Si rammenta che, a decorrere dall’anno 2014, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici, nelle more della determinazione degli obiettivi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
La norma in esame stabilisce che nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse stata possibile, per gli enti interessati si sarebbe dovuto applicare la disposizione di cui ai periodi successivi.
Inoltre la norma stabilisce che gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla suindicata misura.
Le somme derivanti dalle riduzioni sopra richiamate sono versate annualmente ad apposito capitolo (n. 3541 - Capo X) dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Occorre specificare, poi, che quanto precede non trova applicazione nei riguardi degli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Si precisa, infine, che gli enti e organismi possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato.
Con la medesima disposizione viene prevista anche la soppressione del comma 10 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando l’obbligo di assicurare il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni ed il versamento al dei relativi risparmi al bilancio dello Stato.
Da ultimo, si evidenzia che qualora, con l'attuazione delle misure di cui all’articolo 50 o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3 della stessa norma, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.
Scheda tematica D.1 della circolare 8/2015 della RGS
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