venerdì 24 aprile 2015

Gli incarichi al MEF

Ricevo da USB PI MEF e pubblico

Il 14 ottobre 2014 la USB PI MEF ha iniziato un percorso di approfondimento e analisi riguardante: 
- l’assegnazione degli incarichi di componenti dei collegi sindacali o di revisione delle pubbliche amministrazioni di competenza del MEF; 
- gli incarichi di funzione dirigenziale; 
- i requisiti normativi di informazione, pubblicizzazione e trasparenza previsti dalle leggi vigenti per la tenuta dell’area “Amministrazione trasparente” sul portale istituzionale del MEF. 

Questo percorso specifico si inserisce in quello generale di individuazione e denuncia delle “zone grigie” del nostro Dicastero, già iniziato da anni dalla nostra Organizzazione Sindacale e che, di fatto, rende permanente la battaglia anche culturale e politica contro la politica gestionale del MEF. 

Dopo mesi di pressioni sull’Amministrazione, di segnalazioni all’Anac e di studio dei dati man mano pubblicati sul sito “Amministrazione trasparente” è oggi possibile avere un primo quadro di riferimento rispetto a questa specifica tematica che ha una forte rilevanza per la natura istituzionale dei compiti svolti, per il numero di addetti coinvolti ed anche per la retribuzione aggiuntiva che ne deriva. 

In questa comunicazione la USB PI MEF si limita a fornire complessivamente una prima elaborazione dei dati ad oggi conosciuti e dei quali chiederà nell’immediato la necessaria integrazione. 

Il report è comunque già sufficiente a farsi un’idea della complessità della materia e della gestione, volutamente o meno, poco trasparente. Il documento riassuntivo proposto è rappresentato schematicamente per cronologia interventi, metodo di lavoro, analisi dei dati, distribuzione incarichi, tabelle comparative e brevi considerazioni.

giovedì 2 aprile 2015

Contrattazione integrativa



Con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Inoltre, lo stesso comma 456 della citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un’ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l’applicazione del limite relativo all’anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014).
Con specifico riferimento agli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, il comma 477 del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha disposto che i risparmi di cui al citato comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 228/2012.

mercoledì 1 aprile 2015

Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi

 Per la formulazione delle previsioni per l'anno 2015, rispetto alle indicazioni fornite nella circolare n. 2/2013, si segnalano, in materia di assunzioni le disposizioni introdotte con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con il decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nonché, da ultimo, con la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e con il decreto legge n. 192/2014 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), in corso di conversione in legge.
In particolare, al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, l’articolo 58, comma 1, del predetto decreto legge n. 69/2013 ha ampliato le percentuali di turn over di cui all’articolo 66, commi 13 bis e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Nello specifico, per gli anni 2014 e 2015, il citato articolo 66, comma 13-bis, come modificato dal decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, prevede che il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento, in luogo del 20 per cento, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ai sensi dell’articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge n. 112/2008, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto ministeriale, provvede all'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni, espresso in punti organico, sulla base dei criteri determinati dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dai successivi DD.P.C.M. previsti dal medesimo articolo 7.

martedì 31 marzo 2015

Spese per acquisti di mobili e arredi


L’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in corso di conversione, stabilisce che negli anni 2013, 2014 e 2015, fatte salve le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili ed arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.
 Va, comunque, ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della stessa legge n. 228/2012, il suddetto limite di spesa non si applica agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
 Al riguardo, si ritiene utile fornire alcuni approfondimenti circa l’ambito oggettivo di applicazione della normativa in discorso, considerando, in via generale, che, stante la portata eccezionale della stessa, è da escludere che possa essere intesa in senso estensivo e, quindi idonea a ricomprendere tutti i beni mobili. Piuttosto, si è dell’avviso che le prescrizioni del comma 141 in discorso siano da riferirsi ai beni definiti ‘mobilia’ (cioè, armadi, tavoli, sedie, divani, poltrone, ecc.), destinati, unitamente agli ‘arredi’ – intesi come il complesso di oggetti che servono a completare l’addobbo, anche con sola funzione di abbellimento, di un locale – ad allestire gli uffici pubblici, allo scopo di renderli funzionali allo svolgimento dell’attività amministrativa.
 Per la puntuale identificazione dei mobili e degli arredi, così definiti, da sottoporre al limite di spesa previsto dal comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 in questione, si ritiene che un utile riferimento, ancorché da non considerare precettivo in assoluto, sia costituito dal vocabolario comune per gli appalti pubblici-CPV – di cui al Regolamento n. 213/2008/CE del 28 novembre 2007 – il quale, come noto, rappresenta un sistema di classificazione unitario dell’oggetto degli appalti pubblici allo scopo di agevolare gli operatori economici. In particolare, nella divisione 39, gruppo 1 Mobili e gruppo 2 Arredamento, sono elencati i beni considerati tali ai fini degli appalti pubblici, per cui è senz’altro nel novero degli anzidetti beni che vanno individuati quelli da considerare ai fini dell’applicazione delle norme di limitazione legale della spesa.
 Si può ritenere, inoltre, che qualora un’opera pubblica sia diretta alla costruzione, ristrutturazione o adeguamento di immobili destinati all’utilizzo da parte di amministrazioni pubbliche, la stessa ratio dell’esclusione espressamente prevista dal comma 141 (“salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”) possa ricorrere per le spese inerenti all’acquisto di mobili e arredi che siano state ricomprese nel quadro economico dell'investimento e considerate, fin dalla fase di progettazione dell’opera, strettamente funzionali a rendere fruibile l’immobile per lo scopo istituzionale previsto. Occorre, peraltro, evidenziare come l’anzidetta esclusione dal limite posto dalla normativa in esame possa essere assentita in presenza dei seguenti presupposti: 
- la decisione di realizzare gli immobili e di acquistare mobili e arredi, strettamente funzionali a rendere fruibile gli immobili stessi per lo scopo istituzionale dell’ente, deve essere stata assunta prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013;
 - a seguito della verifica degli organi interni di controllo, i risparmi realizzabili siano superiori alla minore spesa derivata dall’attuazione del comma 141.

   Relativamente, poi, all’importo da prendere in considerazione per il calcolo della percentuale massima, si è dell’avviso che lo stesso vada riferito all’ammontare totale della spesa sostenuta (impegnata) dall’amministrazione nel periodo di riferimento (2010-2011).


Si rammenta, infine, che la disposizione recata dal comma 142 dell’articolo 1 della medesima legge n. 228/2012 prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo 3502, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato. Detto comma 142, comunque, non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

A margine, si rammenta che la violazione della disciplina in discorso è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Scheda tematica D.8 della circolare n. 8/2015 del RGS

lunedì 30 marzo 2015

Spesa per studi e incarichi di consulenza

In materia si ritiene opportuno rammentare che l’articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha, tra l’altro, introdotto alcune modifiche in materia di contenimento della spesa annua per studi e incarichi di consulenza.
 In particolare, si segnala il comma 5 del richiamato articolo 1, il quale dispone che, a decorrere dal 2014, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

venerdì 27 marzo 2015

Spese per autovetture

Relativamente alla tematica in rassegna, occorre innanzitutto evidenziare che, a seguito di talune misure di razionalizzazione della spesa per autovetture intervenute nel corso dell’anno 2014, i precedenti tetti, già previsti per questa tipologia di spesa per il citato anno, hanno subito per i restanti mesi dello stesso anno, una ulteriore contrazione, limite che va, parimenti, tenuto presente per l’anno 2015.
Ciò premesso, si rammenta che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, fino al 31 dicembre 2015, non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

giovedì 26 marzo 2015

Riduzioni di spesa per beni e servizi

Si rammenta che, a decorrere dall’anno 2014, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici, nelle more della determinazione degli obiettivi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. 
La norma in esame stabilisce che nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse stata possibile, per gli enti interessati si sarebbe dovuto applicare la disposizione di cui ai periodi successivi. 

Inoltre la norma stabilisce che gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla suindicata misura. Le somme derivanti dalle riduzioni sopra richiamate sono versate annualmente ad apposito capitolo (n. 3541 - Capo X) dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno. 

Occorre specificare, poi, che quanto precede non trova applicazione nei riguardi degli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Si precisa, infine,  che gli enti e organismi possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e  legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. 

Con la medesima disposizione viene prevista anche la soppressione del comma 10 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando l’obbligo di assicurare il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni ed il versamento al dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. 

Da ultimo, si evidenzia che qualora, con l'attuazione delle misure di cui all’articolo 50 o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3 della stessa norma, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.


Scheda tematica D.1 della circolare 8/2015 della RGS

mercoledì 25 marzo 2015

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture delle amministrazioni pubbliche

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80), sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione). 
Sulla materia in argomento occorre premettere che, in data 14 febbraio 2014, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato la circolare n. 1/2014 con la quale sono stati forniti primi indirizzi applicativi in tema di “attuazione della trasparenza” nonché precisazioni circa l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo agli enti economici e le società controllate e partecipate. 

martedì 24 marzo 2015

Impostazione del bilancio previsionale; equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali

Si richiama, preliminarmente, l’articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concernente il pareggio del bilancio in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione: “I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. 

Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.”

In altri termini – fermo restando il rispetto di eventuali norme che fissassero ulteriori condizioni e limiti, con particolare riferimento agli effetti in termini di indebitamento netto - l’avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell’equilibrio. 
La disposizione, quindi, introduce un criterio esclusivamente formale (approvazione del conto consuntivo) ai fini della possibilità dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Si ritiene, infatti, che l’utilizzo delle risorse iscritte nell’avanzo possa, sotto la responsabilità dell’Amministrazione, anche essere ammessa, qualora presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione

mercoledì 4 marzo 2015

Corretta applicazione dell’art. 55 del CCNL del comparto Scuola

Sono pervenuti numerosi quesiti all’Aran sulla corretta applicazione dell’art. 55 del CCNL del 29 novembre 2007 del comparto scuola concernente la riduzione dell’orario di lavoro, per il personale Ata, a 35 ore settimanali. 

Secondo tale articolo, “destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è il personale Ata adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: 
a) istituzioni scolastiche educative; 
b) istituzioni con annesse aziende agrarie; 
c) scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni la settimana. 

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1”. 

Dalla norma su citata risulta evidente la presenza di due condizioni, una oggettiva e l’altra soggettiva, necessarie affinché il dirigente scolastico possa individuare il personale Ata destinatario della riduzione dell’orario di lavoro. 

lunedì 16 febbraio 2015

Che Tesoro di poltrone

Articolo di Stefano Sansonetti

Dalle parti di via XX Settembre il movimento sta crescendo di intensità. Il fatto è che al Dipartimento del Tesoro ci sono in palio alcune poltrone che stanno letteralmente scatenando gli appetiti. 
La struttura, attualmente, è guidata da Vincenzo La Via, salito sulla tolda di comando nel marzo del 2012, all'epoca del governo di Mario Monti. Il suo mandato, in linea teorica, scade tra poco. Dal ministero fanno notare che l’incarico, un anno fa, è stato confermato dal governo guidato da Matteo Renzi. Ma a giudicare dalle candidature che in questi giorni si stanno sviluppando sottotraccia, è assolutamente possibile che all'esaurimento naturale del mandato l’attuale direttore lasci. 
La Via, ex direttore finanziario della Banca mondiale, all’epoca sponsorizzato da Mario Draghi, in questi anni ha tenuto un profilo molto basso. 

giovedì 12 febbraio 2015

Nota MIUR: Applicazione dello "split payment" alle istituzioni scolastiche


Nota prot. n. 2291 del 9 febbraio 2015 del MIUR relativa all'Art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014).  

L'articolo 1, comma 629 della legge di Stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014), ha previsto che con decreto del MEF siano individuate le modalità e specificati i termini fiscali con cui le amministrazioni pubbliche devono versare l'imposta sul valore aggiunto, relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati. 
Tale meccanismo fiscale che prende il nome di "split payment', consiste in una "scissione dei pagamenti": In sostanza i fornitori emetteranno normalmente le fatture, indicandovi l'I.V.A., e gli enti destinatari, tra cui le istituzioni scolastiche, pagheranno loro soltanto l'imponibile (le somme diverse dall'l.V.A), mentre verseranno l'imposta direttamente all'erario, «splittando» così il pagamento in due (da qui la definizione di split payment del meccanismo). 

mercoledì 11 febbraio 2015

Split Payment: un primo commento al Decreto del MEF da parte de Il Pais

Sul sito Anquap.it è stato pubblicato un interessante documento sul tema dello split payment che sarà contenuto nel numero di Pais del corrente mese di febbraio.

Il Decreto conferma che le scuole sono soggette allo Split Payment e che il nuovo meccanismo si applica alle sole operazioni fatturate del 1° gennaio 2015; pertanto restano escluse le fatture emesse entro il 31 dicembre 2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita effettuate nel 2014. 

L’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
In base a questo meccanismo le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel Decreto MEF del 23/01/2015, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

martedì 10 febbraio 2015

Il Tesoro dei consulenti inutili.

Resiste dalla bellezza di 17 anni. Cosa faccia, nella realtà di tutti i giorni, non è che sia proprio chiaro. 
Una giustificazione formale, naturalmente, c’è. Ed è segnalata sul sito del MEF, dove si legge che “il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del Tesoro, con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio”. 

Parliamo di quello stesso Dipartimento in cui operano otto direzioni generali, dalle quali dipendono 62 uffici dirigenziali. Tutto questo, però, non deve essere sembrato sufficiente. E così, nel superministero da un anno guidato da Pier Carlo Padoan, continua a operare il non meglio precisato Consiglio tecnico scientifico. Dalle tracce reperibili presso il Dipartimento del Tesoro, che dai tempi di Mario Monti è affidato alle cure di Vincenzo La Via, si apprende poi che l’organismo è diviso in due sottostrutture.


lunedì 9 febbraio 2015

Contrattazione integrativa di scuola: linee guida per l’anno scolastico 2014/2015

Vi segnaliamo le “Linee guida sulla contrattazione integrativa annuale di scuola”pubblicate dalla FCL  CGIL, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014/2015.

venerdì 6 febbraio 2015

Posizioni economiche ATA: per il MEF il ripristino è dal 1° settembre 2015

La FLC CGIL comunica che:  "lunedì 2 febbraio 2015 alle ore 15.30 si è svolto l'incontro al MIUR riguardante il chiarimento del MEF circa il mancato ripristino, a partire dal cedolino di gennaio 2015, delle posizioni economiche sospese e di quelle ancora non liquidate. 

Infatti, considerato che la Legge di Stabilità 2015 non ha rinnovato il blocco, il loro pagamento avrebbe dovuto essere automatico. Secondo la “fantasiosa” tesi del Ministero dell’Economia, contenuta nella nota n. 1230 del 27 gennaio 2015, il loro ripristino decorrerebbe dall’a.s. 2015/2016, presumibilmente in analogia con la decorrenza del blocco. 

In conclusione, a parere del MEF poiché il blocco è partito dal 1 settembre 2011, anche il loro ripristino dovrebbe ripartire dal 1 settembre 2015, considerando l’anno scolastico e non l’anno finanziario. 

Il MIUR ci ha informati che risponderà a breve alla nota del Ministero dell’Economia e che, data la Legge di Stabilità, anche per loro il pagamento dell’emolumento deve ripartire da gennaio 2015. Per la FLC CGIL è stato tolto il vincolo dalla legge di Stabilità e il MEF non può dare lettura della norma, che è chiara e indiscutibile: le posizioni ripartono dal 1 gennaio 2015!"  

giovedì 5 febbraio 2015

Spese d'istallazione delle adsl nelle scuole a carico degli enti locali

Il Sindaco di un comune in provincia di Lucca ha chiesto se le spese per linee adsl ad uso amministrativo degli istituti comprensivi e dei singoli plessi scolastici rientrino tra quelle gravanti sull’ente locale ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. 11 gennaio 1996, n. 23 (“Norme per l'edilizia scolastica”), con particolare riferimento agli oneri per l’installazione degli impianti e al pagamento dei relativi canoni. 

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con il parere del 7 gennaio 2015 ha precisato che l'art. 159 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), ha elencato testualmente gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni: “Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria”. 

mercoledì 4 febbraio 2015

Split payment, firmato dal ministro Padoan il decreto di attuazione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015. In attesa della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, rendiamo disponibile il testo del decreto (PDF, 216Kb) e la relazione (PDF, 57Kb).

In base al meccanismo dello split payment  le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'iva, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Il decreto precisa tra l'altro che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data. Il provvedimento definisce anche le modalità di versamento dell'imposta.

Fonte: MEF

martedì 3 febbraio 2015

Statali, valutazione «semplificata»

E'in arrivo una semplificazione delle norme sulla valutazione dei dipendenti pubblici, per rendere «certo» nei tempi l'esercizio dell'azione disciplinare.
Insieme ad una riorganizzazione del sistema di accertamento medico-legale sulle assenze per malattia, per garantire «l'effettività del controllo», con il passaggio delle competenza dalle Asl all'Inps. Sono alcune delle novità contenute nel pacchetto di emendamenti al Ddl delega di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato, presentati dal relatore Giorgio Pagliari (Pd), d'intesa con il governo. Oggi scadono i termini per i sub-emendamenti al Ddl che ha avuto un'accelerazione dopo le polemiche sulle assenze di massa registrate a Capodanno tra i vigili e gli autisti della metro di Roma, tanto da spingere il premier Renzi ad annunciare una sorta di Jobs act anche per il pubblico impiego per rendere concretamente esigibili i procedimenti disciplinari, come accade nel privato. 

lunedì 2 febbraio 2015

La Via delle dimissioni

Troppo facili i giochi di parole su uno che di cognome fa “La Via”, ma questa volta, dopo mille voci, pare proprio che l’avventura di Vincenzo La Via ai vertici del ministero dell’Economia stia per concludersi. 

Il direttore generale dovrebbe lasciare a fine aprile e con i collaboratori più stretti si è lasciato andare a un piccolo sfogo sul fatto di essere sempre tenuto all'oscuro di tutto e di essere trattato da Padoan e da Palazzo Chigi come un soprammobile. 

La Via, un passato tra Banca Mondiale e Banca Intesa, era stato nominato da Mario Monti nel marzo del 2012 e in primavera compirà 58 anni. 

Resta invece a recitare il ruolo del giapponese sull'isola il pisano Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del ministro e grande amico di Enrico Letta. 

I boys del Dipartimento economico di Palazzo Chigi e i dirigenti renziani del ministero non lo possono vedere e non se ne fidano, tanto che il sottosegretario Luca Lotti ha trasmesso il concetto anche a Claudio Descalzi, capatàz di quell’Eni della quale Pagani è consigliere di amministrazione.

Fonte: Dagonews

giovedì 29 gennaio 2015

Programma Annuale 2015 per le scuole

Il MIUR invia la nota 18313 del 16 dicembre 2014 contenente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015. 

Nella nota vengono sostanzialmente confermate le modalità di attribuzione delle risorse degli anni precedenti, determinate sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007. 

Staff, stipendi e uno stuolo di collaboratori. Ecco l’unica traccia lasciata dall’ex ministro Lanzetta

Articolo di Stefano Sansonetti pubblicato su LaNotiziaGiornale.it

Un anno praticamente impalpabile, almeno dal punto di vista dell’immagine e delle misure prese dal suo ministero. 
Difficile, anche all’interno dello stesso governo, trovare qualcuno in grado di mettere a fuoco le tracce lasciate da Maria Carmela Lanzetta (Pd), ex ministro per gli affari regionali dimessosi due giorni fa dall’esecutivo guidato da Matteo Renzi. 
Se però la brevissima parabola della Lanzetta non ha lasciato impronte epocali dal punto di vista del governo, di sicuro ne ha lasciate sulle casse pubbliche. Sì, perché pur nella brevità dell’anno trascorso, l’ex ministro non si è fatta mancare il tradizionale stuolo di collaboratori e uomini di staff, con stipendi dall’entità non proprio trascurabile. 

mercoledì 28 gennaio 2015

Le nuove marche da bollo

Sarà ancora più difficile alterare o falsificare le marche da bollo. 
Con il provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene, infatti, approvata la nuova grafica, a prova di truffa, per i contrassegni emessi dai tabaccai per la riscossione dell’imposta di bollo, del contributo unificato e del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto. 

Le etichette, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno la stessa forma e dimensione di quelle emesse fin ora, cambia, invece, il colore del fondo che diventa celeste al posto dell’attuale verde, per via dei nuovi inchiostri dotati di maggiori caratteristiche di sicurezza che ne ostacolano l’alterazione e la falsificazione. Le etichette con la vecchia grafica potranno essere utilizzate dai tabaccai per emettere i contrassegni fino all’esaurimento delle scorte. Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”. 

 Fonte: Agenzia delle Entrate

mercoledì 21 gennaio 2015

Statali, più facile licenziare stretta del governo su visite fiscali e sanzioni

Articolo di Paolo Baroni pubblicato su La Stampa 

Arriva la stretta del governo su visite fiscali e sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti pubblici: con una serie di emendamenti depositati ieri in Senato, e messi a punto dal relatore Giorgio Pagliari (Pd) d'intesa con l'esecutivo, nella legge delega sono state inserite una serie di « norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi» l'esercizio «dell'azione disciplinare». 
In particolare, ha spiegato Pagliari, «si responsabilizza in modo stringente il responsabile del procedimento affinchè lo concluda». 

Presidenza del Consiglio 
Spunta invece un richiamo alla Costituzione nell'emendamento sui poteri della presidenza del Consiglio dei ministri all'articolo 7 del ddl «all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95» della Carta, e scompare invece la parola « rafforzamento» presente nella versione originaria della riforma e collegata al ruolo di coordinamento dell'attività del ministri da parte del premier. Più soft anche la linea sugli uffici di diretta collaborazione di ministri e sottosegretari: non si parla infatti più di loro «riduzione». 


Dipendenti pubblici, resta il reintegro

 Articolo di Antonella Baccaro pubblicato su Corriere.it

Nel pubblico impiego, in caso di licenziamento disciplinare illegittimo, «secondo me, bisogna prevedere sempre il reintegro. Anche perché c’è un rischio di spoil-system , di tipo politico, che in un’azienda (privata, ndr ) non c’è». Il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, chiarisce il proprio orientamento, in tema di licenziamenti, dopo le polemiche seguite alle assenze massicce dei vigili di Roma a Capodanno. 
E soprattutto nel giorno in cui il relatore della delega sulla Pubblica amministrazione, Giorgio Pagliari (Pd), ha presentato 15 emendamenti, tra cui quelli che dovrebbero rendere più celeri ed efficaci i procedimenti disciplinari
Nella Pubblica amministrazione, secondo il ministro, quando un licenziamento disciplinare risulta illegittimo, non si può applicare solo l’istituto dell’indennizzo, come sarà invece per i contratti privatistici che saranno stipulati con l’entrata in vigore del Jobs act, ma bisogna prevedere il reintegro del lavoratore. «Il Jobs act non si applica al pubblico impiego: è un provvedimento per il settore privato» ha chiarito Madia. 

martedì 20 gennaio 2015

La bugia dei dipendenti pubblici troppo numerosi e poco produttivi

Articolo di Guglielmo Forges Davanzati pubblicato su Micromega 

L’assenza, per malattia, di circa l’83% (per la stima del Comune) di vigili urbani a Roma la notte di Capodanno ha impresso una significativa accelerazione al ddl Madia sulla “riforma del pubblico impiego”. 
Per quanto è dato sapere, il punto principale del provvedimento riguarderà la maggiore discrezionalità assegnata alla Pubblica Amministrazione di licenziare propri dipendenti poco produttivi, e di affidare all’INPS i controlli medici per la certificazione dell’effettiva malattia dei dipendenti in caso di assenza. 
Al netto di singoli casi di comportamenti eticamente censurabili e comunque punibili, stando alla normativa vigente, occorre considerare i possibili effetti macroeconomici che tali misure verosimilmente produrranno. E occorre anche preliminarmente considerare che il c.d. decreto Brunetta già contiene tutte le misure necessarie per consentire il licenziamento di dipendenti pubblici, in un quadro normativo nel quale il regime di sanzionamento dell’assenteismo è diverso fra settore privato e settore pubblico. 

lunedì 19 gennaio 2015

I dati del ministero Dipendenti pubblici, duecento i licenziati del 2013 (metà per troppe assenze)

Sono 199 su 6.879 i procedimenti disciplinari avviati su dipendenti pubblici che hanno portato al loro licenziamento nel 2013 (6.299 quelli conclusi): in testa alla poco invidiabile classifica tra i 3,2 milioni di impiegati, segretarie, dirigenti e uscieri, figurano 64 lavoratori in ministeri e agenzie, 62 nelle scuole, 39 in Asl e ospedali, 29 in Regioni e Comuni e 5 nelle università. 

I dati sono stati diffusi dal ministero della Funzione pubblica nell'ultima indagine pubblicata sul sito. Il motivo più frequente di risoluzione del contratto da parte dello Stato è nel 45% dei casi (99 licenziamenti) l'assenza del dipendente (ingiustificata o non comunicata per tempo); in altre 78 situazioni (36%) l'aver commesso reati, seguite da 35 casi (16%) di episodi di negligenza, comportamenti non corretti e inosservanza degli ordini di servizio. 
Non mancano poi i casi di quelli che avevano il doppio lavoro (non autorizzato): sette, pari al 3%. 

venerdì 9 gennaio 2015

Split payment P.A.: si applica alle operazioni fatturate a partire da 1/1/2015

Comunicato stampa del MEF n. 7

E’ in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 
La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. 
Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. 

giovedì 8 gennaio 2015

Pa, inversione per le «vecchie» fatture

Le disposizioni in materia di split payment si applicano alle operazioni per le quali l’Iva diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015
La legge di stabilità approvata definitivamente lunedì scorso ha introdotto tale termine che, di fatto, anticipa l’applicazione della misura e ne svincola l’efficacia alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Ue. Quindi, dal 1° gennaio prossimo, le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment

Con lo split payment la PA paga le fatture al netto dell’IVA

Split vuol dire spaccare/rompere e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un’operazione di scissione. Il DDL di Stabilità per il 2015 introduce lo split payment, che prevede il pagamento dell’IVA direttamente all’Erario da parte dell’ente pubblico. Si tratta di un meccanismo rivoluzionario che avrà un impatto dirompente sulla normale dinamica applicativa dell’IVA, fondata sulle coordinate rivalsa-detrazione, tanto da essere subordinato al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio Europeo. 
In base allo split payment, da un punto di vista finanziario, l’operazione viene “spaccata” in due e, di conseguenza, la PA: 
  • versa al suo fornitore l’importo della fattura relativa alla cessione o alla prestazione al netto dell’IVA; 
  • provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario con termini e modalità che verranno stabiliti da un apposito decreto.