mercoledì 25 marzo 2015

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture delle amministrazioni pubbliche

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80), sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione). 
Sulla materia in argomento occorre premettere che, in data 14 febbraio 2014, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato la circolare n. 1/2014 con la quale sono stati forniti primi indirizzi applicativi in tema di “attuazione della trasparenza” nonché precisazioni circa l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo agli enti economici e le società controllate e partecipate. 

Al riguardo, giova evidenziare che l’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Il comma 1-bis del predetto articolo 29 del decreto legislativo n. 33/2013, come novellato dall’articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo lo schema tipo e le modalità definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2014. 

Le medesime amministrazioni, ai sensi del successivo comma 2 del sopra menzionato articolo 29, pubblicano il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al successivo articolo 22 dello stesso decreto legislativo. 

In proposito, si fa presente che ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 33/2013, come novellato dall’articolo 24-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si intendono per “pubbliche amministrazioni” tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 

Si precisa, altresì, che il suddetto articolo 11 sancisce la piena applicazione della disciplina prevista per le predette amministrazioni pubbliche, anche nei confronti di enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Per quanto riguarda le società partecipate in misura non maggioritaria dalle pubbliche amministrazioni, come definite dal decreto legislativo n. 33/2013, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Si richiama, inoltre, l’attenzione circa le apposite indicazioni fornite con la circolare RGS n. 27 del 24 novembre 2014 concernente, in particolare, l’attività di vigilanza circa l’osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. 

 In relazione, poi, agli aspetti connessi alla pubblicazione degli indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, che a decorrere dal 2015, assumono una cadenza trimestrale, ai sensi dell’articolo 33 del sopra richiamato decreto legislativo n. 33/2013, si rinvia alla circolare RGS n. 3 del 14 gennaio 2015, avente ad oggetto “Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, con la quale vengono, tra l’altro, fornite istruzioni sia sulla definizione dell’indicatore di tempestività che istruzioni circa le modalità di calcolo dello stesso.

Scheda tematica C della circolare 8/2015 della RGS

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