venerdì 27 marzo 2015

Spese per autovetture

Relativamente alla tematica in rassegna, occorre innanzitutto evidenziare che, a seguito di talune misure di razionalizzazione della spesa per autovetture intervenute nel corso dell’anno 2014, i precedenti tetti, già previsti per questa tipologia di spesa per il citato anno, hanno subito per i restanti mesi dello stesso anno, una ulteriore contrazione, limite che va, parimenti, tenuto presente per l’anno 2015.
Ciò premesso, si rammenta che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, fino al 31 dicembre 2015, non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.
Sul punto, va segnalato, altresì, l'aggiornamento che prescrive che , a decorrere dal 1° maggio 2014, “le amministrazioni pubbliche (...) nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi”. Questo nuovo limite avrebbe potuto derogarsi esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere e limitatamente all’anno 2014.
Il predetto limite, che è tuttora vigente, non trova applicazione, esclusivamente, nei riguardi delle autovetture utilizzate dai soggetti contemplati espressamente dal comma 2 dell’articolo 5, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dalla disposizione in rassegna.
La normativa stabilisce, anche, che i “contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto” e che “è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.”.
Al riguardo, va evidenziato che per conseguire obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell’utilizzo delle autovetture - anche attraverso modalità innovative di gestione, nonché di razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio è stato emanato il dPCM del 25 settembre 2014 (G.U. dell’11 dicembre 2014, n. 287).
Con detto decreto è stato fissato il numero massimo di autovetture di servizio per le amministrazioni centrali dello Stato (pari a cinque), nonché le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo, sia con riguardo alle amministrazioni centrali dello Stato che nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Il dPCM ha previsto l’attuazione del censimento permanente delle autovetture di servizio. Infatti, viene stabilito che le pubbliche amministrazioni incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Va precisato, inoltre, che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla predetta comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Scheda tematica D.3 della circolare 8/2015 della RGS

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