lunedì 31 gennaio 2011

Spesa dello Stato dall'Unità d'Italia.

E' stato pubblicato sul sito della Ragioneria Generale il rapporto relativo alla Spesa dello Stato dall'Unità d'Italia.

Nelle premesse si legge che a 150 anni dall’Unità d’Italia questa breve nota ripercorre l’evoluzione della spesa e mette in evidenza alcune sue caratteristiche, anche attraverso il confronto tra l’Italia e altri paesi.
Le tavole presentate nell'Appendice 1 hanno lo scopo di fornire una visione generale dell’evoluzione della spesa pubblica e del ruolo, in particolare, che ha svolto il bilancio dello Stato. Le serie storiche consentono infatti di apprezzare l’evoluzione nel tempo dei settori dell’economia e della società verso i quali la spesa è stata indirizzata e le finalità che attraverso di essa si intendeva perseguire, la sua natura economica e l’articolazione delle amministrazioni responsabili della sua gestione.
Le serie storiche qui presentate sono state prodotte utilizzando diverse fonti attraverso un lavoro di ricostruzione (vedi Appendice 2 – Nota metodologica) che, vista l’indisponibilità di dati per alcuni periodi e alcuni paesi, non assicura sempre una perfetta comparabilità dei dati. E’ comunque desumibile la tendenza di fondo delle serie e l’utilizzo di indicatori di incidenza (sul Pil o sulla spesa totale) mitiga l’effetto delle interruzioni di serie attribuibili al passaggio da una fonte all’altra.
Le osservazioni sono di natura meramente descrittiva e hanno lo scopo di fornire qualche elemento preliminare di riflessione sui dati forniti nelle tavole.

venerdì 28 gennaio 2011

abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti

E' stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n.18 della Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26-1-2011 il dPR 13 dicembre 2010, n. 248 con il quale si emana il Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

giovedì 27 gennaio 2011

incontro sindacati-mef del 25 gennaio

Ricevo dalle OO.SS. e pubblico

Ieri 25 gennaio ci siamo incontrati con la Delegazione MEF. Nel corso di una lunga riunione sono state affrontate le questioni e problematiche che riportiamo di seguito.

FORMAZIONE
Dopo aver preso atto del complesso piano di Formazione 2011, presentato dalla Delegazione di parte pubblica, con annessi i singoli piani dipartimentali specialistici, abbiamo avanzato alcune
osservazioni.
Innanzitutto non abbiamo rilevato precise e definite linee ed orientamenti nel Piano formativo 2011 che ci consentissero di individuare una precisa scelta strategica nelle politiche del Personale. Più che puntare alle problematiche ed esigenze presenti oggi al MEF il documento ci è parso orientato a ripercorrere genericamente direttive ministeriali, oltre che riproporre quanto messo a catalogo dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
Abbiamo voluto sottolineare la nostra esigenza di conoscere e condividere il piano generale e quelli specialistici della Formazione prima che vengano diramati ai singoli Dipartimenti.
In presenza di uno stanziamento ridotto del 50%, rispetto a quello del 2009, pur apprezzando la numerosità delle unità complessivamente coinvolte nei percorsi formativi, abbiamo rilevato un’insufficiente attenzione rivolta alla formazione del Personale degli uffici periferici e delle Commissioni tributarie.
Il Personale periferico è già sottoposto, in questo particolare momento, ad un rilevante impegno collaborativo, collegato alla trasposizione di funzioni in un unico ufficio, operazione che richiederebbe un’adeguata e specifica formazione in grado di sostenere la nuova scelta organizzativa compiuta dall’Amministrazione, scelta che, a detta della stessa, supera il dettato del DPR 43/08.
Abbiamo rilevato come gli impegni precedentemente assunti circa la fruibilità di percorsi formativi, già a partire dal mese di gennaio, siano stati rinviati di fatto a data successiva al 1° marzo e che al momento sia stata solo diramata ai Direttori una nota, mai pervenuta alle OO.SS.,
con la quale si sollecita l’affiancamento tra i dipendenti.
Abbiamo sostenuto infine che, nell’intento di dare applicazione al CCNL, la Formazione dovrebbe
rivestire carattere di obiettività nei confronti di tutto il Personale, garantendo anche una certificazione ottenibile con verifica finale sui contenuti dei vari percorsi formativi.
In occasione del successivo confronto al quale l’Amministrazione è impegnata (non fosse altro che
per la chiusura delle DTEF), riteniamo possa ripartire il complesso confronto che pone nella Formazione una delle principali leve gestionali della risorsa umana. In ogni caso saremo noi a sollecitare la ripresa di tale confronto.

LAVORATORI ISAE
Abbiamo preso atto del DM con il quale, a seguito dei dispositivi previsti dalla Legge 122/10, sono stati inquadrati al MEF i lavoratori provenienti dall’ISAE. La maggior parte di questi nuovi colleghi è stata assegnata alle varie Direzioni del Dipartimento del Tesoro, dopo una serie di colloqui inerenti la verifica delle competenze ed esperienza professionale posseduta da ciascuno. Il DM già citato dispone, tramite apposita tabella di equiparazione, l’inquadramento di ciascun profilo professionale, posseduto in precedenza, trasponendolo all'interno delle Aree e posizioni economiche del CCNL Ministeri. Al riguardo abbiamo chiesto di sapere i criteri con i quali sono state effettuate le trasposizioni, come saranno costruiti gli assegni ad personam, e come saranno considerate le precedenti e varie voci stipendiali, per salvaguardare al meglio, anche ai fini pensionistici, la loro diversa e precedente condizione retributiva.
L’Amministrazione si è impegnata a formulare i relativi quesiti all’IGOP ed al Dipartimento di Funzione pubblica per dare alle OO.SS: formali risposte, con anche l’impegno ad aprire un tavolo tecnico di confronto sulle materie in questione.

PESATURA UFFICI PERIFERICI
E’ stato presentato un documento che offre una provvisoria pesatura delle strutture periferiche (Direzioni territoriali e Ragionerie provinciali). A breve infatti, dopo la chiusura delle DTEF, l’inserimento dei dipendenti che transiteranno negli uffici di Ragioneria e l’assunzione da parte di questi ultimi delle funzioni delle ex Direzioni territoriali, gli uffici così ristrutturati saranno nuovamente e definitivamente ripesati con la conseguente possibile riconsiderazione delle tre fasce collegate alla retribuzione di posizione variabile dei Dirigenti. Non abbiamo affatto condiviso la diversa decorrenza nell’attribuzione economica, collegata alle nuove fasce, tra i dirigenti centrali (che rammentiamo percepiscono le nuove fasce da settembre 2009) e i dirigenti periferici per i quali la decorrenza è legata alla data di pubblicazione su G.U. del DM di riorganizzazione delle sedi periferiche.
In aggiunta agli argomenti all’o.d.g., ancora una volta abbiamo richiesto all’Amministrazione di farsi interprete presso l’AAMS della necessità di incontrarci, entro la prima decade di febbraio, e sottoscrivere un Protocollo che regolamenti il passaggio del personale delle DTEF verso i Monopoli, oltre che regolamentare e garantire tutto il personale che costituirà le nuove RTS con
particolare riferimento alla logistica di tutti gli uffici, e alla corretta traslazione degli istituti contrattuali personali già in godimento (per esempio part-time).
Su tale questione non possiamo rinunciare ad un seguito concreto e non possiamo ricevere soltanto rassicurazioni informali.
Inoltre, abbiamo chiesto di poter affrontare al tavolo nazionale le problematiche generali inerenti le Commissioni tributarie per le quali abbiamo rilevato la necessità di una costante presenza nel dibattito complessivo relativo al MEF.
Abbiamo sollecitato una maggiore attenzione dell’Amministrazione nei confronti dei lavoratori ex
ETI, collocati dal 1° gennaio in diverse pubbliche Amministrazioni. Oltre le verifiche sul pagamento delle partite stipendiali, ci giungono notizie circa le incertezze sulla permanenza nella sede in cui già prestavano servizio in posizione di comando, in particolare per coloro che sono stati stabilizzati al MIUR. Abbiamo infine richiesto all’Amministrazione informazioni sulla immediata erogazione delle competenze relative al Fondo di Previdenza agli ex ETI cui compete.
L’Amministrazione ha risposto impegnandosi a dare informazioni più dettagliate sulle modalità di richiesta.

Roma, 26 gennaio 2011
FP CGIL - MEF CISLFP – MEF UILPA-MEF
D. NOLA A. BALDI A. G. BORDINI

PS: chi volesse una copia del piano di formazione della RGS la può chiedere alla e.mail notiziedalmef@gmail.com

lunedì 24 gennaio 2011

Clausole nei contratti collettivi

Articolo 48 comma 3 del D.Lgs. 165/01

I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

La non risposta della CiVIT ai motivi delle dimissioni di Micheli

Dalla newsletter del sen. Pietro Ichino

I quattro componenti rimasti nell'Autorità per la Trasparenza e la Valutazione delle p.a., in una lettera a Repubblica di martedì scorso, rispondono in modo burocratico alle critiche puntuali mosse da Pietro Micheli all'Autorità stessa e in generale all'intera attuazione della riforma Brunetta. Vedi anche l'interrogazione che martedì presenterò al ministro Brunetta sullo stesso argomento.

Per approfondire leggete anche il post di Antonino Leone sul suo blog

venerdì 21 gennaio 2011

Un uomo «socialmente pericoloso»

Dal corriere.it si apprende che la Corte di Cassazione definisce Nicola Cosentino, nostro ex sottosegretario al MEF un uomo «socialmente pericoloso», nonostante le sue dimissioni dal governo e la riduzione del suo «peso politico» a seguito del suo presunto coinvolgimento con il clan dei Casalesi.
La definizione è possibile leggerla nella sentenza (depositata oggi) con la quale la Seconda sezione penale ha respinto il ricorso presentato dal parlamentare contro l'ordinanza di custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli e confermata dal Tribunale del riesame il 28 settembre 2010, con l'accusa di concorso esterno nell'associazione camorristica. Secondo i magistrati della Suprema Corte, la partecipazione dell'ex sottosegretario (per il quale la Camera dei deputati ha negato l'autorizzazione all'arresto) ad alcune iniziative anticamorra successivamente al 2009 è stata un'«espressione di attività difensive dal momento che l'indagato era già al corrente delle indagini a suo carico».

E pensare che fino a poco tempo fa era il nostro sottosegretario e chissà quanti dirigenti avranno fatto carriere lampo sotto la sua gestione?????

giovedì 20 gennaio 2011

Audizione del Ragioniere Generale del 19 gennaio 2011

Stralcio dell'AUDIZIONE DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO in materia di modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri: esame dell’Atto Camera n. 3921 V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati - 19 gennaio 2011

LA RIFORMA DELLA GOVERNANCE EUROPEA
La crisi finanziaria che ha investito le economie dei principali paesi industrializzati ha reso necessaria ed improcrastinabile la revisione e l’adeguamento del sistema di regole che l’Unione europea ha stabilito a tutela della propria stabilità finanziaria. Il formale rispetto dei valori massimi previsti per la crescita dell’indebitamento netto - l’indicatore principale su cui è valutato lo stato di salute dei conti pubblici - non ha infatti posto gli stati membri, e l’Unione europea nel suo complesso, al riparo dalla diffusione degli effetti della crisi mondiale al sistema finanziario ed economico. È apparsa, dunque, evidente la necessità di rafforzare il sistema di governo e di coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo.
Le proposte prevedono l’introduzione del cosiddetto “semestre europeo” e la contestuale revisione dei contenuti e dei tempi di presentazione dell’Aggiornamento del Programma di stabilità e crescita e del Programma nazionale di riforma. Completa la proposta della Commissione un pacchetto di sei provvedimenti legislativi, attualmente in esame presso il Consiglio ed il Parlamento europeo, volti ad aumentare l’efficacia della sorveglianza macroeconomica e il rigore nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita.

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Le principali novità contenute nell'Atto Camera 3921 riguardano il processo della programmazione, nei termini in cui esso si svolge e nei contenuti dei documenti che ne fanno parte, e il rafforzamento di alcune regole e procedure finalizzate a conseguire una maggiore disciplina fiscale. La proposta di riforma dell’attuale disciplina di contabilità, recepisce le indicazioni emerse in ambito comunitario ed appare adeguata a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella europea.
Questa esigenza appare particolarmente sentita nel nuovo schema, al punto da prevedere, con le disposizioni previste all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la modifica dei principi generali della legge di contabilità. Gli obiettivi di finanza pubblica “nazionali” dovranno, infatti, essere definiti “in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea”. Sono, altresì, espressamente recepiti dalla nostra normativa i termini di presentazione dei documenti entro i quali ciascun paese europeo comunica alla Commissione i propri obiettivi di bilancio e le politiche fiscali volte al loro conseguimento, nonché le principali riforme strutturali adottate o da avviare per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona 2020.

La revisione dei tempi della programmazione
In linea con il nuovo calendario europeo, l’intero processo di programmazione viene anticipato alla prima parte dell’anno. Il termine di presentazione alle Camere del nuovo documento di programmazione (sostitutivo della Decisione di finanza pubblica), rinominato “Documento di economia e finanza” - che contiene l’Aggiornamento del Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma - è anticipato dal 15 settembre al 10 aprile.
Ciò dovrebbe consentire alle Camere di esprimersi, attraverso lo strumento delle risoluzioni parlamentari, in tempo utile per l’invio dei necessari documenti alle autorità comunitarie entro il 30 aprile.
Contestualmente, è prevista la soppressione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, la cui presentazione è attualmente fissata entro il 15 aprile. I relativi contenuti sono interamente recepiti nel Documento di economia e finanza.
Entro il 25 settembre di ciascun anno, il Governo dovrà presentare alle Camere la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. I termini previsti per la predisposizione e l’approvazione del documento di programmazione appaiono stringenti. Particolarmente breve, secondo la proposta del presente disegno di legge, è il periodo di tempo disponibile per la formulazione della previsione, sia macroeconomica che di finanza pubblica, da presentare nel nuovo documento di programmazione.
Sebbene le informazioni relative al consuntivo di finanza pubblica dell’anno precedente siano diffuse il 1° marzo di ciascun anno, il rilascio ufficiale degli stessi dati avviene, ai sensi della normativa comunitaria, da parte dell’Istituto nazionale di statistica, solo il successivo 1° aprile con la Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle Amministrazioni Pubbliche.

Ancor più evidente appare la difficoltà di predisporre, in un così breve lasso di tempo, il predetto documento di programmazione, se si considera che già in questa fase, oltre alla previsione tendenziale, dovrà essere indicata e quantificata la manovra di finanza pubblica necessaria a ricondurre gli andamenti tendenziali agli obiettivi definiti con lo stesso documento.
Compatibilmente con i tempi necessari per un adeguato approfondimento della discussione del Documento di economia e finanza nelle opportune sedi parlamentari, si ritiene, dunque, necessario proporre lo slittamento della data di presentazione del documento programmatico dal 10 al 15 aprile. Ciò consentirebbe di rispettare i termini per la presentazione dei documenti comunitari alle istituzioni europee e, al contempo, di assicurare il giusto equilibrio nella ripartizione dei tempi necessari all'elaborazione e alla approvazione del documento stesso.
Il disegno di legge di riforma in esame prevede anch'esso il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ma ben più stretti appaiono i termini di cui essa dispone per l’espressione del parere sul documento programmatico. Questo, infatti, è inviato dal Governo alla Conferenza contestualmente alla presentazione al Parlamento (10 aprile) dovendo però, lo stesso parere, pervenire alle Camere in tempo utile per le successive deliberazioni parlamentari (30 aprile). Non è peraltro specificato, diversamente da quanto dispone la legge 196 del 2009, quali siano gli aspetti su cui il parere della suddetta Conferenza debba essere reso. Tale previsione potrebbe, in effetti, rendere più difficoltoso il fattivo coinvolgimento delle amministrazioni decentrate nel processo di coordinamento delle finanze pubbliche. In proposito si può ipotizzare che il coinvolgimento della Conferenza debba riguardare, come già nella attuale disciplina, l’articolazione degli obiettivi tra i diversi sottosettori delle amministrazioni pubbliche. La Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza potrebbe tuttavia offrire lo spazio al Governo per un eventuale aggiustamento di detta articolazione.

Vorrei svolgere un’ultima considerazione sulla proposta di eliminare il limite entro il quale presentare gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, attualmente stabilito entro il mese di febbraio. Ciò potrebbe portare a ristabilire la pratica dei collegati di sessione, che si era invece voluta contrastare con le modifiche apportate alla legge 468 del 1978.
Per evitare questo rischio, si potrebbe reintrodurre un termine congruo per la presentazione dei predetti collegati in relazione al nuovo calendario che lo stesso disegno di legge prevede, disponendo espressamente che in nessun caso possano essere considerati collegati di sessione.

La nuova struttura e i contenuti degli strumenti della programmazione
Il nuovo documento dovrebbe essere articolato in tre sezioni tra loro distinte e coordinate. Un particolare impegno in tal senso, pertanto, verrà richiesto ai Dipartimenti del Ministero dell’economia deputati alla redazione del documento (Ragioneria Generale e Tesoro).
La prima sezione contiene lo schema del Programma di stabilità predisposto secondo gli elementi e le informazioni richieste dal nuovo Codice di condotta, come recentemente modificato. In particolare, nella proposta di legge, risultano espressamente indicati i principali contenuti del documento. Per tutte le altre informazioni richieste dalle autorità europee per la valutazione dei Programmi di stabilità non esplicitamente menzionate è invece formulato un apposito rinvio alla normativa comunitaria. Si realizza così la piena coerenza, anche nei contenuti, della programmazione nazionale con quella comunitaria.
La nuova struttura del documento di programmazione prevede che nella sezione seconda siano riportati i dati che nella attuale disciplina costituiscono il contenuto della Relazione sull’economia e la finanza pubblica. Tali informazioni riguardano i dati di consuntivo dell’anno precedente e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nei precedenti documenti programmatici. Rispetto alla Relazione sull’economia e la finanza pubblica, le previsioni tendenziali sono estese all’intero periodo di programmazione, che prende ora avvio con il documento di aprile.
La terza sezione reca lo schema del Programma nazionale di riforma, predisposto secondo i termini ed i contenuti stabiliti dalla normativa comunitaria. Il documento indica le priorità del paese e le principali riforme strutturali da attuare in un quadro di compatibilità finanziaria con gli obiettivi di bilancio, riporta l’analisi degli eventuali squilibri macroeconomici nonché dei fattori che determinano la competitività del paese e lo stato di avanzamento delle riforme avviate.
Un documento di programmazione, articolato nel modo suddetto, è certamente rispondente alle modiche del codice di condotta e dei regolamenti europei a cui ho accennato, ma per la sua complessità (e ponderosità) suscita qualche preoccupazione considerati i ristretti tempi entro cui dovrà essere predisposto.
L’Aggiornamento del documento di programmazione fissa inoltre gli obiettivi relativi al saldo netto da finanziare per il bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale, entrambi definiti attualmente nella Decisione di finanza pubblica. Con lo stesso documento, sono stabiliti i contenuti del Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza, tenuto conto degli obiettivi fissati nel mese di aprile.
Rimane, a mio avviso, incerta la possibilità di prevedere con l’Aggiornamento del Documento di economia e finanza l’eventuale revisione degli obiettivi precedentemente fissati con il documento di programmazione. Tale facoltà non è infatti espressamente prevista dal testo legislativo che parla invece solo di un eventuale “aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica”.
Ciò suscita perplessità, se si considera che, confermando quanto già disposto dalla legge 196 del 2009, questa possibilità è invece prevista con una apposita relazione al Parlamento ogniqualvolta il Governo lo ritenga opportuno.

Il rafforzamento della disciplina fiscale e il controllo del debito pubblico
Completano la previsione normativa alcuni interventi, disposti con l’articolo 3, volti a rafforzare la disciplina fiscale e a favorire la riduzione del debito. Rispetto a quest’ultimo, il primo comma prevede che non sia più possibile utilizzare il margine positivo del risparmio pubblico per la copertura della Legge di stabilità.
Lo stesso comma, intervenendo sull’articolo 17, dispone inoltre che le maggiori entrate, rispetto a quelle previste a legislazione vigente, non possano essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri. In entrambi i casi, le maggiori risorse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, per questa via, al contenimento del debito pubblico.
Valutando con favore le norme richiamate, in linea con lo spirito delle proposte emendative ora illustrate e con quelle di modifica dei regolamenti comunitari, ritengo possa essere ulteriormente rafforzata l’attenzione che il disegno di legge pone sulla necessità di sottoporre ad un più severo controllo la dimensione e l’evoluzione del debito pubblico. A tal fine si potrebbe valutare la possibilità di prevedere che le entrate di natura straordinaria, che non hanno riflessi sulla situazione strutturale dei conti pubblici, siano interamente destinate alla riduzione del debito.
Ciò costituirebbe un segnale importante oltre che per le autorità comunitarie anche per le agenzie di rating e per i mercati finanziari, a riprova dell’impegno dell’Italia nel percorso di risanamento finanziario. Ritengo utile per il rafforzamento della disciplina fiscale, ed in particolare per il governo della spesa pubblica, la previsione di estendere al complesso delle uscite del bilancio dello Stato l’applicazione di regole fiscali, così come disposto dall'articolo 40 della legge di contabilità.


CONSIDERAZIONI FINALI
Ritengo complessivamente opportuna la proposta di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica rispetto all'esigenza di allineare il ciclo e gli strumenti della programmazione nazionale a quella comunitaria. Risultano adeguati i termini fissati per la presentazione dei singoli documenti rispetto alle esigenze comunitarie e ampiamente recepiti i contenuti per essi previsti dal nuovo Codice di condotta. Permangono invece alcuni dubbi sul calendario interno in cui si articola l’iter di predisposizione e approvazione degli stessi documenti, come ho avuto modo di argomentare, nonché il ruolo delle amministrazioni decentrate nell’ambito del processo di programmazione. Rispetto ai contenuti dei documenti, ritengo equilibrata la scelta di affiancare alle informazioni richieste dalla Commissione europea alcuni elementi informativi e previsivi più strettamente riconducibili alle specificità del nostro sistema istituzionale e di bilancio. In linea con le aspettative europee, ritengo inoltre rafforzato il ruolo del Parlamento nella condivisione della programmazione nazionale.

Altrettanto favorevole è la valutazione sulle norme che muovono in direzione di una maggiore disciplina fiscale e di una maggiore attenzione alla consistenza ed evoluzione del debito. Un ulteriore rafforzamento di queste norme sarebbe auspicabile e rientra nei temi che costituiscono oggetto delle proposte emendative della Commissione europea.
Concludo lasciando in allegato a questo mio intervento alcune proposte emendative, le cui motivazioni trovano fondamento nelle argomentazioni che ho rappresentato e che ritengo utili al miglioramento del testo in esame.

Il rapporto con la Pa cresce online

Articolo di Alessandro Mastromatteo pubblicato sul sito IlSole24ore.com

Accessibilità online, gestione elettronica, trasmissione elettronica e conservazione sostitutiva di dati, informazioni e comunicazioni.
Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale – in vigore dal prossimo 25 gennaio – definisce il quadro normativo destinato a rivoluzionare i rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese. Le tecnologie diventano la chiave per assicurare maggiore produttività all'apparato statale. Ai cittadini e alle imprese sono inoltre riconosciuti veri e propri diritti all'uso delle tecnologie, sia nelle comunicazioni che nella partecipazione al procedimento amministrativo.

La dematerializzazione si costruisce intorno all'oggetto della validazione elettronica, e cioè sul documento informatico e sul suo processo di formazione. Proprio per semplificarne l'adozione e favorirne l'utilizzo, accanto alla firma elettronica, a quella elettronica qualificata e a quella digitale è stata, infine, introdotta la firma elettronica avanzata, originariamente prevista dalla direttiva 1992/93/Ce. L'evoluzione tecnologica è infatti tale da permettere soluzioni in grado di assicurare strumenti di firma sempre più sicuri e attendibili. In ogni caso, l'assenza di un certificato qualificato rilasciato da una Certification Authority appare un limite, perchè non assicura quei livelli di assoluta garanzia sull'identità dei soggetti firmatari che assicurerebbe il controllo di un ente indipendente.

Documenti digitali e copie
Una delle novità di maggiore impatto per cittadini e imprese riguarda le nuove modalità di gestione ed emissione di documenti informatici e copie. Nell'ottica della semplificazione, il principio della neutralità tecnologica determina la libertà di valutare in giudizio un documento informatico anche se non sottoscritto digitalmente. Ciò significa che cittadini e imprese non devono necessariamente utilizzare una firma elettronica per sottoscrivere ed emettere documenti. Il documento sarà comunque diversamente valutato, quanto a efficacia probatoria, a seconda che sia sottoscritto o meno. Infatti, la scrittura privata fa piena prova, sino a querela di falso (in base all'articolo 2702 del Codice civile) se le viene apposta una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
Se il documento informatico contiene, invece, uno degli atti da fare obbligatoriamente per iscritto (a pena di nullità) – come prevede l'articolo 1350 del Codice – questo deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Allo stesso modo, alle copie informatiche di un documento analogico è riconosciuta l'identica efficacia probatoria dell'originale. Se, tuttavia, i file informatici contenenti copia di documenti analogici – sia scritture private che atti pubblici – sono spediti o rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, per la loro efficacia probatoria è sufficiente la sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata da parte di chi spedisce o rilascia il documento. La loro esibizione sostituisce, infatti, quella dell'originale. Non è, infine, più obbligatoria la firma digitale sulla copia per immagine di un documento analogico ma il semplice rispetto delle regole tecniche se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. L'attestazione di conformità apposta da un notaio conferisce alla copia solamente una valenza probatoria rafforzata.

Conservazione sostitutiva
Ulteriore novità che potrebbe semplificare il ricorso ai processi di conservazione sostitutiva consiste nella previsione della figura dei conservatori accreditati, iscritti ad un apposito albo tenuto da DigitPA.
Si tratta di soggetti, pubblici e privati, di cui cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni possono avvalersi non solo per la conservazione dei propri documenti informatici ma anche e soprattutto per la certificazione di conformità del processo.
Un sistema di conservazione strutturato da un certificatore accreditato o da questo certificato è in grado di garantire al contribuente la rispondenza ai criteri e alle regole tecniche fissate per i documenti contabili e fiscali dal Dm 23 gennaio 2004, conferendo loro una valenza probatoria nei riguardi della stessa Agenzia delle entrate.

mercoledì 19 gennaio 2011

Equilibri a rischio con la spesa per dodicesimi

Articolo di Anna Guiducci pubblicato sul sito IlSole24ore.com

I tagli alle entrate imposti dalla manovra estiva mettono a rischio gli equilibri finanziari durante l'esercizio provvisorio.
Gli enti locali che, avvalendosi della facoltà di proroga stabilita con il decreto del ministro dell'Interno 17 dicembre 2010, approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo 2011, sono infatti tenuti al rispetto di quanto disposto dall'articolo 163 del Tuel, che fissa la disciplina dell'esercizio e della gestione provvisoria.
Secondo le disposizioni del terzo comma, nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, deve intendersi automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, durante il quale i poteri gestionali di comuni e province risultano sensibilmente limitati.
In questa delicata fase amministrativa, gli enti locali possono infatti assumere impegni di spesa, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, escluse le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Se, dunque, durante l'esercizio provvisorio è possibile impegnare per intero obbligazioni contrattuali non frazionabili, quali premi assicurativi, per tutte le altre tipologie di spesa il legislatore ha posto una clausola finalizzata alla tenuta degli equilibri di bilancio.
Non sono attivabili, fino alla definitiva approvazione del bilancio, spese connesse a nuove progettualità o di importo superiore, mensilmente, a un dodicesimo di quanto è stato previsto nell'ultimo bilancio assestato.
La norma potrebbe tuttavia rivelarsi di scarsa utilità laddove la capacità di spesa dell'esercizio in corso sia sensibilmente ridotta rispetto a quella dell'esercizio precedente.
I tagli al contributo erariale imposti dall'articolo 14 del Dl 78/2010 (nel 2011, 1,5 miliardi di euro per i comuni e 300 milioni per le province) impongono strategie di razionalizzazione della spesa pubblica o minori servizi alle collettività; in ogni caso, determinano una forte contrazione rispetto al passato del livello delle uscite correnti, nonché scelte radicali sulla qualità e quantità di spesa da attivare. In presenza di bilanci caratterizzati da un elevato grado di rigidità delle uscite correnti, nei quali trovano poco spazio le progettualità aggiunte, il riferimento agli stanziamenti dell'esercizio precedente potrebbe indurre ad autorizzazioni di spesa superiori alle attuali capacità di finanziamento, con evidenti ripercussioni sulla tenuta degli equilibri finanziari ed economici.
Sarebbe forse auspicabile, anche per evitare responsabilità contabili ed amministrative, l'adozione da parte dell'organo esecutivo dell'ente di una deliberazione di indirizzo con cui disciplinare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, modalità gestionali che tenessero conto delle regole più rigide definite dall'articolo 163 per il caso della gestione provvisoria.
Questo istituto prevede, oltre all'assolvimento di obbligazioni assunte e di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da norme di legge, il pagamento delle spese di personale, dei residui passivi, delle rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in genere, delle spese necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

martedì 18 gennaio 2011

Corso-concorso di formazione dirigenziale SSPA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2010
Autorizzazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165/2001, per un totale di 113 posti. (11A00329) (GU n. 12 del 17-1-2011 )

La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' autorizzata ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale per un totale di n. 113 posti nella qualifica di dirigente nei ruoli amministrativi ripartiti come da tabella allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AMMINISTRAZIONE | Numero posti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 8
MINISTERO DELL'INTERNO | 6
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE | 5
MINISTERO LAVORO | 5
MINISTERO DELLA SALUTE | 2
MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | 10
MINISTERO GIUSTIZIA (MINORILE) | 1
MINISTERO GIUSTIZIA (ORG.) | 15
MINISTERO AFFARI ESTERI | 2
MINISTERO DIFESA | 6
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE | 1
CONSIGLIO DI STATO | 2
AGENZIA DELLE DOGANE | 17
AGENZIA DEL TERRITORIO | 8
AGENZIA DELLE ENTRATE | 8
INPS | 15
-------------------------------------------|----------------------
Totale | 113
-------------------------------------------|----------------



sabato 15 gennaio 2011

Flop della guerra ai fannulloni


Una riforma storica, che l'Italia aspetta da anni, divenuta un giocattolo nelle mani della politica. Impantanata tra gli «adempimenti burocratici» che non snelliscono la pubblica amministrazione né migliorano i servizi ai cittadini. E che ora rischia di fallire. Con una lettera-denuncia al ministro Renato Brunetta si consuma l'addio di Pietro Micheli dalla Civit.

La Civit è la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, che ha un ruolo di primo piano nell'attuazione della riforma.
Micheli si è dimesso due giorni fa, torna a lavorare all'estero, uno dei 5 membri nominati a dicembre 2009, arrivato apposta dalla Gran Bretagna, dove era consulente del corrispettivo organismo inglese. Va via perché «non credo vi siano più i presupposti per lavorare», dice. E accusa: a dispetto dei risultati iniziali, i difetti nell'impianto e «i gravi difetti nel modo in cui sta essendo attuata, rischiano di far naufragare» la riforma.

Nelle sue parole c'è il rammarico di chi ha trascorso 150 giorni per il Paese a parlare con dipendenti e amministratori, spiegare il testo, scrivere documenti, e oggi traccia un bilancio negativo. Ritiene che la nota "autorità anti-fannulloni" rischia di perdere la partita perché non ha margini d'azione. «La mia valutazione attuale è che i limiti stiano prevalendo sul cambiamento e i vizi di un sistema da riformare non siano stati affrontati in modo corretto e con l'intensità di energie politiche e risorse economiche che la sfida richiede».

Sotto accusa l'impianto della riforma costruita sui cardini della performance e della valutazione e i poteri della Commissione - finita nella bufera quando il presidente Antonio Martone, anche se non indagato, è rimasto coinvolto nell'inchiesta sull'eolico e la nuova P3 - , che deve indirizzare, coordinare e sovrintendere alle valutazioni dei dipendenti pubblici e garantire la trasparenza delle amministrazioni. Dopo il consenso della campagna anti-fannulloni, la riforma si è concentrata sulla "performance individuale" dei dipendenti.

Premi e sanzioni ne sono stati il fulcro, ma le risorse per i primi sono state azzerate dalla legge di stabilità. L'assenteismo si è ridotto, ma «ha finito per deprimere la reputazione e il senso di appartenenza di tanti», denuncia Micheli. Che tornelli e telecamere non basteranno a rimotivare. «Per rendere la PA più efficiente e competitiva bisogna risolvere i problemi a livello organizzativo e di sistema» suggerisce l'ex membro della Civit «puntando sulla creazione di valore pubblico e la valutazione degli impatti dell'azione amministrativa».

Per chiarire la sua scelta ricorda anche le difficoltà. La Commissione non ha potere ispettivo né sanzionatorio, come il National Audit Office inglese che ha un organico di 800 persone contro le 12 di quello italiano, senza sede propria ma ospitato dagli uffici dell'Aran.
La commissione è indipendente solo sulla carta: «Le ingerenze della politica sono fortissime - racconta Micheli - ha un budget di 8 milioni di euro l'anno: la metà va a progetti vagliati da Brunetta e dal ministero dell'Economia». E ricorda che «oltre alle pressioni su come usarli, i fondi stanziati per il 2010 non sono ancora allocati».

Ruolo e compiti si sovrappongono a quelli di altri soggetti che interagiscono con la PA, come la Ragioneria dello Stato. Non manager ma soprattutto giuristi i suoi membri, la cui indipendenza è minata dal fatto che «il governo si riserva di determinare nomine, compensi e ambiti di operatività».
E nei prossimi mesi - prevede Micheli - ci sarà un fuggi-fuggi dei ministeri dalla valutazione dei dipendenti, come già è accaduto con l'autoesclusione della presidenza del Consiglio e del ministero dell'Economia.

NdR: il governo del fare, come vorrei che questa classe politica andasse immediatamente a casa!!

venerdì 14 gennaio 2011

Soppressione DTEF e passaggio a AAMS

Ricevo e pubblico dal sindacato UIL PA

Ieri sera si è svolto l’atteso confronto tra OO.SS. nazionali ed i rappresentanti del MEF dott.ssa Giuseppina Baffi e dei Monopoli di stato dott. Fabio Carducci, concernente lo stato di attuazione dell’art. 2 del dl 25 marzo 2010, n. 40.
Nel corso della riunione sono state fornite le seguenti informazioni .
Il 1 marzo 2011 sarà operativo il nuovo modello organizzativo con la collocazione presso le Ragionerie Territoriali o presso gli Uffici dell'AAMS del personale attualmente in servizio presso le DTEF.
Il personale che ha optato per AAMS presterà servizio c/o la provincia dove attualmente lavora sulla base delle nuove sedi AAMS.
Oltre alle 24 sedi già esistenti, 64 nuove sedi apriranno grazie all’arrivo dei colleghi del MEF che avrà l’apporto del personale AAMS che farà domanda di mobilità interna verso le nuove strutture. In questo modo, tranne poche eccezioni, sarà possibile avere una sede AAMS in ogni provincia.
15 sedi, per il momento non apriranno, perché il numero di istanze definitive è inferiore a 7 unità e quindi eccessivamente esiguo per garantire il funzionamento dei servizi essenziali.
Il personale che ha optato per una delle predette 15 sedi sarà assorbito presso i locali uffici della Ragioneria Territoriale.
Il nuovo organico AAMS che dovrà essere determinato con DPCM ancora in itinere sarà sicuramente più ampio di quello di fatto per consentire il potenziamento futuro delle sedi oggi sotto organico, e di quelle da aprire.
In ogni caso, anche senza la trasformazione in agenzia fiscale, i nuovi uffici apriranno comunque come sezioni distaccate degli uffici regionali oggi esistenti.
Per quanto concerne le sedi di servizio, la disdetta degli immobili attualmente in carico al tesoro avverrà a luglio p.v.
Per questo motivo AAMS ha comunicato di essere già attiva sul mercato per valutare quali, tra le sedi esistenti, sia più vantaggioso sostituire, cercando soluzioni tecnico economiche più favorevoli.
Le partite di stipendio dei colleghi MEF che transiteranno ad AAMS saranno sospese per il pagamento dal MEF e nel mese di febbraio verranno fatti firmare i contratti da trasferire per il pagamento ad AAMS.
Per la Convenzione tra il Dipartimento del Tesoro e la Ragioneria Generale per il servizio del antiriciclaggio è stato garantito che il provvedimento è in fase di costruzione.
Non è chiara la situazione da dove verranno reperite le somme per pagare la differenza dei soldi di indennità si amministrazione per i colleghi che transiteranno ad AAMS.
I servizi che saranno trasferiti nelle sedi nuove provinciali AAMS non sono ancora del tutto definiti ed in via prioritaria saranno relativi all’attività di controllo.
La nostra azione è orientata alla massima tutela possibile per i colleghi delle Amministrazioni interessate a questo processo riorganizzativo, garantendo il mantenimento della sedi di servizio, e per tutto il personale la tutela delle professionalità acquisite, formazione e sviluppo professionale ed economico.
A tal fine, riteniamo, che sia possibile revocare, come previsto anche dal DM, entro il 1 marzo 2011 l’opzione a suo tempo manifestata per il transito ad AAMS.
Per noi non si tratta semplicemente di affrontare problematiche di tipo organizzativo e gestionale, noi vogliamo impegni politici forti e chiari, impegni che il tavolo prettamente tecnico di ieri sera non poteva garantire ma soprattutto impegni per iscritto e non verbali.
Così come ci battiamo per rafforzare le strutture centrali e territoriali del MEF in un ottica di efficienza (ricordiamo la nostra battaglia per il mantenimento delle attuali competenze all'interno dell'Ufficio unico territoriale) vogliamo risposte concrete sul futuro dell’azienda Monopoli, sui tempi della trasformazione in agenzia fiscale, sull’emanazione del DPCM che rideterminerà l’organigramma della nuova Struttura AAMS.
La delicata fase di affiancamento del personale del MEF e di quello di AAMS, che sarà chiamato ad una costante opera di formazione, oltre al consueto espletamento dei compiti d’istituto – non dimentichiamo a tal proposito che l’obiettivo fissato dal ministro per il 2011, con riferimento ai soli apparecchi da divertimento, è di ben 30.000 controlli - ha bisogno di adeguati incentivi e di forte motivazione!
Saremo vigili come sempre e non ci fermeremo a fare da spettatori.
Dobbiamo contrastare l’inerzia della politica, sempre più evidente, sui temi
che riguardano la tutela della professionalità e la dignità del lavoro.
Roma, 13 gennaio 2011

giovedì 13 gennaio 2011

articolo 57 comma 21 del Codice dell'amministrazione digitale

Un gentilissimo lettore mi ha segnalato la norma contenuta nell'articolo 57 comma 21 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Codice dell'amministrazione digitale):
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.

Pertanto risulta che, solo per il personale del nostro ministero e delle Agenzie fiscali, il Governo possa determinare di limiti e di modalità di applicazione per quanto riguarda le norme relative alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance (titolo II) e al merito e premi (titolo III).

Evidenzio la particolarità di questo comma inserito a sorpresa nell'articolo dedicato alle norme transitorie che inoltre non ha nessuna attinenza con la materia oggetto del decreto legislativo.

mercoledì 12 gennaio 2011

Nuove disposizioni sugli ordini di accreditamento

Stralcio delle norme più interessanti del DECRETO 7 dicembre 2010

Art. 1 - Ordinativi e buoni informatici

Le somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria possono essere utilizzate con ordinativi di pagamento informatici e con buoni informatici, firmati digitalmente dal funzionario delegato.
I funzionari delegati emettono gli ordinativi e i buoni informatici utilizzando il Sistema per la gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria (di seguito denominato SICOGE) che assicura la provenienza degli ordinativi e dei buoni dal funzionario delegato abilitato dall'Amministrazione a trarre su ciascun ordine di accreditamento, ferma restando la diretta responsabilita' del funzionario sulla spesa.
Le disposizioni del presente decreto possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'.


Art. 2 - Estinzione degli ordinativi e dei buoni informatici

Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici da pagare in contanti presso gli uffici postali e presso gli istituti di credito sono estinti, sotto la data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico, mediante commutazione in "bonifico domiciliato".
L'estinzione degli ordinativi di pagamento e dei buoni informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie dello Stato avviene, sotto la data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico, con il versamento del relativo importo sul conto aperto a favore del Mef in attesa che i creditori si presentino per la riscossione.
Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'.
Poste Italiane S.p.A. riversa nel conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato Poste Italiane S.p.A. - Servizio di tesoreria Bancoposta le somme relative ai pagamenti di propria competenza affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.


Art. 3 - Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine

Le somme restituite a fronte di bonifici e di vaglia cambiari o postali non andati a buon fine e quelle non pagate entro il termine di esigibilita' sono versate provvisoriamente su contabilita' speciali intestate alle Ragionerie territoriali dello Stato per essere utilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.
Gli uffici postali e gli istituti di credito restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli importi degli ordinativi e dei buoni informatici non riscossi alla scadenza del termine. Tali importi sono versati sulle contabilita' speciali intestate alle RTS
Su tali contabilita' sono versati anche gli importi degli ordinativi e dei buoni informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie, non riscossi entro il termine.
Le informazioni relative ai singoli ordinativi di pagamento o ai buoni informatici, i cui importi sono accreditati sulle contabilita' speciali sono fornite dalla Banca d'Italia con il flusso telematico e rese disponibili al funzionario delegato sul SICOGE.
Il rinnovo del pagamento e' affidato alle RTS. Il rinnovo del pagamento e' disposto su richiesta del funzionario delegato e sotto la sua responsabilita', previa rimozione delle cause che non hanno consentito l'esecuzione del pagamento originario. Detto rinnovo non costituisce attivita' gestionale.
Il rendiconto amministrativo relativo alla gestione delle contabilita' speciali e' reso ai sensi della normativa vigente.


Art. 4 - Pagamenti in contanti

Il pagamento in contanti e' attestato dalla quietanza del beneficiario dell'ordinativo o del buono informatico, ovvero di colui che ne abbia la rappresentanza, apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori.
I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico.


Art. 5 - Casi particolari

Per i pagamenti urgenti, autorizzati ai sensi dell'art. 159 delle I.S.T., il funzionario delegato continua a emettere ordinativi in forma cartacea, da trasmettere alla tesoreria competente con le
modalita' previste dall'art. 120 delle I.S.T. I pagamenti disposti su ordine di accreditamento trasportato, in attesa dell'attribuzione del capitolo al quale imputare la spesa.

Art. 6 - Rendicontazione dei pagamenti

La Banca d'Italia giornalmente trasmette alla Corte dei Conti per via telematica un flusso informativo firmato digitalmente, contenente la rendicontazione dei titoli estinti.
L'istituto tesoriere trasmette altresi' giornalmente al Dipartimento della RGS, che lo rende disponibile ai funzionari delegati sul SICOGE, un flusso telematico firmato digitalmente, contenente l'esito dei titoli informatici emessi.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il Dipartimento della RGS stabilisce la data di avvio della procedura di cui al presente decreto sentite la Corte dei Conti e la Banca d'Italia. Roma, 7 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti

martedì 11 gennaio 2011

Codice dell'amministrazione digitale

E' stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 relativo alle Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale (Suppl. Ordinario n. 8) .

lunedì 10 gennaio 2011

Circolare 15 dicembre 2010, n. 38

CIRCOLARE 15 dicembre 2010, n. 38
Attuazione del decreto-legge n. 185/2008, art. 9, commi 1-ter e 1-quater e del decreto-legge n. 78/2009, art. 9, comma l, lettera a), punto 3. Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei Rapporti sull'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. (11A00031) (GU n. 5 del 8-1-2011 )

Nella corretta ridefinizione delle priorità, al fine di meglio programmare e utilizzare le risorse disponibili, le amministrazioni non possono prescindere dall'identificazione delle spese ineludibili, cioe' di quelle spese necessarie ad assicurare la continuita' di funzionamento degli uffici.
La scarsa programmazione delle risorse e delle attivita' da parte delle amministrazioni pubbliche ha determinato, in alcuni casi, la mancanza di tempi certi e celeri per il soddisfacimento dei pagamenti dovuti ai propri fornitori con un conseguente incremento delle spese di lite o di esecuzione di sentenze di condanna, dei residui passivi, nonche' delle esposizioni debitorie.

L'art. 9, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge n. 185 del 2008, ha stabilito che le Amministrazioni centrali dello Stato avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, una attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie; i risultati delle analisi dovranno essere illustrati in appositi Rapporti redatti dai Ministeri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il suddetto art. 9 ha ampliato l'ambito applicativo della richiamata disposizione prevedendo che la suddetta attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e quella di redazione dei relativi Rapporti, gia' previste per i Ministeri, siano effettuate anche dagli altri soggetti che fanno parte del settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuato dall'ISTAT, sulla base delle definizioni degli specifici regolamenti comunitari.
Sulla corretta applicazione delle disposizioni il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - vigila secondo le procedure definite con apposito decreto ministeriale.

La presente circolare e il decreto ministeriale su scritto definiscono il quadro delle disposizioni e degli strumenti di riferimento per contribuire a migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche e concorrere ad evitare il formarsi di nuove situazioni debitorie.
In particolare nella circolare si definiscono i criteri di redazione e i contenuti dei Rapporti, da predisporre da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate dalle citate disposizioni in merito all'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio.

Il decreto ministeriale, invece, individua le fattispecie oggetto di apposito monitoraggio e definisce le procedure di vigilanza che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' tenuto ad adottare.

Allo stesso tempo dai predetti atti dispositivi potranno trarsi utili indicazioni per impostare una metodologia che porti, da parte di tutte le amministrazioni interessate, all'avvio delle attivita' di analisi e valutazione delle procedure di spesa e di riallocazione delle risorse previste dalla citata normativa.

Per visionare la circolare clicca qui

Quando le dimissioni da deputato?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010
Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Giuseppe Vegas dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze. (10A15298) (GU n. 1 del 3-1-2011 )


Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il proprio decreto in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Viste le dimissioni rassegnate dall'on. Giuseppe VEGAS, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario all'Economia e alle finanze;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Giuseppe VEGAS, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze.

Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.

Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2010


PS: Alla faccia dell'indipendenza della Consob!!!

mercoledì 5 gennaio 2011

Spese di personale: l'errore va risarcito

Ampio stralcio dell'articolo pubblicato su Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore

Ai fini risarcitori, la responsabilità della Pa per un danno provocato a soggetti privati a causa dell'adozione di un provvedimento illegittimo sussiste solo se la violazione provocata risulta di grave entità e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; non sussiste, invece, quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per l'esistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto. Così si è espresso il Consiglio di stato, nella sentenza 8229/2010.

La domanda di risarcimento del danno a carico della Pa, per risultare ammissibile, deve dunque prevedere, oltre all'elemento oggettivo consistente nell'annullamento del provvedimento lesivo, anche un elemento soggettivo consistente nel dolo o nella colpa dell'ente; è necessario, in questo caso, che la Pa non rispetti le regole di imparzialità, correttezza e buona fede.

In particolare, con riferimento all'elemento soggettivo della colpa, risultano applicabili i principi propri della responsabilità aquiliana, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
Pertanto, mentre il privato può limitarsi a fornire al giudice elementi indiziari dai quali si possa evincere una presunzione di colpevolezza per l'amministrazione, spetta invece a quest'ultima l'onere di dimostrare che, al contrario, i provvedimenti adottati non integrano alcuna responsabilità.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza comunitaria chiarendo che, ai fini della valutazione della gravità della violazione, occorre valutare parametri quali «il grado di chiarezza e precisione della norma violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione esaminata e definita dall'amministrazione, nonché la novità della medesima questione, riconoscendo così portata esimente all'errore di diritto, in analogia all'elaborazione della giurisprudenza penale in tema di buona fede nelle contravvenzioni» (Corte di giustizia Ce 5 marzo 1996, cause riunite 46 e 48 del 1993; 23 maggio 1996, causa C5 del 1994).

martedì 4 gennaio 2011

Redazione del rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato.

CIRCOLARE 17 dicembre 2010
Redazione del rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (10A15682) (GU n. 304 del 30-12-2010)


La conoscenza e la gestione informata del patrimonio pubblico puo' contribuire al contenimento del deficit e alla riduzione del debito pubblico. La conoscenza delle reali consistenze degli attivi dello Stato e' il punto di partenza per sviluppare le potenzialita' in termini economici e sociali dei beni di proprieta' pubblica, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
A tale scopo, si sta procedendo all'elaborazione del Conto del Patrimonio a valori di mercato. L'obbligo di rilevazione e' riferito alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ovvero incluse nell'elenco SEC13, pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale, a cura dell'ISTAT.

Il primo ambito di rilevazione ha riguardato gli immobili pubblici; le Amministrazioni che non abbiano ancora provveduto sono chiamate a farlo entro il 31 gennaio 2011 (cfr. art, 2, comma 222, legge n.191/2009, come modificato dal decreto legge n.78/2010 convertito nella legge n. 122/2010).
Successivamente, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, e' stata estesa la ricognizione del patrimonio pubblico alle concessioni e alle partecipazioni.

Tutte le Amministrazioni pubbliche sono pertanto tenute a trasmettere entro il 31 marzo 2011 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, le informazioni relative a concessioni e partecipazioni sulla base delle schede sintetiche allegate al Decreto Ministeriale citato, tramite il portale informatico accessibile sul sito web del Dipartimento del Tesoro (http:/www.dt.tesoro.it/), previa registrazione, da effettuarsi comunicando i dati anagrafici dell'Amministrazione e del responsabile del procedimento e l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

Tale registrazione non va eseguita nel caso sia stata gia' effettuata in occasione della ricognizione relativa al patrimonio immobiliare, di cui al citato periodo dodicesimo del comma 222, salvo che si renda necessaria l'abilitazione di nuovi o diversi soggetti responsabili del procedimento.

Si precisa che il Dipartimento del Tesoro, per evitare agli Enti la sovrapposizione degli adempimenti, rendera' disponibile sullo stesso portale l'inserimento dei dati sulle concessioni e partecipazioni solo dopo il 31 gennaio 2011, una volta completato l'inserimento dei dati relativi ai beni immobili e le connesse operazioni di modifica/conferma dei dati.

Nel frattempo, le Amministrazioni potranno attivarsi per la raccolta dei dati inerenti le concessioni e le partecipazioni, sulla base delle indicazioni contenute nel citato Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010.

lunedì 3 gennaio 2011

Conto annuale del triennio 2007-2009

Presentazione dei comparti

Istituzioni coinvolte:
- n. 9.903 nel 2007
- n. 9.936 nel 2008
- n. 9.928 nel 2009

Comparti di contrattazione (n. 19):
- Settore Statale: Ministeri; Agenzie fiscali (compresi i Monopoli di Stato dal 2008), Presidenza del consiglio dei ministri; Vigili del fuoco; Scuola; Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM); Corpi di polizia; Forze armate; Magistratura; Diplomatici; Prefetti; Carriera penitenziaria;
- Settore pubblico non Statale: Servizio Sanitario nazionale; Enti pubblici non economici; Enti di ricerca; Regioni ed autonomie locali (CCNL); Regioni a statuto speciale e province autonome; Università.

Occupazione e struttura del personale
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
 3.366.376 unità nel 2007
 3.375.440 unità nel 2008
 3.311.582 unità nel 2009
Il numero degli occupati nel 2009 ha subito una riduzione rispetto all’anno precedente di circa 64.000 unità (-1,89%) determinata principalmente dalla contrazione del personale docente e non docente del comparto Scuola per 55.000 unità, di cui 26.600 a tempo determinato annuale e non annuale.

Presenza femminile e incidenza sul totale a tempo indeterminato:
 1.840.440 unità nel 2007 (54,7%)
 1.859.951 unità nel 2008 (55,1%)
 1.827.271 unità nel 2009 (55,2%)
La variazione in aumento della presenza femminile è determinata soprattutto dai comparti Sanità, Regioni ed Autonomie locali, ma anche Enti di ricerca, Magistratura e Corpi di Polizia. Nella Scuola, nelle Università e nei Ministeri si registra una riduzione della presenza femminile solo in termini assoluti mentre, a seguito della contrazione complessiva dei comparti, in termini relativi l’incidenza della componente femminile è comunque di segno positivo.

Distribuzione del personale nei singoli comparti nell’anno 2009:
- Settore Statale: Scuola e AFAM 32,8%; Corpi di polizia 9,8%; Ministeri 5,4%; Forze armate 4,4%; Agenzie fiscali 1,6%; Vigili del fuoco 0,9%; Magistratura 0,3%; Monopoli di Stato 0,04%; Presidenza del Consiglio dei Ministri 0,1%; Prefetti 0,04%; Diplomatici 0,03%; Carriera penitenziaria 0,01%;
- Settore pubblico non Statale. Servizio Sanitario nazionale 20,9%; Regioni ed autonomie locali (CCNL) 15,7%; Regioni a statuto speciale e province autonome 2,2%; Enti pubblici non economici 1,7%; Università 3,5%; Enti di ricerca 0,5%.

Giornate medie annue di assenza pro-capite (retribuite e non retribuite) con esclusione delle ferie:
 22,1 giorni nel 2007, di cui per malattia 12,2
 21,5 giorni nel 2008, di cui per malattia 10,7
 19,0 giorni nel 2009, di cui per malattia 9,1

Personale in part-time e lavoro flessibile

Personale (a tempo indeterminato) in part-time e incidenza sul totale del personale a tempo indeterminato:
 155.127 unità nel 2007 (4,6%)
 168.130 unità nel 2008 (5,0%)
 170.587 unità nel 2009 (5,2%)

Totale del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro e incidenza sul totale a tempo indeterminato:
 116.856 unità nel 2007 (3,5%)
 108.246 unità nel 2008 (3,2%)
 94.936 unità nel 2009 (2,9%)

Personale estraneo all’amministrazione (senza rapporto di impiego):
- Lavoratori interinali: 11.421 nel 2007, 10.890 nel 2008 e 11.948 nel 2009
- LSU - lavoratori addetti a lavori socialmente utili: 24.962 nel 2007, 22.081 nel 2008 e 20.478 nel 2009
- Collaborazioni coordinate e continuative: 81.219 nel 2007, 66.312 nel 2008 e 48.649 nel 2009

Tassi di turn-over (riferiti al personale a tempo indeterminato)

Tassi di cessazione: 4,3% nel 2007; 3,4% nel 2008; 3,9% nel 2009
Tassi di assunzione: 4,3% nel 2007; 4,0% nel 2008; 2,7% nel 2009

L’universo di riferimento per il calcolo dei tassi non considera il personale a tempo determinato della Scuola e dell’AFAM;

Anzianità di servizio ed età anagrafica (riferite al personale a tempo indeterminato)
Anzianità media di servizio (anni): 18,2 nel 2007; 18,3 nel 2008; 18,5 nel 2009
Età media (anni): 46,9 nel 2007; 47,5 nel 2008; 47,6 nel 2009
L’universo di riferimento per il calcolo delle medie non considera il personale a tempo determinato della Scuola e dell’AFAM;

Distribuzione per regione e zona geografica (riferita al personale a tempo indeterminato)
Nord 34,7%
Centro 31,8%
Sud e Isole 33,3%
Estero 0,2%


Costo complessivo del lavoro (Oneri per il personale dipendente ed estraneo all’amministrazione)

Costo del lavoro e variazione percentuale annua:
 156,1 miliardi di euro nel 2007 di cui per arretrati circa 2 miliardi di euro
 166,6 miliardi di euro nel 2008 (+6,7%) di cui per arretrati circa 6 miliardi di euro
 168,1 miliardi di euro nel 2009 (+0,9%) di cui per arretrati circa 2,7 miliardi di euro

Al netto degli importi corrisposti per arretrati relativi ad anni precedenti, le variazioni annue sono: +4,3% per il 2008 e +2,9% per il 2009

Retribuzioni medie pro capite
Importi medi annui pro capite (al netto degli arretrati) per l’intero pubblico impiego:
- 31.660 euro nel 2007
- 33.423 euro nel 2008
- 34.497 euro nel 2009

Per l'analisi completa vixitate il sito del Dipartimento della RGS