mercoledì 12 gennaio 2011

Nuove disposizioni sugli ordini di accreditamento

Stralcio delle norme più interessanti del DECRETO 7 dicembre 2010

Art. 1 - Ordinativi e buoni informatici

Le somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria possono essere utilizzate con ordinativi di pagamento informatici e con buoni informatici, firmati digitalmente dal funzionario delegato.
I funzionari delegati emettono gli ordinativi e i buoni informatici utilizzando il Sistema per la gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria (di seguito denominato SICOGE) che assicura la provenienza degli ordinativi e dei buoni dal funzionario delegato abilitato dall'Amministrazione a trarre su ciascun ordine di accreditamento, ferma restando la diretta responsabilita' del funzionario sulla spesa.
Le disposizioni del presente decreto possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'.


Art. 2 - Estinzione degli ordinativi e dei buoni informatici

Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici da pagare in contanti presso gli uffici postali e presso gli istituti di credito sono estinti, sotto la data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico, mediante commutazione in "bonifico domiciliato".
L'estinzione degli ordinativi di pagamento e dei buoni informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie dello Stato avviene, sotto la data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico, con il versamento del relativo importo sul conto aperto a favore del Mef in attesa che i creditori si presentino per la riscossione.
Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'.
Poste Italiane S.p.A. riversa nel conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato Poste Italiane S.p.A. - Servizio di tesoreria Bancoposta le somme relative ai pagamenti di propria competenza affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.


Art. 3 - Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine

Le somme restituite a fronte di bonifici e di vaglia cambiari o postali non andati a buon fine e quelle non pagate entro il termine di esigibilita' sono versate provvisoriamente su contabilita' speciali intestate alle Ragionerie territoriali dello Stato per essere utilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.
Gli uffici postali e gli istituti di credito restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli importi degli ordinativi e dei buoni informatici non riscossi alla scadenza del termine. Tali importi sono versati sulle contabilita' speciali intestate alle RTS
Su tali contabilita' sono versati anche gli importi degli ordinativi e dei buoni informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie, non riscossi entro il termine.
Le informazioni relative ai singoli ordinativi di pagamento o ai buoni informatici, i cui importi sono accreditati sulle contabilita' speciali sono fornite dalla Banca d'Italia con il flusso telematico e rese disponibili al funzionario delegato sul SICOGE.
Il rinnovo del pagamento e' affidato alle RTS. Il rinnovo del pagamento e' disposto su richiesta del funzionario delegato e sotto la sua responsabilita', previa rimozione delle cause che non hanno consentito l'esecuzione del pagamento originario. Detto rinnovo non costituisce attivita' gestionale.
Il rendiconto amministrativo relativo alla gestione delle contabilita' speciali e' reso ai sensi della normativa vigente.


Art. 4 - Pagamenti in contanti

Il pagamento in contanti e' attestato dalla quietanza del beneficiario dell'ordinativo o del buono informatico, ovvero di colui che ne abbia la rappresentanza, apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori.
I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico.


Art. 5 - Casi particolari

Per i pagamenti urgenti, autorizzati ai sensi dell'art. 159 delle I.S.T., il funzionario delegato continua a emettere ordinativi in forma cartacea, da trasmettere alla tesoreria competente con le
modalita' previste dall'art. 120 delle I.S.T. I pagamenti disposti su ordine di accreditamento trasportato, in attesa dell'attribuzione del capitolo al quale imputare la spesa.

Art. 6 - Rendicontazione dei pagamenti

La Banca d'Italia giornalmente trasmette alla Corte dei Conti per via telematica un flusso informativo firmato digitalmente, contenente la rendicontazione dei titoli estinti.
L'istituto tesoriere trasmette altresi' giornalmente al Dipartimento della RGS, che lo rende disponibile ai funzionari delegati sul SICOGE, un flusso telematico firmato digitalmente, contenente l'esito dei titoli informatici emessi.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il Dipartimento della RGS stabilisce la data di avvio della procedura di cui al presente decreto sentite la Corte dei Conti e la Banca d'Italia. Roma, 7 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti

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