martedì 4 gennaio 2011

Redazione del rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato.

CIRCOLARE 17 dicembre 2010
Redazione del rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (10A15682) (GU n. 304 del 30-12-2010)


La conoscenza e la gestione informata del patrimonio pubblico puo' contribuire al contenimento del deficit e alla riduzione del debito pubblico. La conoscenza delle reali consistenze degli attivi dello Stato e' il punto di partenza per sviluppare le potenzialita' in termini economici e sociali dei beni di proprieta' pubblica, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
A tale scopo, si sta procedendo all'elaborazione del Conto del Patrimonio a valori di mercato. L'obbligo di rilevazione e' riferito alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ovvero incluse nell'elenco SEC13, pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale, a cura dell'ISTAT.

Il primo ambito di rilevazione ha riguardato gli immobili pubblici; le Amministrazioni che non abbiano ancora provveduto sono chiamate a farlo entro il 31 gennaio 2011 (cfr. art, 2, comma 222, legge n.191/2009, come modificato dal decreto legge n.78/2010 convertito nella legge n. 122/2010).
Successivamente, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, e' stata estesa la ricognizione del patrimonio pubblico alle concessioni e alle partecipazioni.

Tutte le Amministrazioni pubbliche sono pertanto tenute a trasmettere entro il 31 marzo 2011 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, le informazioni relative a concessioni e partecipazioni sulla base delle schede sintetiche allegate al Decreto Ministeriale citato, tramite il portale informatico accessibile sul sito web del Dipartimento del Tesoro (http:/www.dt.tesoro.it/), previa registrazione, da effettuarsi comunicando i dati anagrafici dell'Amministrazione e del responsabile del procedimento e l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

Tale registrazione non va eseguita nel caso sia stata gia' effettuata in occasione della ricognizione relativa al patrimonio immobiliare, di cui al citato periodo dodicesimo del comma 222, salvo che si renda necessaria l'abilitazione di nuovi o diversi soggetti responsabili del procedimento.

Si precisa che il Dipartimento del Tesoro, per evitare agli Enti la sovrapposizione degli adempimenti, rendera' disponibile sullo stesso portale l'inserimento dei dati sulle concessioni e partecipazioni solo dopo il 31 gennaio 2011, una volta completato l'inserimento dei dati relativi ai beni immobili e le connesse operazioni di modifica/conferma dei dati.

Nel frattempo, le Amministrazioni potranno attivarsi per la raccolta dei dati inerenti le concessioni e le partecipazioni, sulla base delle indicazioni contenute nel citato Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010.

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