martedì 30 giugno 2009

Fasce orarie per la malattie

Bentrovati a tutti.

Durante le mie ferie, esattamente venerdì 26 giugno 2009, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge cosiddetto "provvedimento anticrisi".

Tra le norme del provvedimento il Governo, tra l'altro, reintrodurrà il vecchio orario di reperibilità da rispettare nei giorni di malattia: la visita fiscale potrà arrivare solo nelle fasce 10-12 e 17-19.

Alcuni siti pubblicano l’art. 17, comma 23 del decreto legge anticrisi del 26 giugno u.s..
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Art. 17
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
[omissis]
23. All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche´ del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 1, ripartita fra le regioni tenendo conto dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.”.


Per effetto delle modifiche apportate, il testo dell’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risulta così riformulato (in grassetto le novità, barrate le abrogazioni):
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Articolo 71.
(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. A decorrere dall’anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5- bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Attendiamo con ansia la pubblicazione in gazzetta ufficiale per avere conferma dell'anticipazione.

lunedì 15 giugno 2009

Buone vacanze


CHIUSO PER FERIE
Ci rivediamo il 30 giugno prossimo.

sabato 13 giugno 2009

La qualifica di vicedirigente è un diritto o un interesse legittimo?

Interessante commento sulla sentenza del TAR sulla nostra vicedirigenza trovato su avvocatoparttime.it

In tema di riconoscimento della tutela girisdizionale della pretesa alla qualifica di vicedirigente il TAR Lazio, con sent. 4266/2007, del 10/5/2007, affermò che l'atto emanato ai sensi dell'art. 41 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165, è un necessario provvedimento amministrativo che si colloca in una fase "prenegoziale nella quale le autorità competenti indicano al soggetto, destinato ad avviare le trattative con la controparte privata, obiettivi, risorse e compatibilità di cui tenere conto in sede di negoziazione. Tale fase risponde, pertanto, all'esigenza di curare l'interesse pubblico, inteso come perseguimento della migliore utilizzazione -nel senso più ampio del termine- delle risorse umane a disposizione dell'amministrazione, in relazione alle disponibilità finanziarie di cui quest'ultima dispone. A fronte dell'esercizio di tale potere si pone l'interesse qualificato dei dipendenti ad aspirare all'accesso alla vicedirigenza, interesse che, come si è detto in precedenza, trova un suo preciso addentellato normativo, che lo pone su di un piano di maggiore specificità rispetto alla pretesa ad un semplice rinnovo contrattuale". Per il TAR, dunque, la posizione giuridica tutelabile innanzi al G.A. è di interesse legittimo. Di contrario avviso va il Tribunale di Roma che, con la sentenza 4399, del 7/3/2008, ha affermato che la pretesa alla vicedirigenza, e ad un risarcimento danni per mancata sua attribuzione, è un vero e proprio diritto soggettivo.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 4266 DEL 10/5/2007 sul sito avvocatiparttime.it

mercoledì 10 giugno 2009

Il problema non sono i fannulloni

Condivido le valutazioni sulla riforma di Brunetta di Giuseppe Pisauro e Stefano Visalli pubblicato il 04 giugno 2009 su Lavoce.info
Gli autori scrivono che Trasparenza e valutazione sono i due principi guida della riforma Brunetta. Il limite è l'idea che la produttività dipenda innanzitutto dagli sforzi degli individui e dalle norme di legge, ma non dai modelli organizzativi, dagli obiettivi e dalla distribuzione delle risorse sul territorio.
E' vero il contrario. Occorre dotarsi di sistemi di contabilità industriale che misurino la produttività anche nella Pa, con modelli specifici per ciascuna amministrazione.
E in questi casi il principale incentivo per gli individui non è la gratifica annuale, ma il percorso di carriera.
Evidenzio tre passaggi chiave:
1. il dubbio che un sistema così centralizzato, che dovrebbe governare un mondo così variegato come quello delle amministrazioni pubbliche, possa funzionare;
2. la critica all'enfasi posta non sulla valutazione dei risultati delle amministrazioni, ma sulla valutazione dei singoli dipendenti ;
3. il principale incentivo per gli individui, comunque, non dovrebbe essere una gratifica annuale ma il percorso di carriera.
Sante parole.

martedì 9 giugno 2009

Accesso agli atti

Ringrazio il collega che lo ha inviata al mio indirizzo di posta elettronica

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della RGS
S.D.A.G. Uff. I
Via XX Settembre n.97
00187 ROMA
Fax 06- 47610648


Oggetto: Richiesta di accesso agli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 40 posti di Dirigente di seconda fascia, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.


Il/ La sottoscritto/a____________________________, nato/a il _______________ a _____________________________, e residente in _______________________, ha sostenuto la prova scritta del concorso in oggetto,

CHIEDE,

ai sensi e per gli effetti della legge in oggetto, l’accesso agli atti di tale concorso per prendere visione (ed eventuale copia):

1) Dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati individuati i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali: titoli e prova scritta e del curriculum vitae al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla prova scritta e ai titoli,
2) Dei i verbali, se differenti, con i quali la Commissione ha valutato e stabilito il punteggio da attribuire ai titoli del/la sottoscritto/a e di coloro che hanno riportato un punteggio dei titoli superiore a 1;
3) Dei i verbali, se differenti, con i quali la Commissione ha valutato e stabilito il punteggio da attribuire alla prova scritta del/la sottoscritto/a, di coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 75/100 e di coloro che hanno superato la prova scritta con un punteggio inferiore a 73/100;
4) Di tutti gli atti riguardanti la prova scritta sostenuta dal/la sottoscritto/a con le relative valutazioni, nonché di coloro che hanno superato la prova scritta cono un punteggio superiore a 75/100 e di coloro che hanno superato la prova scritta con un punteggio inferiore a 73/100 .
5) Del proprio elaborato ( prova scritta);
6) Di quello di coloro che hanno superato la prova scritta con un punteggio superiore a 75/100 e di coloro che hanno superato la prova scritta con un punteggio inferiore a 73/100;

Il/La sottoscritto/a prega di utilizzare per ogni comunicazione l’indirizzo seguente: ______________________________________________________________________________________________________________________________, e resta in attesa di sollecito riscontro.



Roma, li _____________________ Firma

lunedì 8 giugno 2009

Protesta per il concorso RGS

Ho ricevuto un messaggio di posta elettronica da Sindieconomia

Caro collega,
alcuni colleghi della periferia hanno predisposto la lettera in allegato, di protesta per come si sono svolti i Concorsi dirigenziali della RGS.
L'abbiamo fatta girare tra i colleghi che avevano superato la preselezione, ma non la prova scritta, e abbiamo raggiunto oltre 50 adesioni nel giro di poche ore.
Riteniamo che possa essere firmata da tutti coloro che ritengono di essere stati lesi da entrambe le procedure concorsuali, quindi ve la inviamo con preghiera di rispondere in tempi brevi se intendete aderire alla protesta.
Nel caso di risposta affermativa ti aggiungeremo all'elenco che vorremmo inviare al più presto.

saluti la segreteria
La lettera, che non pubblico ma è a disposizione per chi vuole ( notiziedalmef@gmail.com ), l'ho trovata un po' deprimente. Concordo con alcune frasi che esprimono il disagio e il dispiacere di noi funzionari interni per come è andato il concorso e per la difficoltà per i più bravi di fare carriera, ma scrivere su una petizione che la RGS sbaglia perché non si comporta come le altre amministrazioni che (scorrettamente in base alla normativa attuale) preferiscono gli interni mi sembra troppo.
Un funzionario pubblico non può pretendere che sia favorito l'interno ma deve insistere affinché il concorso sia il più trasparente ed equo possibile.
Inoltre, dal sindacato mi aspetterei che mi difendesse nella contrattazione cercando di spuntare un percorso di carriera premiante e gratificante e non sollecitando petizioni di dubbia utilità.
Infine, non ho alcuna prova per fare un ricorso quindi scelgo la strada della dignità tacendo e augurando ai candidati di meritarsi il posto messo a concorso!
PS: ho letto su un sito che il nuovo commissario (dott. Suppa) è lo stesso del concorso precedente (26 posti) uhm uhm.........

sabato 6 giugno 2009

Circolare relativa alla riqualificazione

Emanata dal IV dipartimento la nota n. 33770 del 4 giugno 2009 con la quale si cerca di mettere riparo ad uno dei tanti errori commessi da questa Amministrazione allo sbando.

Come è noto la sentenza TAR Lazio n. 10786/2008 ha accolto il ricorso di 162 candidati, relativamente alla partecipazione alla procedura a 407 posti per il passaggio alla posizione economica C1 avviata con il bando emesso con D.M. 7/2006/55 del 12 ottobre 2006; successivamente, con ordinanza del 10 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta dal MEF per la sospensione dell’esecuzione della medesima sentenza TAR Lazio n. 10786/2008 e ha disposto l’ammissione con riserva dei 162 ricorrenti alla medesima procedura a n. 407 posti.
Pertanto, i candidati elencati nella nota potranno presentarsi presso l’Ergife Hotel Palace – Via Aurelia n. 619 - Roma, per sostenere la prevista prova preselettiva il giorno 22 luglio 2009 alle ore 11,00.
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Avevano anche tentato di chiedere la sospensione della sentenza: senza vergogna!! Più di tre anni per un corso di riqualificazione.
Per chi avesse bisogno della circolare potete chiedermela via e.mail a notiziedalmef@gmail.com.

venerdì 5 giugno 2009

la disciplina degli incarichi di collaborazione

da Ilsole24ore.com interessante articolo sulla la disciplina degli incarichi di collaborazione, resa ancor più complessa ed "intricata" rispetto al passato dalle norme dettate dalla Finanziaria 2008, legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Ad essere analizzati sono dunque la definizione stessa degli incarichi, il regime giuridico, i requisiti nonché i limiti delle co.co.co.
Per leggere l'articolo visitare il seguente link:

lunedì 1 giugno 2009

Scip..po 1 e 2

Ieri sera la trasmissione Report andata in onda su Rai 3 ha di nuovo chiamato in ballo il nostro capo.

Il passato del nostro ministro Giulio Tremonti, ora redento verso un economia di Stato e maggiori regole, torna come un incubo a bussare alla sua porta (e a i nostri portafogli).

Un miliardo e settecento milioni di euro! Questo è il conto che dobbiamo pagare per la cartolarizzazione più grande d'Europa. Mentre ora Giulio afferma e scrive: “La nuova tecnica della finanza ha invece consentito, a chi raccoglie il denaro, di liberarsi dal rischio e di farlo con una tecnica per cui si vende a terzi il rischio, incorporandolo in nuovi prodotti finanziari. Così che meno rischi e più guadagni. È così che il rischio ha cominciato a circolare” (tratto da un articolo per Italianieuropei anticipato dal Corriere della Sera del 12-02-2009).

Ma sono due persone diverse? Come può il ministro di oggi decidere nel 2001 di usare una tecnica finanziaria di gran successo al momento – la securization – per anticipare flussi di cassa attesi in futuro dalla vendita delle case di Inps, Inpdap, Inail, eccetera?

Tutta l'operazione (Scip 1 e Scip 2) risulta un gran fallimento per le finanze pubbliche ma un affare per le banche e i consulenti che hanno felicemente lavorato a questo gran progetto.

Già allora erano emerse delle piccolissime incongruità (società lussemburghesi, svendita del patrimonio pubblico, garanzie occulte...) ma adesso che ci abbiamo rimesso cosa ne pensa il nostro Ministro della sua Finanza Creativa?

per maggiori informazioni leggete

sbilanciamoci.info

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