Sono pervenuti numerosi quesiti all’Aran sulla corretta applicazione dell’art. 55 del CCNL del 29 novembre 2007 del comparto scuola concernente la riduzione dell’orario di lavoro, per il personale Ata, a 35 ore settimanali.
Secondo tale articolo, “destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è il personale Ata adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
a) istituzioni scolastiche educative;
b) istituzioni con annesse aziende agrarie;
c) scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni la settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1”.
Dalla norma su citata risulta evidente la presenza di due condizioni, una oggettiva e l’altra soggettiva, necessarie affinché il dirigente scolastico possa individuare il personale Ata destinatario della riduzione dell’orario di lavoro.
La condizione soggettiva, invece, è data dal fatto che il personale Ata, proprio a causa dell’ampliamento dei servizi dell’istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lavoro “caricato” dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario.
Rispetto a tali “gravosità”, ecco che la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali rappresenta una sorta di compensazione per il personale individuato.
Per meglio comprendere il concetto di gravosità ci è d’ausilio l’art. 52 del CCNL di riferimento, riguardante la modalità di prestazione dell’orario di lavoro del personale Ata.
Tale articolo opera una distinzione tra orario di lavoro flessibile, plurisettimanale e turnazioni e, proprio con riferimento a quest’ultima modalità di svolgimento dell’orario di lavoro, precisa, tra le altre cose, che si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio.
Quindi, ciò che contraddistingue il lavoro a turni dal lavoro flessibile e dal lavoro plurisettimanale è la notevole oscillazione del servizio con connessa alternanza tra lavoratori incaricati di coprire l’intero arco del servizio.
Ne consegue che il personale Ata individuato dal successivo art. 55 viene accomunato al turnista quanto al disagio psico-fisico che ne deriva e ai correlati benefici compensativi.
A questo punto risulta pletorico rimarcare che soltanto se si verificano simultaneamente i due presupposti oggettivi e soggettivi sopra descritti il dirigente scolastico potrà procedere alla individuazione del personale Ata avente diritto alla riduzione dell’orario di lavoro, stante che è da escludersi che il beneficio in esame possa spettare indiscriminatamente a tutto il personale Ata a prescindere dalla valutazione delle singole posizioni individuali.
Di recente, a conferma di questa disamina dell’art. 55 sopra citato, già art. 54 del CCNL scuola del 24 luglio 2003, è intervenuta una delibera della Corte dei conti, III Sezione giurisdizionale centrale d’appello, n. 482/2013, che ha condannato una dirigente scolastica per danno erariale per violazione dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 54, rectius 55, del CCNL scuola.
Nel merito della questione si rileva che il Collegio ha riformato la sentenza dei giudici di primo grado, i quali, pur considerando la condotta della dirigente contraria alle disposizioni normative sopra citate, non l’avevano ritenuta connotata da negligenza al punto di radicare la responsabilità amministrativa, e ha accolto appieno i motivi di gravame del procuratore generale riconoscendo la sussistenza della colpa grave nel comportamento della dirigente scolastica e la sua conseguente risarcibilità del danno prodotto.
La giurisdizione d’appello ha infatti constatato che la dirigente ha stipulato il contratto integrativo, volto alla riduzione dell’attività lavorativa del personale Ata, in assenza delle condizioni previste dall’art. 55 del CCNL di categoria (turnazioni, orario superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni settimanali, ecc.) determinando in questo modo un danno erariale rappresentato, secondo il Collegio, dal controvalore della retribuzione per le giornate non lavorate.
Tale danno risulta risarcibile in considerazione sia dell’antigiuridicità della condotta che della gravità della colpa della pubblica dipendente che l’ha prodotto.
La condotta è antigiuridica in quanto la dirigente con il suo comportamento ha violato sia l’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, il quale sancisce il divieto di sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli posti dalla contrattazione nazionale, sia l’art 54, rectius 55, del CCNL scuola che prevede le fattispecie tipiche della riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro del personale Ata (tra cui non rientra quella in concreto verificatasi nell’istituto scolastico e caratterizzata da una carenza di organico tale da non rendere necessaria la rimodulazione dell’orario di servizio degli addetti, passati da 19 a 18 unità).
Quanto alla gravosità della colpa essa è stata ritenuta insita nella circostanza che l’accordo integrativo è stato stipulato dalla dirigente scolastica nonostante il parere contrario del direttore dei servizi generali amministrativi e il rilievo formale dei revisori dei conti.
dal sito dell'Aran
Nessun commento:
Posta un commento