Relativamente alla tematica in
rassegna, occorre innanzitutto evidenziare che, a seguito di talune misure di razionalizzazione della spesa per autovetture
intervenute nel corso dell’anno 2014, i precedenti tetti, già previsti per
questa tipologia di spesa per il citato anno, hanno subito per i restanti mesi
dello stesso anno, una ulteriore contrazione, limite che va, parimenti, tenuto
presente per l’anno 2015.
Ciò premesso, si rammenta che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), nonché le autorità
indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti
disposizioni, fino al 31 dicembre 2015, non possono acquistare autovetture né
possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
autovetture.
Il predetto limite, che è tuttora
vigente, non trova applicazione, esclusivamente, nei riguardi delle autovetture
utilizzate dai soggetti contemplati espressamente dal comma 2 dell’articolo 5,
del decreto legge n. 95/2012, come modificato dalla disposizione in rassegna.
La normativa stabilisce, anche, che i “contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato,
alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie
sino alla scadenza del contratto” e che “è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di
servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può
disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.”.
Al riguardo, va evidenziato che per
conseguire obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell’utilizzo delle
autovetture - anche attraverso modalità innovative di gestione, nonché di
razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio è stato emanato il dPCM del 25 settembre 2014 (G.U. dell’11
dicembre 2014, n. 287).
Con detto decreto è stato fissato il
numero massimo di autovetture di servizio per le amministrazioni centrali dello
Stato (pari a cinque), nonché le modalità di utilizzo delle autovetture di
servizio con autista adibite al trasporto di persone, assegnate ad uso
esclusivo o non esclusivo, sia con riguardo alle amministrazioni centrali dello
Stato che nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Il dPCM ha previsto l’attuazione
del censimento permanente delle
autovetture di servizio. Infatti, viene stabilito che le
pubbliche amministrazioni incluse le autorità indipendenti, le regioni
e gli enti locali, comunicano, ogni anno il numero e l'elenco delle autovetture
di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e
quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della
cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Va precisato, inoltre, che le amministrazioni pubbliche che non
adempiono alla predetta comunicazione non possono effettuare spese
complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa
previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
Scheda tematica D.3 della circolare 8/2015 della RGS
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