venerdì 24 aprile 2015

Gli incarichi al MEF

Ricevo da USB PI MEF e pubblico

Il 14 ottobre 2014 la USB PI MEF ha iniziato un percorso di approfondimento e analisi riguardante: 
- l’assegnazione degli incarichi di componenti dei collegi sindacali o di revisione delle pubbliche amministrazioni di competenza del MEF; 
- gli incarichi di funzione dirigenziale; 
- i requisiti normativi di informazione, pubblicizzazione e trasparenza previsti dalle leggi vigenti per la tenuta dell’area “Amministrazione trasparente” sul portale istituzionale del MEF. 

Questo percorso specifico si inserisce in quello generale di individuazione e denuncia delle “zone grigie” del nostro Dicastero, già iniziato da anni dalla nostra Organizzazione Sindacale e che, di fatto, rende permanente la battaglia anche culturale e politica contro la politica gestionale del MEF. 

Dopo mesi di pressioni sull’Amministrazione, di segnalazioni all’Anac e di studio dei dati man mano pubblicati sul sito “Amministrazione trasparente” è oggi possibile avere un primo quadro di riferimento rispetto a questa specifica tematica che ha una forte rilevanza per la natura istituzionale dei compiti svolti, per il numero di addetti coinvolti ed anche per la retribuzione aggiuntiva che ne deriva. 

In questa comunicazione la USB PI MEF si limita a fornire complessivamente una prima elaborazione dei dati ad oggi conosciuti e dei quali chiederà nell’immediato la necessaria integrazione. 

Il report è comunque già sufficiente a farsi un’idea della complessità della materia e della gestione, volutamente o meno, poco trasparente. Il documento riassuntivo proposto è rappresentato schematicamente per cronologia interventi, metodo di lavoro, analisi dei dati, distribuzione incarichi, tabelle comparative e brevi considerazioni.

giovedì 2 aprile 2015

Contrattazione integrativa



Con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Inoltre, lo stesso comma 456 della citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un’ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l’applicazione del limite relativo all’anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014).
Con specifico riferimento agli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, il comma 477 del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha disposto che i risparmi di cui al citato comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 228/2012.

mercoledì 1 aprile 2015

Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi

 Per la formulazione delle previsioni per l'anno 2015, rispetto alle indicazioni fornite nella circolare n. 2/2013, si segnalano, in materia di assunzioni le disposizioni introdotte con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con il decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nonché, da ultimo, con la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e con il decreto legge n. 192/2014 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), in corso di conversione in legge.
In particolare, al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, l’articolo 58, comma 1, del predetto decreto legge n. 69/2013 ha ampliato le percentuali di turn over di cui all’articolo 66, commi 13 bis e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Nello specifico, per gli anni 2014 e 2015, il citato articolo 66, comma 13-bis, come modificato dal decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, prevede che il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento, in luogo del 20 per cento, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ai sensi dell’articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge n. 112/2008, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto ministeriale, provvede all'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni, espresso in punti organico, sulla base dei criteri determinati dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dai successivi DD.P.C.M. previsti dal medesimo articolo 7.