lunedì 29 marzo 2010

Contratto di fornitura per servizio call center

Ricevo e pubblico nota della Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale Ministero dell’Economia e delle Finanze

A Dott. Giuseppina Baffi- Capo Dipartimento IV
a Dott. Francesco Paolo Schiavo - Direttore Direzione Centrale Per i sistemi informativi e dell’innovazione

e p.c. Dott. Antonella Manno -Direttore Direzione Centrale Per le Politiche del Personale

La scrivente O.S. è da lungo tempo impegnata in una azione di denuncia degli innumerevoli sprechi di denaro pubblico che si consumano presso il MEF. In particolare nel settore dell’informatica, la UILPA MEF, ha già da tempo dimostrato l’enormità delle spese sostenute per la fornitura di servizi resi da società private, in alcuni casi totalmente inutili e pagate a peso d’oro.
Nonostante gli esempi del passato, ci troviamo oggi costretti a denunciare un nuovo spreco di risorse pubbliche che si sta perpetrando sempre nel settore dell’informatica del nostro Ministero.
Presso il CED di Latina e nello stabile di p.zza Dalmazia, l’Amministrazione ha predisposto due Call Center nei quali nostri i colleghi adempiono ad importanti competenze che di seguito riportiamo:
• elaborazione e connessi adempimenti riguardanti il pagamento degli stipendi e di altre spese a carico del bilancio dello Stato (gestione della banca dati degli stipendi e delle pensioni amministrate dalle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze);
• emissione dei titoli individuali e collettivi per il pagamento degli stipendi e delle pensioni;
• gestione delle ritenute erariali ed extra erariali gravanti su stipendi e pensioni e versamento agli enti creditori;
• esecuzione delle operazioni di conguaglio fiscale e rilascio della relativa certificazione;
• resa delle contabilità alla Corte dei Conti per gli assegni di pensione;
• tenuta dei rapporti con gli enti e le amministrazioni competenti per tutte le operazioni connesse con le predette funzioni;
• monitoraggio della rete dei collegamenti per la trasmissione in linea dei dati;
• gestione di banche dati relative a materie di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ed elaborazione dei relativi dati per tutto il territorio nazionale;
• gestione delle problematiche relative all'invio dei cedolini stipendi in e-mail (Ecedolino);
• gestione utenze SSO per le autorizzazioni agli accessi a SPT, SPT Modelli, Fascicoli PG;
• gestione Smart Card;
• Call Center per informazioni ad utenti SPT (interni ed esterni a MEF);
• Help Desk applicativo per supporto ad utenti SPT (interni ed esterni a MEF);
• Help Desk Sistemi e Reti per Dipartimenti Provinciali;

A tal proposito abbiamo recentemente appreso che l’Amministrazione, mascherando il tutto nel solito anonimo contratto di fornitura servizi da una società privata, ha di fatto assunto 20 lavoratori da destinare ai sopra citati Call Center di Latina e Roma – p.zza Dalmazia.
Considerando che ogni singolo lavoratore assunto costa circa € 250,00 al giorno e che la fornitura avrà una durata di sei mesi, il costo totale sostenuto dal Ministero, per un servizio che poteva benissimo essere svolto da personale interno, sarà di circa € 600.000,00.
Come al solito, solo una minima parte di queste risorse verranno utilizzate per retribuire i nuovi
assunti mentre, la parte più corposa andrà nelle tasche del fortunato titolare della società fornitrice.
Alla luce di quanto esposto, la UILPA MEF ritiene inaccettabile che su questioni inerenti la sicurezza del posto di lavoro, così come più volte denunciato dalla UILPA MEF di Latina, non vi siano risorse disponibili, mentre non vi è alcun problema a reperire fondi per inutili quanto vergognosi contratti di fornitura.
La scrivente O.S., pertanto, chiede un urgente incontro a codesta Amministrazione al fine di chiarire quanto sopra esposto e di ricevere il dato ufficiale dei costi sostenuti.
In mancanza di un sollecito riscontro sarà cura della scrivente assumere ogni iniziativa utile al fine di denunciare quanto si sta consumando presso il nostro Ministero nelle opportune sedi istituzionali e all’opinione pubblica.

Roma, 24 marzo 2010
IL COORDINATORE NAZIONALE
Andrea Giuseppe BORDINI

venerdì 26 marzo 2010


mercoledì 24 marzo 2010

lunedì 22 marzo 2010

Codice etico e di comportamento dei dipendenti del MEF

Con DM 18 marzo 2009 è stato approvato il Codice etico e di comportamento dei dipendenti del MEF.

Per i dipendenti è possibile consultarlo sulla intranet mentre per gli altri potete richiederlo alla mia e.mail notiziedalmef@gmail.com

giovedì 18 marzo 2010

Un nuovo episodio nella lotta alle assenze nella PA

di Carlo Mochi Sismondi, presidente FORUM PA - in Guida al Pubblico impiego n. 2/2010 pubblicato su http://www.ilsole24ore.it/


Quella delle azioni per la riduzione delle assenze nella PA è una storia articolata che comincia nel giugno del 2008 e che trova una sua provvisoria conclusione in queste prime settimane del 2010. Credo sia utile narrare gli ultimi episodi, ma anche ripercorrerla per esaminarne lo svolgimento, metterne in luce i protagonisti, sottolinearne, come in ogni storia che si rispetti, la "morale". Ma poi anche per scombinarla, come quelle "favole al contrario" di Gianni Rodari, per vedere se, trasformandone la trama, arriviamo a conclusioni più utili per cambiare in meglio questa pubblica amministrazione così impermeabile alle riforme.
Ma partiamo dai fatti: qualche settimana fa abbiamo appreso che nel mese di dicembre 2009 c'era stata una decisa inversione di tendenza e che le assenze per malattia nel pubblico impiego erano tornate e scendere e non di poco. Si tratta di una notizia: infatti, dopo un crollo significativo, dall'estate il trend era in crescita, sino a raggiungere un +24% a settembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Il ministro Brunetta in una conferenza stampa ha attribuito questa svolta positiva al nuovo allargamento delle fasce di reperibilità passate da 4 a 7 ore al giorno. Allo stesso motivo, ma con segno inverso, era stato attribuita la crescita delle assenze che, cominciata a maggio-giugno 2009, aveva raggiunto il suo massimo appunto a settembre scorso.
Il ragionamento è semplice: teoricamente ci si poteva aspettare che, senza fenomeni esterni distorsivi, dopo un anno dalle prime azioni ci sarebbe stato un sostanziale assestamento delle assenze (sempre calcolate rispetto allo stesso mese del precedente anno per evitare effetti di stagionalità), invece, la curva presenta alcuni importanti flessi.
Proviamo ad esaminare le tre principali discontinuità.
La prima è proprio tra il maggio e il giugno del 2008 e risente dell'annuncio e poi dell'applicazione del "decreto 112" che, in buona sostanza, ha introdotto:
• una riduzione salariale per la malattia: "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio";
• un deciso allargamento della fasce di reperibilità per le visite fiscali che sono passate da quattro al giorno (10.00 - 12.00; 17.00 - 19.00) come nel lavoro privato, addirittura a undici (8.00-13.00; 14.00-20.00).
Il secondo punto di svolta, di segno contrario, che fa transitare per la prima volta la curva in territorio positivo corrisponde, secondo la ricostruzione ufficiale del ministero, ad un restringimento proprio della fasce di reperibilità che, con un comma del decreto legislativo n. 78 del 1° luglio 2009 tornano ad essere di quattro ore come prima.
Il terzo drastico mutamento è quello con cui abbiamo iniziato: si torna ad essere più severi sulle fasce di reperibilità che passano a sette ore ed ecco che immediatamente le assenze calano, sino a poter prevedere il ritorno di nuovo al segno meno per il gennaio 2010.
In questo esperimento sociale avremmo quindi un fenomeno (le assenze per malattia) e una variabile principale che spiega in larga misura l'andamento della curva (le fasce di reperibilità).
Di fronte a questo risultato, che è difficile non interpretare come una prova della diffusione di comportamenti opportunistici nel pubblico impiego e della loro diretta dipendenza dalla severità dei controlli, si sono levati diversi ordini di obiezioni.
Si è detto che i dati non erano completi o esatti. Si è gridato al bluff (si veda, ad esempio, la querelle tra il ministro e l'Espresso), si sono contestate le correzioni per i picchi influenzali o si sono messe in evidenza eccezioni e casi particolari, ma in effetti posso dire con onestà intellettuale che l'impianto dei dati è solido e nella sua struttura tiene. Non è lì che possiamo cercare un ribaltamento della storia.
Si è detto che portare i dipendenti pubblici fisicamente al lavoro non vuol dire farli lavorare, e questa mi sembra una corretta ovvietà. Certamente ridurre le assenze non basta, né sono accettabili facili inferenze su quanto lo Stato avrebbe "guadagnato" (ho persino visto fare calcoli demenziali di milioni di euro risparmiati). Ma, come ci insegna la matematica, il non essere condizione sufficiente non implica in sé il non essere necessaria. Sgombrato, quindi, il campo dalla sciocchezza dell'essere sufficiente, rimane da dimostrare se la maggiore severità sulle assenze (meno soldi e più controlli) è necessaria per dare una mano all'indispensabile e eterna riforma della PA.
Per farlo ribalterei la storia, lascerei per un attimo perdere assenze, fasce e malattie e tornerei ai fondamentali principi che permettono a qualsiasi organizzazione complessa di creare le condizioni per cui i lavoratori aumentino la loro produttività in un clima di "benessere organizzativo".

mercoledì 17 marzo 2010

pagamento fondi aggiuntivi in attuazione dell'art. 3 del comma 165 della legge 350/2003

Ricevo dall'organizzazione sindacale RDB e pubblico

Continuano a pervenire, a questa organizzazione sindacale, numerose segnalazioni, da parte dei lavoratori, in merito a un eventuale ritardo nel pagamento di quanto dovuto in attuazione dell'art. 3, comma 165, legge 350/2003.
Considerato che l'accordo del 6 novembre 2009, siglato da codesta parte pubblica insieme a tutte le OO.SS. tranne che le RdB MEF, prevede il pagamento delle somme in oggetto indicate entro il 31 marzo 2010, questa organizzazione sindacale chiede di conoscere, con la massima consentita sollecitudine, se tali interrogativi sono privi di fondamento o, in caso contrario, se esistono effettivamente impedimenti alla corresponsione, entro tale data, delle somme dovute.

Il riscontro urgente a tale richiesta risulta doveroso nei confronti dei lavoratori, che leggono per Ccn, in quanto le somme in questione sono divenute, ormai, indispensabili per la sussistenza familiare.
E' appena il caso di segnalare che le RdB MEF hanno, da tempo, richiesto con numerose note, inoltrate a codesta amministrazione e risultate, a tuttoggi, inevase, una dettagliata relazione tecnica unitamente alla programmazione delle attività pianificate e all’avanzamento dello stato dei lavori concernenti il pagamento dei suddetti emolumenti salariali spettanti ai lavoratori.
Tale richiesta, più volte reiterata anche durante gli incontri sui tavoli di negoziazione nazionale, avrebbe permesso un accurato monitoraggio della tempistica oltre ad alleviare la vergognosa e totale mancanza di trasparenza in merito alle modalità di calcolo e di riparto.

E' del tutto evidente, infine, che il mancato pagamento delle somme in oggetto indicate entro la data prevista dall'accordo siglato il 6 novembre 2009 risulterebbe, per i lavoratori, intollerabile considerato che, per la classe dirigenziale, è stato già predisposto, con le competenze di marzo 2010, il pagamento sia degli incarichi aggiuntivi che delle somme previste dall'attuazione dell'art. 3 del comma 165 della legge 350/2003.
Per tale motivo, in caso di mancate assicurazioni in merito, questa organizzazione sindacale proclama lo stato di agitazione di tutto il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e indice, per la prossima settimana, una mobilitazione generale dei lavoratori con modalità che saranno successivamente notificate.

martedì 16 marzo 2010

Le novità sul pubblico impiego

Circolare UILPA
COLLEGATO LAVORO
LE NOVITA’ SUL PUBBLICO IMPIEGO
LA LEGGE, APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 3 MARZO DAL SENATO, SARA’
PUBBLICATA NEI PROSSIMI GIORNI SULLA GAZZETTA UFFICIALE.
DI GRANDE RILIEVO LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE E
ARBITRATO, LE MODIFICHE ALLA LEGGE 104 E LA DELEGA AL GOVERNO PER IL
RIORDINO DELLE NORME VIGENTI IN TEMA DI CONGEDI, ASSENZE E PERMESSI.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali disposizioni che hanno riflessi diretti o indiretti
sul pubblico impiego.
Le nuove norme intervengono anche su alcuni aspetti del rapporto di lavoro già disciplinati dai CCNL:
Articolo 2- riorganizzazione Enti e riordino organi collegiali.
Prevede la delega al Governo finalizzata all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
legge, sentite le organizzazioni sindacali, di uno o più decreti legislativi volti a:
- riorganizzare gli enti, gli istituti e le società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come, ad esempio, Inps, Inail, Inpdap, Enpals, Ipsema, Ipost, enti e fondazioni previdenziali di professionisti o lavoratori autonomi, Italia Lavoro spa, Isfol, Istituto Affari Sociali, Enap) e dal Ministero della salute (ad esempio, Istituto Superiore di Sanità, Ispesl, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti zooprofilattici, Aifa, Croce rossa italiana), - ridefinire il rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi. In questo ambito, si prevede che l'INAIL possa emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive ministeriali, specifiche direttive all'ISPESL in materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
La “riorganizzazione” degli enti di cui sopra dovrà avvenire secondo i principi generali enunciati
nel comma 404 dell’art. 1 della L. 296/2006 (riduzione uffici dirigenziali e piante organiche, riduzione uffici periferici, eliminazioni di duplicazioni organizzative, ecc.).
Inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge il Ministero della salute dovrà provvedere al “riordino” dei propri organi collegiali istituiti presso l’amministrazione centrale, che dovranno essere ridotti nel numero e nella composizione.

Articolo 5- obblighi delle amministrazioni su assunzioni, trasparenza
Comma 1: per le pubbliche amministrazioni, a differenza dei datori di lavoro privati, non è più necessario comunicare agli uffici del lavoro le instaurazioni (ovvero le proroghe, le trasformazioni
e le cessazioni) di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello in cui si verifica l’evento.
Ora si può adempiere a tale obbligo entro il ventesimo giorno successivo. Viene così superata la norma che prevedeva identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati.
Comma 2: previsto per le amministrazioni l’obbligo di trasmettere per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d’uso professionale dei dirigenti, nonché i tassi di
assenza e di maggiore presenza di tale personale. Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.
Comma 3 - modalità di assunzione nella p.a. : il datore di lavoro pubblico non è più obbligato a consegnare immediatamente al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (oppure una copia del contratto individuale del lavoro), ma può farlo entro il ventesimo giorno.
Comma 4: per le pubbliche amministrazioni non c’è più l’obbligo di comunicare entro cinque giorni agli uffici del lavoro competenti per territorio le variazioni intervenute nel rapporto di lavoro.
Articolo 13- mobilità, assegnazioni temporanee
Comma 1: in caso di trasferimento di funzioni dalle amministrazioni centrali ad altri soggetti (enti
pubblici territoriali, oppure esternalizzazioni), al personale in esubero si applica l‘art. 33 del d.lgs.
165/2001 sulle procedure di mobilità collettiva del personale in eccedenza (reimpiego presso sedi
diverse della stessa amministrazione, ricollocazione presso altra amministrazione o collocamento
in disponibilità per max 24 mesi).
Comma 2: ampliata la possibilità di fruire della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs.
165/2001 (“passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse”) nella forma
dell’assegnazione temporanea per un massimo di tre anni. Al riguardo, si ricorda che nel CCNL dei comparti pubblici era già previsto l’istituto dell’assegnazione temporanea, come forma di mobilità per soddisfare particolari esigenze delle amministrazioni, previo consenso del dipendente e per un periodo massimo di 12 mesi, al termine del quale il dipendente poteva chiedere il passaggio diretto nell’amministrazione dove era stato comandato.
Comma 3: entro 60 giorni le amministrazioni pubbliche dovranno rideterminare tutte le assegnazioni temporanee in corso.
Articolo 14- pubblicazione dati su valutazione
Viene modificato il “Codice della Privacy” in modo tale da consentire alle amministrazioni di pubblicare in rete i dati concernenti le valutazioni dei dipendenti, senza correre il rischio di violare la riservatezza dei dati personali. Viene infatti precisato che non dovranno essere divulgate informazioni concernenti infermità o impedimenti di natura personale che causino l’astensione dal lavoro, o componenti della valutazione che possano avere riferimento a informazioni personali e riservate sui dipendenti.
15 Articolo- incarichi dirigenziali alla Presidenza del Consiglio
Riguarda il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia
presso la Presidenza del Consiglio. Se si tratta di dirigenti “assegnati in posizione di prestito”, a partire dalla data di entrata in vigore della legge non si applica la norma che prevede il transito definitivo nella prima fascia dopo cinque anni di incarico (art. 23, c. 1, d.lgs. 165/2001).
Articolo 16- part-time
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà (non
l’obbligo !) di “sottoporre a nuova valutazione” i provvedimenti di concessione del part-time già
adottati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 112/2008. Ricordiamo che l’art. 73 del DL
112 aveva ‘declassato’ da diritto a interesse legittimo la richiesta dei dipendenti di trasformare in
part-time il rapporto a tempo pieno. Da quel momento, la trasformazione è divenuta non più obbligatoria, ma discrezionale da parte delle amministrazioni. Ora anche le trasformazioni in parttime concesse prima del 25 giugno 2008 possono, in teoria, essere revocate, se l’amministrazione valuta che la presenza in servizio a tempo pieno sia necessaria ai fini dell’operatività dell’ufficio.
Articolo 18- aspettativa senza assegni
Introduce la possibilità di ottenere un’aspettativa di 12 mesi, senza assegni e senza decorrenza
dell’anzianità, per avviare un’attività professionale o imprenditoriale autonoma. Durante questo
periodo non si applicano le norme sull’incompatibilità e il cumulo degli impieghi previste dall’art.
53 del d.lgs. 165/2001. Ricordiamo nei CCNL dei comparti pubblici è già prevista la possibilità di
ottenere l’aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi in un triennio per motivi personali e familiari, oppure per due anni e una sola volta nella vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Ricordiamo anche che l’art. 23bis del d.lgs. 165/2001 ha previsto la possibilità di essere collocati in aspettativa senza assegni “per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale”.
Articolo 19- specificità comparto sicurezza e vigili del fuoco
Comma 1: norma di carattere generale che riconosce la “specificità” del ruolo delle Forze Armate,
delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini della definizione degli ordinamenti, dello stato giuridico e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.
Comma 2: norma di rinvio che prevede l’emanazione di “successivi provvedimenti legislativi” per
dare attuazione a quanto previsto nel comma precedente, anche con riferimento ai necessari stanziamenti economici.
Comma 3: viene riconosciuto il ruolo negoziale del Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza militare) per la definizione del trattamento economico del personale militare.
Articolo 21- pari opportunità, mobbing
Vengono introdotte modifiche all’art. 1 del d.lgs. 165/2001, tra cui l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori il rispetto delle pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Previsto anche l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, eliminando ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
Inoltre, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge ciascuna amministrazione dovrà costituire al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” con compiti “consultivi, propositivi e di verifica”, che sostituirà il Comitato Pari opportunità e il Comitato paritetico sul «mobbing» (organismi partecipativi istituiti dalla contrattazione collettiva durante la tornata 2002-2005).
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge la Funzione Pubblica emanerà una direttiva contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei nuovi Comitati Unici, la cui attività sarà finanziata dalle amministrazioni. La mancata costituzione dei Comitati Unici comporterà la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale.
Articolo 23- congedi, aspettative, permessi
Delega al governo ad adottare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi finalizzati al “riordino” della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi “comunque denominati” (ivi inclusi, quindi, anche i permessi sindacali), con l’obiettivo di uniformare le norme tra settore pubblico e settore privato.
Articolo 24- portatori di handicap
Modificati alcuni punti dell’art. 33 della legge n.104 del 1992 (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità):
- la fruizione dei permessi è limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità.
- viene reso esplicito il divieto (già vigente, però, nei fatti, per effetto delle numerose norme interpretative susseguitesi nel corso degli anni) di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave).
- il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio viene trasformato nel diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere;
Viene inoltre introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare alla Funzione Pubblica entro il 31 marzo di ogni anno i nominativi dei dipendenti che fruiscono dei permessi di
cui all’art. 33 della L. 104, nonché delle persone assistite e del grado di parentela.
Articolo 26- incarichi dirigenziali a personale del comparto sicurezza
Possibilità di conferire incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del d.lgs. 165/2001, anche a “personale” del comparto sicurezza e difesa, purché tali incarichi siano “strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale.
Articolo 31- conciliazione e arbitrato
Introduce una nuova regolamentazione delle procedure per la risoluzione delle controversie in materia di lavoro”, valida anche per il pubblico impiego.
Il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio.
Vengono introdotte sostanziali modifiche al Codice di Procedura Civile in materia di conciliazione e arbitrato. D’ora in avanti il dipendente che intende promuovere una vertenza contro l’amministrazione potrà rivolgersi per effettuare un tentativo di conciliazione o un arbitrato:
1) - alle commissioni istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (artt. 410 -412 cpc) per
chiedere l’espletamento di un tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, in alternativa al
ricorso al giudice del lavoro, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
2) - presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (Art. 412-ter. Cpc) 3) - innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito ai sensi dell’art. 412 quater, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Le procedure conciliative e arbitrali sono facoltative sia per il dipendente che per il datore di lavoro. L’arbitrato, una volta attivato, è alternativo al ricorso al giudice del lavoro.
Le disposizioni degli articoli 410, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile fin qui
illustrate si applicano anche alle controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici previste dall’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di conciliazione obbligatoria, sono abrogati.
Una norma che ha fatto molto discutere è quella contenuta nel comma 9, che prevede la possibilità di inserire nei contratti individuali clausole compromissorie di carattere generale (arbitrato obbligatorio) certificate dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dove le parti si impegnano a deferire ad arbitri le eventuali future controversie riguardanti il rapporto di lavoro, escludendo quindi la possibilità di adire direttamente il giudice del lavoro. La norma è parzialmente mitigata dalla previsione che tale possibilità deve essere prevista dai CCNL o dagli accordi interconfederali. Si tratta di un arbitrato rituale effettuato ai sensi dell’art. 808 del codice di procedura civile. Gli organi di certificazione di cui sopra, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie in materia di lavoro sia privato che pubblico.
Ancora dubbi rimangono sulle controversie riguardanti le sanzioni disciplinari. Infatti, come noto,
l’art. 55 del dlgs 165/2001, nella nuova formulazione scaturita dalla riforma Brunetta, vieta alla contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari. A sua volta il dlgs 150/2009 all’art. 73 ha espressamente vietato l’impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. Ciò fa ritenere che, in campo disciplinare, non sarà possibile nel pubblico impiego, avvalersi della possibilità prevista dall’art. 412-ter del CPC.
Restano valide tutte le altre procedure illustrate e, riteniamo, la possibilità di promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 7 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori).
Fraterni saluti
Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

lunedì 15 marzo 2010

Cedolino unico

articolo pubblicato su http://www.professionisti24.ilsole24ore.com

Dal mese di novembre 2010 verrà istituito il cedolino unico per i lavoratori delle amministrazioni statali che, per il pagamento degli stipendi, utilizzano le procedure informatiche e dei servizi del ministero dell'Economia.

L'art. 2, co. 197, della Finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 23 dicembre 2009) dispone infatti che, allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, nonché di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali a partire dal 30 novembre 2010, il pagamento delle competenze "accessorie" spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato - limitatamente a quelle per cui, già oggi, si operi il pagamento degli stipendi dei dipendenti mediante le procedure informatiche e dei servizi del ministero dell'Economia e delle finanze - sia disposto congiuntamente e con le medesime modalità delle competenze "fisse", mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.
La norma citata inoltre, rinvia ad un successivo decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione del dispositivo.
In pratica, verranno riunite in un'unica busta paga le competenze fisse, previste dai contratti nazionali di lavoro, e quelle accessorie, che abbracciano le risorse dei contratti integrativi e le diverse forme di premi e incentivi che fino a oggi vengono pagate a parte in un cedolino a sé stante.
I pagamenti nella forma "tradizionale" continueranno in tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Il cedolino unico avrà in pratica l'effetto di unificare per circa un milione e mezzo di dipendenti pubblici le varie competenze dello stipendio: quelle fisse e quelle accessorie (come straordinari, incentivi ecc.), che attualmente vengono pagate con modalità difformi generando inefficienze e difficoltà con effetti negativi anche sul lavoratore che, ad esempio, incontra difficoltà nel ricostruire la propria posizione contributiva.
Dal punto di vista pratico, tale difformità di pagamento causa frequentemente, per i dipendenti, elevati conguagli fiscali a debito nel mese di febbraio, momento in cui, in sede di predisposizione del Cud relativo ai redditi dell'anno precedente, viene misurata l'imposizione definitiva sul reddito complessivo da lavoro percepito.
Una delle peculiarità dell'attuale sistema è, infatti, legata agli elevati conguagli fiscali che, nel settore pubblico, vengono effettuati a febbraio dell'anno successivo a quello di percezione del reddito, tanto che in alcuni anni si è arrivati addirittura, per alcuni dipendenti, anche all'azzeramento dello stipendio di febbraio.

Proprio per evitare questo effetto (cioè elevati conguagli fiscali a debito nel mese di febbraio) si è arrivati recentemente al calcolo di un reddito presunto rispetto a quello percepito nel passato.
La tassazione del dipendente pubblico sarà quindi puntuale perché calcolata su un reddito presunto di fine anno che dipenderà da quanto effettivamente e complessivamente percepito mese per mese.
Con il cedolino unico per stipendi e competenze accessorie (straordinari, incentivi) verranno applicate in tempo reale le effettive aliquote e detrazioni Irpef, così come avviene nel settore privato.
Di fatto c'è un anticipo del conguaglio che azzera il meccanismo che dal 2008 riportava all'anno successivo il pagamento a debito di imposte dovute alla somma di due redditi.

Il fenomeno, dal punto di vista dell'amministrazione, rappresenta uno sfasamento temporale degli incassi per l'erario per un importo che la relazione tecnica di uno degli emendamenti del Governo alla legge finanziaria ha quantificato, relativamente all'anno 2008, in 200 milioni di euro.
Dal punto di vista finanziario il principale effetto dell'entrata in vigore del cedolino unico è quello di realizzare un gettito "una tantum" nel 2011, anno di avvio del cedolini, pari a 200 milioni di euro, che entrano nelle casse dello Stato nel corso di tale anno anziché l'anno successivo in sede di conguaglio.
La norma genera in sostanza un incremento "una tantum" di 200 milioni di euro nel 2011, dovuto all'anticipo della tassazione Irpef sulle indennità accessorie nel corso dell'anno e non in sede di conguaglio nell'anno fiscale successivo.
Il nuovo sistema che, come detto, rende possibile applicare in tempo reale le effettive aliquote e detrazioni Irpef, con un effetto "una tantum" di maggiori entrate Irpef nel 2011 pari a 200 milioni di euro, rende inoltre possibile la quasi completa soppressione dei documenti attualmente necessari per la liquidazione dei compensi accessori.
La relazione tecnica in pratica assegna alla disposizione che introduce il cedolino unico un forte effetto finanziario e un forte impatto organizzativo e logistico dal momento che vi sarà una notevole semplificazione dei pagamenti ed un migliore monitoraggio della spesa pubblica.
La relazione tecnica specifica che il numero di dipendenti interessato dalla modifica è pari a circa 1,5 milioni.