai parametri previsti dal legislatore, con l'ovvia possibilità di muoversi entro zone grigie che permettevano esborsi per incarichi inutili ed illegittimi.

La Redazione consiglia il mensile de Il Sole 24 Ore in materia di lavoro pubblico: Guida al Pubblico impiego

giovedì 23 luglio 2009

La trasparenza a rischio nella P.A.

Dal blog cambiamentoorg.blogspot.com dell'amico Antonino Leone riporto l'editoriale del senatore Pietro Ichino pubblicato sul Corriere della Sera del 21 luglio 2009.
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Con l’introduzione del principio di “accessibilità totale” dei dati e informazioni circa il funzionamento delle amministrazioni, sul settore pubblico si è recentemente accesa una luce forte; tanto forte che alcuni la ritengono addirittura eccessiva.

Ora c’è chi quella luce vorrebbe tornare a spegnerla. Penso che ai lettori del Corriere interessi conoscere questa vicenda in tempo utile per potere, una volta tanto, dire la loro, prima e non dopo che la decisione di tornare indietro venga presa.

Posso raccontare la vicenda dall’interno per averla vissuta di persona. Nel testo del disegno di legge che uscì, nel dicembre scorso, dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato era, sì, previsto l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di garantire la trasparenza della propria organizzazione e del proprio funzionamento; ma non si era riusciti a inserirvi una enunciazione piena ed esplicita del principio della “trasparenza totale”. Questa enunciazione vi è stata inserita solo in una seconda fase dell’iter parlamentare, con un emendamento ispirato al principio della full disclosure già da tempo in vigore in Svezia, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Era toccato a me presentarlo al Senato nel corso della sessione plenaria, esplicitando la sua diretta derivazione dalle due leggi che con lo stesso nome ‑ Freedom of Information Act ‑ regolano la materia in questi ultimi due Paesi. Nonostante che l’emendamento provenisse dall’opposizione, e che in un primo tempo la Commissione lo avesse ritenuto “eccessivo”, in Aula il relatore di maggioranza sul disegno di legge, Carlo Vizzini, espresse parere favorevole e altrettanto fece in quell’occasione il ministro Renato Brunetta a nome del Governo: ciò di cui va reso merito a entrambi.
Ne sono usciti i commi settimo, ottavo e nono dell’articolo 4 della legge n. 15/2009, in vigore dal marzo scorso, dove si stabilisce innanzitutto che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet”, di tutti i dati e le informazioni sull’organizzazione e l’andamento delle amministrazioni.
Si stabilisce inoltre che “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale” (comma nono).
Per avere un’idea di che cosa questo può concretamente significare, si consideri che è stata proprio una disposizione di full disclosure come questa a consentire a una giornalista britannica di mettere le mani su documenti fino ad allora inaccessibili e di scatenare lo scandalo dei rimborsi-spese di parlamentari e funzionari, da cui il Governo di Gordon Brown ha rischiato di farsi travolgere nelle settimane scorse.
Si può ben capire, dunque, che questa norma oggi susciti molte preoccupazioni in casa nostra; e che contro la nuova norma, come vi era da attendersi, si torni ad alzare la bandiera della tutela della privacy dei dipendenti pubblici.


Lo scopo della nuova norma è proprio di voltar pagina rispetto a un quindicennio durante il quale la protezione della privacy dei pubblici dipendenti è stata sistematicamente, quanto indebitamente, utilizzata per sottrarre al controllo dell’opinione pubblica informazioni di grande importanza circa l’andamento delle amministrazioni.
L’idea è che non c’è nulla di più pubblico dello svolgimento di una funzione pubblica: tutto di essa deve dunque essere interamente conoscibile da chiunque vi abbia interesse.
La linea di confine tra vita privata e svolgimento della prestazione resta pur sempre netta: per esempio, nessuno potrà pretendere di conoscere la natura della malattia che ha colpito l’impiegato o il funzionario; ma il fatto che la sua prestazione sia rimasta sospesa per malattia, per quante volte e per quanto tempo, certamente sì.
E anche la sua retribuzione, le sue mansioni, le sue promozioni e le valutazioni del suo operato.
Ora, c’è chi torna a ritenere, invece, che tutto questo sia eccessivo: a meno di quattro mesi dall’entrata in vigore della nuova norma, il senatore Filippo Saltamartini, relatore di maggioranza su di un altro disegno di legge ‑ il n. 1167, attualmente all’esame del Senato ‑ ha presentato un emendamento che ne dispone la soppressione.

L’approvazione di questo emendamento, resa probabile dalla qualifica del suo presentatore, avrebbe il significato inequivoco di una convalida, anzi rafforzamento del vecchio regime, nel quale il baluardo della privacy contribuiva egregiamente a garantire gli arcana imperii, l’inconoscibilità dell’organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
Bisogna sperare che ciò non avvenga. Ma se questo ha da essere l’esito, che lo sia, almeno questo, alla luce del sole, sotto gli occhi attenti dell’opinione pubblica.

Sull materia vi consiglio di leggere uno scambio di battute con un mio lettore per l'articolo pubblicato il 22 maggio scorso .

mercoledì 22 luglio 2009

La gestione unificata

Sono appena tornato dalle mie ferie e mi trovo sul tavolo una bella patata bollente.
Il regolamento di riorganizzazione del nostro Ministero è stato da poco pubblicato e dal primo settembre prossimo diventerà operativo.
Ovviamente tutti pronti a questo evento visto che sono trascorsi un apio di anni da quando Padoa Schioppa ha deciso di sopprimere gli SDAG e trasferirne le competenze al IV dipartimento.
E invece no!
Si sta assistendo ad una lotta intestina tra i dipartimenti per mantenere le proprie competenze soppesando e valutando ogni singolo sostantivo o aggettivo del decreto.
MI è stato riportato questo dialogo tra un direttore e un impiegato.

D.Cosa vorrà dire gestione unificata?
I. Ma, dottore il decreto legislativo n.279 del 1997 è chiaro:
"I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in
via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di
rispettiva pertinenza";
D. (spazientito) Si, certo, ma dalla soppressione degli SDAG deriva che tutta la competenza passa al IV;
I. (dubbioso) Si, per quanto riguarda le competenze (procedura di affidamento, contratto, esecuzione e imputazione) ma la responsabilità rimane del Dipartimento (RGS/Tesoro), infatti il d.lgs. 165/2001, mi sembra di ricordare, prevede che il titolare del centro di responsabilità abbia competenza nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ;
D. (irato) ma se non ci sono più gli SDAG!
I. si, si, è giusto ma la normativa è chiara, non possiamo aggirare il 165 così!
D. (rassegnato) vabbè, allora chi lo firma il provvedimento di richiesta al IV?
I. Beh, vediamo.....nella RGS....non so.....
D. lo vedi allora decide tutto il IV!
I. ma scusi dottore, ma non potevate deciderlo prima?

Incredibile! Ma vi assicuro che sia questa che le prossime settimane ci saranno numerose riunioni su questa materia. Ma siamo un paese civile?

venerdì 10 luglio 2009

Buone vacanze


Arrivederci al 22 luglio prossimo

giovedì 9 luglio 2009

Contrattazione FUA 2008

Ricevo per posta elettronica e pubblico il comunicato del Coordinamento MEF Sindieconomia

Contrattazione FUA 2008: fumata nera.


IV Dipartimento

Nulla di decisivo nella riunione del 6 luglio 2009 tra l’amministrazione del IV dipartimento, le sigle sindacali presenti e la RSU, in relazione all’individuazione dei criteri per l’erogazione della produttività 2008.
La proposta dell’amministrazione del IV dipartimento è rimasta ferma all’erogazione del FUA sulla base della partecipazione del personale al processo produttivo in parte misurata con il criterio del raggiungimento degli obiettivi dell’ufficio ed in parte misurata dalle effettive presenze in servizio, escludendo dalle effettive presenze le assenze per malattia non dipendenti da infortunio sul lavoro, i permessi sindacali, i permessi L. 104/1992, non riferite a dipendenti portatori di handicap grave, così come stabilito dalla L. 133/2008.
Gli effetti dell’abrogazione dell’art. 71, comma 5, della L. 133/2008 (disposizione vigente dal 25/6/2008 al 30 giugno 2009) di cui sopra, avvenuta ai sensi del D.L. n. 78/2009 [art. 17, comma 23, punto d)], attengono, infatti, alle assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore (1 luglio 2009) del relativo decreto.
Ciò significa che l’Amministrazione non può eludere il disposto normativo di cui sopra ed escludere la presenza in servizio quale requisito imprescindibile ai fini dell’erogazione delle somme per la produttività.
Respingere la firma di un accordo che si fonda sul rispetto di tali norme legislative appare a questa O.S. un comportamento pretestuoso dettato da chissà quali motivazioni, ma che intanto ci impedisce di percepire le somme del FUA prima delle ferie estive!
L’utilizzo del solo criterio del raggiungimento degli obiettivi dell’ufficio, francamente ci sembra strumentale ed occasionale e pone una serie di problematiche. Tutti lo vogliono utilizzare solo perché sappiamo già che per il 2008 tutti gli uffici del centro hanno pienamente ( ed in modo fittizio visto la mancanza di criteri obiettivi, es. n. di pratiche) raggiunto gli obiettivi.
E per la periferia, dove invece i criteri di riferimento esistono ed in molti uffici non si sono raggiunti gli obiettivi cosa ci inventeremo? Ognuno per se Dio per tutti? Inoltre, ma chi lo ha detto che se l’ufficio ha raggiunto gli obiettivi tutti abbiamo collaborato a raggiungerli nella stessa misura? (dubbio valido sopratutto sulle assenze). E ancora perché gli obiettivi dell’ufficio o del dirigente devono coincidere con quello del singolo impiegato? Per spiegarci meglio potrebbe succedere che nonostante l’impegno massimo del singolo, per la scarsa produttività dei colleghi o per incapacità del Dirigente, l’ufficio non ha comunque pienamente raggiunto gli obiettivi.
Per tutte le problematiche evidenziate, a nostro avviso il criterio del raggiungimento degli obiettivi, come anche quello della valutazione delle prestazioni rese, non possono essere utilizzati se non contrattati preventivamente ed in presenza di determinate garanzie.

I Dipartimento
Per quanto riguarda il I dipartimento, c’è stata una prima convocazione a giugno e l’Amministrazione ha presentato una proposta di accordo innovativa e al tempo stesso sconcertante.
L’erogazione è slegata dalla presenza effettiva in servizio ed è fondata solo ed esclusivamente su due criteri base:
1) Il 30% del FUA sarà destinato a remunerare la produttività collettiva sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dagli Uffici (va sottolineato che tutti gli uffici si sono posizionati nella fascia massima) sulla base di una scala parametrale da 1 a 1,60.
2) Il 70% del FUA sarà destinato a premiare la produttività individuale secondo le risultante del sistema di valutazione del personale ( che per l’anno 2008 era solo sperimentale e privo di effetti economici), così articolato:
3) Range di punteggio fascia retributiva
1,500 1
1,499 – 1,300 0.90
1,299 – 1,000 0,75
0,999 – 0,500 0,60
Per i pagamenti di cui sopra verrebbe utilizzata una scala parametrale per aree così suddivisa:
Personale I Area 1
Personale II Area 1, 25
Personale III Area 1, 50
La proposta è criticabile per i seguenti validi motivi:
1) è totalmente svincolata dalla presenza effettiva in servizio che è invece un requisito previsto dalla legge;
2) quella che era una sperimentazione, peraltro mal congegnata, assumerà valore legale a posteriori e questo cozza contro i principi di certezza del diritto e di buon senso;
3) le assenze dal servizio come da legge Brunetta decurtano l’ammontare del FUA e, pertanto, qualunque criterio che non tenga conto delle assenze, fa pesare la decurtazione su tutti, danneggiando coloro che sono stati più presenti.
II Dipartimento
La RGS addirittura non ha nemmeno convocato alcuna riunione!


Roma , 7 luglio 2009

mercoledì 8 luglio 2009

blocco delle assunzioni

Interessante norma prevista dal decreto legge n.78 del 1° luglio scorso. Il comma 7 dell'articolo 17 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni egli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università,degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Immagino che finché a ciascuna amministrazione vigilante non saranno assegnati gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, la nostra cara RGS non potrà assumere i vincitori dell'ultimo concorso. Speriamo che il dott. Canzio riesca a farsi fare una piccola deroga.

lunedì 6 luglio 2009

Chi paga le spese d'iscrizione del pubblico dipendente all'albo avvocati?

di Luca Busico, vice dirigente dell'Università di Pisa - approfondimento pubblicato su Gpi n. 6 di giugno 2009
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L'art. 3, co. 4, lett. b), del Rdl 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, consente, in deroga al generale divieto di esercizio della professione forense stabilito per gli impiegati pubblici, l'espletamento della predetta professione da parte degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, attraverso l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo ordinario tenuto presso il Consiglio dell'ordine locale.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la norma richiede che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità organizzativa autonoma nell'ambito della struttura dell'ente, che svolga in via esclusiva attività forense, e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà, autonomia e sostanziale estraneità dall'apparato amministrativo le loro funzioni di competenza. Chi paga le spese: il dipendente o l'ente di appartenenza? Molto discussa è la questione del pagamento delle spese di iscrizione al suddetto elenco speciale, vale a dire se esse debbano essere sopportate personalmente dal dipendente, che svolge attività forense o, invece, debbano gravare sull'ente di appartenenza.

Come è noto, secondo la costante giurisprudenza della Suprema corte di cassazione presupposto imprescindibile per l'iscrizione nell'elenco speciale è l'esclusività dell'espletamento dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale gli avvocati prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente medesimo.
Partendo da tale premessa, il giudice di legittimità ha recentemente affermato che il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati è una spesa assunta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro e, come tale, gravante sullo stesso.
Opposto è l'orientamento della magistratura contabile, come risulta da diverse pronunce emesse in sede di controllo, secondo le quali è ad esclusivo carico del dipendente l'incombenza relativa al pagamento dell'iscrizione annuale all'albo. La Corte dei conti poggia le proprie conclusioni su due argomenti:
1) l'iscrizione ad un albo professionale, anche ove fosse necessaria per lo svolgimento dell'attività svolta dal dipendente per l'ente, non può ritenersi effettuata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, poiché attiene a profili strettamente connessi con la professionalità del soggetto iscritto, arrecando benefici alla sua diretta sfera di interessi;
2) il principio espresso dall'art. 2, co. 3, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Conseguenza delle predette conclusioni è che l'eventuale rimborso al dipendente delle spese di iscrizione all'albo si traduce in un onere finanziario ingiustificato, privo di fondamento normativo e, perciò, tale da integrare una possibile ipotesi di danno erariale.
Come è stato acutamente osservato, desta meraviglia il fatto che in sede di contrattazione collettiva non sia mai stato affrontato il problema delle spese di iscrizione dei pubblici dipendenti agli albi professionali, benché si tratti di un problema semplice, di ridotta incidenza economica e di tipica spettanza contrattuale. La contrattazione collettiva, che spesso tende ad espandere il proprio intervento anche in aree ad essa non riservate, in questo caso è, invece, rimasta inerte.
La regolamentazione della questione ad opera della fonte pattizia comporterebbe due non trascurabili vantaggi:
a) evitare che gli enti pubblici (anche all'interno dello stesso comparto) adottino soluzioni differenti a fronte del medesimo problema;
b) evitare l'insorgenza di contenziosi in materia.
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articolo pubblicato su professionisti 24ore.com

venerdì 3 luglio 2009

appello alla sentenza n.4501 del TAR per le riqualificazioni

Un collega mi ha inoltrato la e.mail del sindacato SINDIECONOMIA/Coordinamento INTESA-FPM che comunica di aver deliberato di patrocinare il ricorso dei colleghi in appello al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n. 4501 del 2009, di I grado del tar Lazio ( chi lo desidera me la può richiedere all'indirizzo di posta elettronica del blog).

Dal comunicato si legge:
I componenti della Segreteria generale hanno, infatti, ritenuto:

- che la sentenza sia attaccabile soprattutto laddove afferma che " il passaggio..per i detti dipendenti B1 e B2, non avviene, come dedotto dagli istanti, ad una qualifica ulteriore e più elevata rispetto a quella immediatamente superiore alla qualifica posseduta" inventando addirittura una " c.d. seconda privatizzazione"; in effetti questi passaggi alla pos. C1 sono fatti in attuazione del CCNL1999/2001 e non del successivo, che, del resto, in argomento ha confermato il contratto precedente; inoltre la nostra Amministrazione ha finora conservato i vecchi profili professionali e dunque le differenziazioni di funzioni e mansioni esistenti nel previgente sistema delle qualifiche funzionali;
- che la violazione dell'articolo 11 del d.lgs 287/1999 è contestata con le stesse lacunose argomentazioni.

Perché possiate valutare al meglio se aderire o meno, vi inviamo anche il parere dell'avvocato Polito, che è favorevole a continuare il contenzioso in appello.

Vi informiamo che l'iscrizione sindacale sarà obbligatoria per aderire al contenzioso (7/8 euro mensili), mentre il contributo sarà deciso in relazione al numero dei ricorrenti.

Vi invitiamo a comunicarci la vostra volontà a proseguire o meno il contenzioso rispondendo alla presente email entro il venerdì 12 giugno, ovviamente si intende una adesione di massima visto che ancora non possiamo indicarvi l'importo del contributo.

giovedì 2 luglio 2009

Sbloccate le risorse per la contrattazione integrativa.

E' stato pubblicato nel supplememto ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del 28 gennaio 2009 di attuazione della riorganizzazione del nostro Ministero con la denominazione: Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti.
La riorganizzazione avrà effetto a partire dal primo giorno successivo del secondo mese successivo alla pubblicazione.

mercoledì 1 luglio 2009

Il posto pubblico? si eredita.

articolo di Vincenzo Scoppa pubblicato il 25 giugno scorso su lavoce.info

A parità di istruzione, genere, età, stato civile, area geografica e altri parametri, la probabilità di entrare nella pubblica amministrazione aumenta del 44 per cento per gli individui il cui padre lavora nel settore pubblico.

Il nepotismo rappresenta un fallimento della meritocrazia: oltre a essere fonte di iniquità, produce rilevanti costi per le organizzazioni pubbliche, costrette a impiegare lavoratori meno competenti ma “connessi”, e disincentiva i migliori a investire risorse per l’accesso a tali occupazioni.

Una delle principali cause di questo fenomeno va rintracciata negli schemi retributivi adottati nel pubblico impiego, in particolare nel fatto che generalmente i dirigenti o responsabili non sopportano economicamente le conseguenze delle scelte effettuate nelle selezioni pubbliche: se si assume il figlio incompetente del proprio collega si ottengono favori/tangenti/riconoscenza/lealtà da parte di quest’ultimo, ma praticamente nessuna penalizzazione in termini di minore remunerazione, nonostante l’organizzazione registri performance peggiori come conseguenza delle cattive selezioni.

D’altra parte, la scarsa presenza di meccanismi retributivi incentivanti non penalizza nemmeno il “raccomandato” anche se svolgerà male il suo lavoro.

La riforma della pubblica amministrazione verso una più diffusa adozione di remunerazioni legate alla performance potrebbe contribuire al miglioramento della selezione della forza lavoro, ma è essenziale un meccanismo che premi o penalizzi economicamente i responsabili delle selezioni in relazione alla qualità delle scelte effettuate.

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