giovedì 2 aprile 2015

Contrattazione integrativa



Con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Inoltre, lo stesso comma 456 della citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un’ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l’applicazione del limite relativo all’anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014).
Con specifico riferimento agli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, il comma 477 del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha disposto che i risparmi di cui al citato comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 228/2012.
Conseguentemente:
a)        non operano più a partire dal 1° gennaio 2015 sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale il limite soglia del 2010 e l’automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio;
b)        per le amministrazioni soggette all’articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) a partire dal 1° gennaio 2015 il limite soglia cui devono essere ricondotte le risorse della contrattazione integrativa non è più quello dell’anno 2010; il limite soglia torna dunque ad essere quello indicato dall’articolo 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, che ha modificato l’articolo 1, comma 189, della legge n. 266/2005, il quale dispone che “A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento”.
Si richiama, inoltre, ai fini di una corretta esposizione della quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa e della relativa negoziazione ai fini della certificazione, la puntuale applicazione della circolare n. 25 del 19 luglio 2012, concernente gli Schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi, nonché alle indicazioni della circolare n. 15 del 30 aprile 2014 con riferimento alla sezione “Monitoraggio della contrattazione integrativa”.

In materia di onorari delle Avvocature delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, si segnala la riforma operata dall’articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, con cui è stata tra l’altro disposta l’abrogazione dell’articolo 1, comma 457, della legge di stabilità 2014 che prevedeva, per il triennio 2014-2016, una riduzione del 25% dei compensi derivanti da sentenze favorevoli con compensazione delle spese e del 12,5% di quelli derivanti da sentenze favorevoli con recupero delle spese a carico della controparte.
La nuova disciplina recata dal citato articolo 9 prevede, con riferimento agli avvocati dipendenti dalle predette amministrazioni (esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato per i quali la stessa norma introduce una differente disciplina) che:
a)    nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva da adeguarsi entro tre mesi a decorrere dal 2 settembre 2014 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione); ciò con effetto dal predetto adeguamento;
b)    in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013; ciò con riferimento alle sentenze depositate successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 90/2014;
c)    i predetti compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (calcolato al netto dei compensi stessi). Nei casi di cui alla lettera a) le somme recuperate e non erogate al personale sono riversate nel bilancio dell’amministrazione (comma 3, ultimo periodo).
Per quanto riguarda, in particolare, i giudizi di cui all’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (riguardanti la materia previdenziale) lo stesso articolo 9 ha previsto che i relativi compensi professionali possono essere corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali delle amministrazioni interessate (da adeguare anch’esse entro tre mesi dall’entrata in vigore della citata legge di conversione), nei limiti dello stanziamento previsto che comunque non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.
Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 8 che esclude, nei casi di mancato adeguamento dei regolamenti e delle norme contrattuali, laddove previsto, di corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i relativi compensi.

Stante la previsione di cui al comma 9 del più volte richiamato articolo 9, secondo cui “Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi di finanza pubblica”, nel precisare che l’effetto sui predetti saldi di finanza pubblica va considerato a livello complessivo e non di singolo ente si ritiene comunque che ciascun ente debba porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare i risparmi previsti dalla legislazione vigente al fine di concorrere al raggiungimento dei suddetti obiettivi. 

Scheda tematica G.3 della circolare 8/2015 della RGS

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Ci sarà la volontà da parte dell'Amministrazione di fare qualcosa per il personale ? I dipendenti si stanno impoverendo tra contratti bloccati, carriere ingessate, Tfr o TfS non disponibile in busta paga come invece avviene per i privati. Si vuole l'eliminazione del Pubblico Impiego ?

Anonimo ha detto...

Perchè non avvengono attivati i tavoli di confronto per lo sbloco delle progressioni previsto dalla Finanziaria ? In altri Ministeri e Comparti si stanno già attivando e in alcune Università hanno emanato i relativi bandi. Perchè il Mef deve sempre mortificare i propri lavoratori ?