Si richiama, preliminarmente, l’articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concernente il pareggio del bilancio in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione: “I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali.
Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.”
In altri termini – fermo restando il rispetto di eventuali norme che fissassero ulteriori condizioni e limiti, con particolare riferimento agli effetti in termini di indebitamento netto - l’avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell’equilibrio.
La disposizione, quindi, introduce un criterio esclusivamente formale (approvazione del conto consuntivo) ai fini della possibilità dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Si ritiene, infatti, che l’utilizzo delle risorse iscritte nell’avanzo possa, sotto la responsabilità dell’Amministrazione, anche essere ammessa, qualora presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione.
Conclusioni differenti richiederebbero alle Amministrazioni interessate ulteriori interventi sul bilancio preventivo a seguito dell’approvazione del consuntivo ai fini dell’applicazione dell’avanzo.
Si precisa, inoltre, che in occasione della predisposizione del bilancio previsionale di cui trattasi, le amministrazioni pubbliche sotto specificate, avranno cura di considerare anche quanto, di seguito, indicato.
Per le Università ed i principali enti di ricerca, per il triennio 2013-2015, continuano ad applicarsi, così come previsto dall’articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si ribadisce che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2015 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza, nel rispetto del D. Lgs. n.. 118/2011.
Per quanto riguarda, poi, le Agenzie fiscali, si fa presente che l’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 è stata estesa al quinquennio 2011 – 2015, dall’articolo 1, comma 611, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto, le Agenzie fiscali potranno assolvere alle disposizioni in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo ivi indicate effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.
Relativamente alle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, si rappresenta che saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa dandone comunicazione a questa Amministrazione.
Scheda tematica A della circolare 8/2015 della RGS
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