martedì 31 marzo 2015

Spese per acquisti di mobili e arredi


L’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in corso di conversione, stabilisce che negli anni 2013, 2014 e 2015, fatte salve le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili ed arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.
 Va, comunque, ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della stessa legge n. 228/2012, il suddetto limite di spesa non si applica agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
 Al riguardo, si ritiene utile fornire alcuni approfondimenti circa l’ambito oggettivo di applicazione della normativa in discorso, considerando, in via generale, che, stante la portata eccezionale della stessa, è da escludere che possa essere intesa in senso estensivo e, quindi idonea a ricomprendere tutti i beni mobili. Piuttosto, si è dell’avviso che le prescrizioni del comma 141 in discorso siano da riferirsi ai beni definiti ‘mobilia’ (cioè, armadi, tavoli, sedie, divani, poltrone, ecc.), destinati, unitamente agli ‘arredi’ – intesi come il complesso di oggetti che servono a completare l’addobbo, anche con sola funzione di abbellimento, di un locale – ad allestire gli uffici pubblici, allo scopo di renderli funzionali allo svolgimento dell’attività amministrativa.
 Per la puntuale identificazione dei mobili e degli arredi, così definiti, da sottoporre al limite di spesa previsto dal comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 in questione, si ritiene che un utile riferimento, ancorché da non considerare precettivo in assoluto, sia costituito dal vocabolario comune per gli appalti pubblici-CPV – di cui al Regolamento n. 213/2008/CE del 28 novembre 2007 – il quale, come noto, rappresenta un sistema di classificazione unitario dell’oggetto degli appalti pubblici allo scopo di agevolare gli operatori economici. In particolare, nella divisione 39, gruppo 1 Mobili e gruppo 2 Arredamento, sono elencati i beni considerati tali ai fini degli appalti pubblici, per cui è senz’altro nel novero degli anzidetti beni che vanno individuati quelli da considerare ai fini dell’applicazione delle norme di limitazione legale della spesa.
 Si può ritenere, inoltre, che qualora un’opera pubblica sia diretta alla costruzione, ristrutturazione o adeguamento di immobili destinati all’utilizzo da parte di amministrazioni pubbliche, la stessa ratio dell’esclusione espressamente prevista dal comma 141 (“salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”) possa ricorrere per le spese inerenti all’acquisto di mobili e arredi che siano state ricomprese nel quadro economico dell'investimento e considerate, fin dalla fase di progettazione dell’opera, strettamente funzionali a rendere fruibile l’immobile per lo scopo istituzionale previsto. Occorre, peraltro, evidenziare come l’anzidetta esclusione dal limite posto dalla normativa in esame possa essere assentita in presenza dei seguenti presupposti: 
- la decisione di realizzare gli immobili e di acquistare mobili e arredi, strettamente funzionali a rendere fruibile gli immobili stessi per lo scopo istituzionale dell’ente, deve essere stata assunta prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013;
 - a seguito della verifica degli organi interni di controllo, i risparmi realizzabili siano superiori alla minore spesa derivata dall’attuazione del comma 141.

   Relativamente, poi, all’importo da prendere in considerazione per il calcolo della percentuale massima, si è dell’avviso che lo stesso vada riferito all’ammontare totale della spesa sostenuta (impegnata) dall’amministrazione nel periodo di riferimento (2010-2011).


Si rammenta, infine, che la disposizione recata dal comma 142 dell’articolo 1 della medesima legge n. 228/2012 prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo 3502, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato. Detto comma 142, comunque, non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

A margine, si rammenta che la violazione della disciplina in discorso è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Scheda tematica D.8 della circolare n. 8/2015 del RGS

Nessun commento: