venerdì 31 dicembre 2010

Buon 2011

Conto annuale 2009 sul Pubblico Impiego

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica i risultati della rilevazione "Conto Annuale" relativi all'anno 2009 che raccoglie i dati sulla consistenza e i costi del personale della Pubblica Amministrazione e costituisce fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in materia di pubblico impiego da assumere nelle sedi istituzionali. In occasione della pubblicazione relativa all'anno 2009, sono stati rivisti alcuni dati dei due precedenti conti annuali, alla luce di rettifiche ed integrazioni effettuate nel corso dell'attività di controllo dei dati. A breve, saranno resi disponibili alcuni elaborati relativi a: Retribuzioni medie; Assenze; Stabilizzazione del personale precario, contrattazione integrativa.


Guida alla consultazione e approfondimenti

· Sintesi ultimo triennio 2007-2009

· Analisi dei dati ultimo triennio con schede riassuntive, comparative e relativi commenti

· Nota metodologica esplicativa della struttura della rilevazione e delle modalità di aggregazione dei dati e di costruzione degli indicatori



Conto della previdenza

· Relazione sulla spesa pensionistica dei dipendenti pubblici

giovedì 30 dicembre 2010

Ligestra Due srl

Interessante decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre.

Il decreto del 21 dicembre 2010 prevede che gli immobili di proprietà degli enti disciolti elencati nel decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 novembre 2009 sono trasferiti alla società a responsabilità limitata "Ligestra due" (capitale sociale 50.000 euro).

Ciò è stato reso possibile dall’art. 41, commi da 16-ter a 16-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (G.U. n. 28/L del 28.2.2009), che ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2009, il trasferimento a Fintecna o a società da essa interamente controllata dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti (esclusi quelli in liquidazione coatta amministrativa) in essere alla data del 30 giugno 2009, ad eccezione dei rapporti di lavoro pregressi con i medesimi enti e del relativo contenzioso.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 novembre 2009 (pubblicato nella G.U.- Serie generale - n. 276 del 26.11.2009), la società trasferitaria è stata individuata in LIGESTRA DUE S.R.L; gli enti disciolti dichiarati estinti al 30 giugno 2009 ed il cui residuo patrimonio è stato trasferito a Ligestra Due sono quelli elencati in allegato al suddetto decreto ministeriale.
L’insieme dei rapporti facenti capo agli enti di cui sopra, che a decorrere dal 1° luglio 2009 sono dichiarati estinti, costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria.
LIGESTRA DUE S.R.L. dovrà procedere alla liquidazione del patrimonio trasferito nel rispetto delle seguenti finalità:
  • la monetizzazione degli attivi;
  • la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso;
  • il pagamento dei creditori del patrimonio trasferito, nel rigoroso rispetto del principio della separatezza di tale patrimonio dal proprio.
Ligestra Due non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio ad essa trasferito, né degli oneri sostenuti per la liquidazione dello stesso.
La Società può continuare ad avvalersi dell’Avvocatura generale dello Stato nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.
Dal trasferimento sono stati esclusi i rapporti facenti capo all’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, alla LAM.FOR. S.r.l. e al Consorzio del Canale Milano Cremona Po, per i quali Ligestra Due ha assunto dal 1° luglio 2009 le funzioni di liquidatore..

Per anni la Fintecna ha gestito la liquidazione usufruendo gratuitamente delle risorse del nostro ministero (uffici e personale di via di villa Ada), ora il passaggio avviene ad un'altra società e quindi altre poltrone da distribuire ( 5 membri nel c.d.a. e 3 revisori, tra cui il dirigente dell'IGF Giovanni Ciuffarella e un organismo di vigilanza!!) senza nessun rischio.


Cui prodest?

mercoledì 29 dicembre 2010

Cgil: i dipendenti pubblici perderanno 1600 euro di stipendio fino al 2013

articolo pubblicato sul sito del Corriere

Che a seguito della manovra i dipendenti pubblici avrebbero avuto una flessione delle loro retribuzioni era cosa nota. Ora però uno studio della Cgil permette anche di quantificare l'importo medio per ciascun lavoratore.

Con il blocco degli stipendi pubblici fino al 2013 deciso dalla manovra economica infatti i lavoratori del pubblico impiego perderanno complessivamente circa 1.600 euro di potere d'acquisto: la stima arriva dalla Cgil che sottolinea con il responsabile settori pubblici, Michele Gentile, come circa 1.200 euro lordi si perdano per il triennio 2010-2012 di mancato rinnovo dei contratti mentre altri 400 euro di aumenti complessivi mancheranno all'appello nel 2013 a causa del blocco ulteriore previsto dalla stessa manovra.

martedì 28 dicembre 2010

Conservazione sostitutiva con attestato

Articolo di Alessandro Mastromatteo pubblicato sulla rubrica "Norme e tributi" del sito Il sole 24 ore

Certificazione dei processi di dematerializzazione e conservazione documentale: lo schema di nuovo codice dell'amministrazione digitale (Cad), approvato in via definitiva il 22 dicembre, introduce la possibilità di far attestare la conformità a norma dei processi adottati avvalendosi dell'attività di conservatori accreditati presso DigitPa.

I soggetti, pubblici e privati, che intendono attivare processi di dematerializzazione documentale si trovano quindi di fronte a diverse scelte operative.
  • Possono decidere infatti di gestire e strutturare in proprio un sistema di conservazione sostitutiva, senza richiederne la certificazione. In questo caso, potrebbe risultare meno garantito il rispetto della normativa in materia, con possibili contestazioni circa il contenuto documentale da parte delle amministrazioni competenti.
  • In alternativa, il sistema organizzato internamente potrebbe comunque essere sottoposto al vaglio di un conservatore accreditato al fine di ottenerne la certificazione che, una volta rilasciata, assicura un maggiore livello di sicurezza.
  • In alternativa, si potrebbe optare per l'esternalizzazione integrale del processo a un conservatore accreditato, beneficiando così della correlata certificazione di conformità riconosciuta da DigitPa.
Il sistema di conservazione dei documenti informatici, secondo il nuovo articolo 44 del Codice, può essere gestito da un responsabile che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche per la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo.
Il nuovo articolo 44-bis introduce per questo la figura dei conservatori accreditati presso DigitPa da cui ottengono il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza. Questi soggetti si sottopongono a un'istruttoria preventiva diretta a verificare il possesso in capo agli stessi dei requisiti richiesti dalle norme in materia. Nel dettaglio, e in attesa di ulteriori indicazioni, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, dovranno chiedere di essere accreditati presso DigitPa impegnandosi al rispetto delle regole tecniche e dimostrando di possedere i requisiti previsti dall'articolo 27 del Cad, quali requisiti di onorabilità, affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione e utilizzo di personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie A seguito dell'accoglimento della domanda, verrà disposta l'iscrizione del richiedente in un elenco pubblico, tenuto da DigitPa e consultabile anche in via telematica. Il certificatore accreditato potrà così qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

lunedì 27 dicembre 2010

Al traguardo il codice per la Pa digitale

Articolo pubblicato il 22 dicembre 2010 su il sito de Il Sole 24 ore

Dopo quasi un anno di esame il Consiglio dei ministri dovrebbe oggi (22 dicembre 2010) approvare in via definitiva il nuovo Codice per l'amministrazione digitale, un decreto legislativo (57 articoli) che fissa i tempi e le modalità per garantire la massima diffusione dell'utilizzo delle tecnologie Ict in ogni ambito della Pa entro il prossimo biennio, in coerenza con il piano e-gov 2012.
Il testo, che è stato corretto sulla base dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza unificata, del Consiglio di stato e delle Commissioni parlamentari competenti, riconosce a cittadini e imprese il diritto di interagire con gli strumenti digitali (posta elettronica e non solo) con le amministrazioni e le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico. Tutti i pagamenti, per esempio, potranno essere effettuati online, ad esclusione delle attività di riscossione tributi, mentre entro tre mesi dal varo del Dlgs tutte le amministrazioni dovranno utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con obbligo di ricevuta di ritorno.
Ancora, entro un anno, dovrà essere garantita la piena effettività del processo di dematerializzazione dei documenti e le amministrazioni non potranno più chiedere l'uso di moduli o formulari che non siano resi disponibili sui propri siti web. Sempre entro la fine del 2011, inoltre, ai cittadini non potranno essere più richiesti dati già in possesso della Pa. Con l'ulteriore digitalizzazione dell'azione amministrativa, rispetto al piano varato 5 anni fa dall'allora ministro Lucio Stanca, si stima una riduzione dei tempi per l'esecuzione delle pratiche fino all'80% e, per effetto della dematerializzazione, un risparmio del 90% dei costi della carta (circa 6 milioni annui).

Articolo pubblicato il 22 dicembre 2010 sul sito ITespresso

Dopo il Decreto Milleproroghe, parte il Codice di amministrazione Digitale, voluto dal ministro Renato Brunetta, che taglierà un milione di pagine l’anno per arrivare a quota 3 milioni nel 2012, con risparmi stimati del 90% per circa 6 miloni l’anno. La sola Pec promette risparmi per 200 milioni di euro. Varato il Codice PA Digitale, ecco la roadmap: entro 90 giorni le pubbliche amministrazioni useranno soltanto la Pec (la Posta elettronica certificata), quando serve la ricevuta di consegna, entro 4 mesi sarà istituito un unico ufficio responsabile per l’Ict, entro sei mesi saranno pubblicati i bandi di concorso sui siti Internet ufficiali, entro un anno arriveranno le regole tecniche per la de-materializzazione.
La “piena validità alle copie cartacee e soprattutto alle copie digitali dei documenti informatici” è fondamentale per procedere alla de-materializzazione della PA. Infatti il Codice di Amministrazione Digitale promette una PA senza carta, come si dice in gergo IT: de-materializzata.
Ogni anno la PA archivia una quantità di carta pari al volume del Duomo di Milano. La PA digitale oggi inizia a dare l’addio alla carta e agli sprechi.
La Pec in numeri è stato un “successo”: mezzo milione di aziende già la possiedono; un milione sono i professionisti in regola (oltre il 50% del totale), ma nel 2010 “contiamo di arrivare a 2 milioni di professionisti”; si aggiungerà anche un milione di cittadini.
Nei mesi scorsi Assintel denunciava però il rischio paralisi per la digitalizzazione dei documenti. Altri dubbi riguardano il Digital Divide e l’assenza di una banda larga adeguata ai servizi da erogare: questi sono handicap per l’e-government. Inoltre il vero ritardo della Pa digitale, mai decollata, è culturale: solo l’85% della Pa centrale e l’80% di quella locale è dotata di sistemi IT per gestire protocolli (per i servizi ai cittadini, necessari a tagliare le spese e migliorare la produttività); l’open source in ufficio latita (fermo al 35% nella Pa locale); la Carta d’identità elettronica (Cie) è stato un flop; solo il 34% delle Pa locali aveva la Pec nei mesi scorsi, anche se le 330mila Pec in pochi mesi hanno dimostrato il boom di questo strumento. L’Italia, nell’erogazione di servizi al cittadino, si piazza al 23esimo posto su 27 nella Ue.

Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


Stralcio della CIRCOLARE 13 maggio 2010 , n. 7
Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

1. Premessa: il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e la contrattazione integrativa.

La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che attua la predetta legge, ridefiniscono il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa in relazione a molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo anche in merito al procedimento, ai soggetti di parte pubblica ed alle regole per la provvista delle risorse finanziarie.
Si tratta di disposizioni legislative che, sebbene non apportino modifiche in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro, che rimane disciplinato prevalentemente dalle norme civilistiche (salve le deroghe stabilite dallo stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tuttavia modificano incisivamente le regole della contrattazione collettiva.
In particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge (a pena di nullita') al conseguimento di risultati ed obiettivi e sara' finanziata in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance programmate. Sono inoltre potenziati i controlli e le forme di trasparenza nonche' le sanzioni in caso di stipulazione di contratti integrativi illegittimi per violazione dei vincoli derivanti dai contratti nazionali ovvero dalla legge.
Il nuovo articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, ribadisce innanzitutto il carattere di "doverosita'" della contrattazione integrativa, ma anche la sua "fisiologica" finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di "adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici".

Più in dettaglio, con riferimento alla finalizzazione a risultati ed obiettivi, nonché alla selettività delle erogazioni stabilite in sede di contrattazione integrativa - che costituiscono altrettanti vincoli insuperabili, a pena di nullità del contratto integrativo, con connessa responsabilità per danno erariale di coloro che li sottoscrivono o li applicano - le nuove norme del d.lgs. n. 150 del 2009, chiariscono:

a) che e' necessario rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

b) che la contrattazione collettiva integrativa e' tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;

c) che la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009 ed articolo 19, comma 6, di quest'ultimo decreto).

Il successivo comma 3-quater dell'articolo 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, chiarisce, nuovamente nell'ottica "di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", un importantissimo ed ulteriore ruolo della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 150 del 2009.

Il comma 3-quinques dell'articolo 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, disciplina innanzitutto i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa,
stabilendo il diretto collegamento della contrattazione nazionale con quella integrativa e disponendo le modalità di utilizzo delle risorse ad essa destinate.

I gia' citati commi 3-bis e 3-quinquies dell'articolo 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, insieme ai commi 1 e 2 dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, sono rilevanti anche per quanto attiene ai controlli, i quali risultano potenziati ed estesi alla finalizzazione della contrattazione integrativa, al raggiungimento di risultati ed obiettivi ed alla selettivita' delle erogazioni.
Infine, le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dal predetto comma 3-quinquies e dai commi 1 e 7 dell'articolo 40-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, e sono previste qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, in caso di violazioni dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalla legge, nonche' per mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui al medesimo articolo 40-bis.


2. Il sistema graduale di applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa: disposizioni di diretta ed immediata applicazione, obbligo di adeguamento e applicazione subordinata e differita.

Come gia' accennato, il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un sistema graduale di applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa.
In particolare, dalla lettura delle norme si evince che alcune disposizioni sono di diretta ed immediata applicazione, per altre e' previsto un "adeguamento" entro termini prefissati, per altre ancora e' necessario attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali.
E' l'articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009 che porta a tali conclusioni, in quanto stabilisce, che i contratti integrativi vigenti dovranno essere adeguati ad alcune delle nuove disposizioni entro i termini ivi previsti (v. paragrafo 4).

Nello specifico, il comma 1 prevede-l'adeguamento dei contratti integrativi alle disposizioni relative alla definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione ed alla legge, nonche' a quelle del Titolo III del nuovo decreto (Merito e Premi).
Ragionando per converso, tutte le altre disposizioni in materia, non menzionate cioe' dal comma 1 dell'articolo 65 del decreto citato, devono intendersi applicabili dall'entrata in vigore del medesimo, purche' non vincolate alla stipulazione di clausole di competenza della nuova contrattazione nazionale.

3. Applicazione diretta ed immediata.

Tutto cio' premesso, con riferimento ai contratti integrativi, possono quindi individuarsi, quali disposizioni di diretta ed immediata applicazione, alcune norme relative alle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, al sistema dei controlli ed altre ancora attinenti alle sanzioni.

A) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa.
Secondo la nuova normativa (articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. n. 165 del 2001) e' indispensabile che i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, siano corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai competenti organi di controllo.
Nelle more della pubblicazione nei siti istituzionali degli "appositi schemi", le amministrazioni saranno tenute ad utilizzare gli schemi gia' in uso, accompagnando, in ogni caso, la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzi il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui e' connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttivita' individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l'interesse specifico della collettivita'.

La relazione illustrativa, infatti, secondo la legge dovra' fra l'altro evidenziare gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini (articolo 40-bis, comma 4, nuovo testo).
La relazione illustrativa dovra' distintamente illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa.
Inoltre, nei casi previsti dall'articolo 65, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, la relazione illustrativa dovra' evidenziare il rispetto dell'applicazione dei principi e criteri necessari per l'adeguamento dei contratti integrativi vigenti (ambiti riservati, rispettivamente, a legge e contratto collettivo e verifica dell'avvenuta osservanza dell'espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo da parte del contratto nazionale).

B) Il sistema dei controlli.
L'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 sostituisce il testo dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non piu' "Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione integrativa" ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Nell'articolo, in effetti, la materia dei controlli sulla contrattazione integrativa viene disciplinata con estrema ricchezza e puntualita' sulla base del preciso invito contenuto nella legge delega (articolo 3, comma 2, lett. h), n. 6, della legge n. 15 del 2009), anche riconducendo a sistema le forme di controllo gia' esistenti ma contenute in testi normativi "esterni" al corpus normativo coordinato e consolidato nel d.lgs. n. 165 del 2001, cosiddetto "testo unico sul lavoro pubblico".
Vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonche' l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni.
Tali disposizioni proseguono sulla scia di quanto dettato dall'articolo 67, commi 7-12, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, volto in particolare ad incrementare il flusso documentale sulla contrattazione collettiva integrativa ai fini di una maggiore conoscibilita' e quindi verificabilita' della stessa e, in questa prospettiva, ad implementare il sistema dei controlli, con il coinvolgimento anche della Corte dei Conti.

In merito ai soggetti preposti al controllo, gli organi a tale fine individuati non mutano rispetto al passato ma vengono esplicitamente elencati: si tratta del collegio dei revisori dei conti, del collegio sindacale, degli uffici centrali di bilancio nonche' degli "analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti".
Il comma 3-bis dell'articolo 40, nuovo testo, riafferma, innanzitutto, la derivazione della contrattazione integrativa dalla contrattazione nazionale, che stabilisce a tal fine limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie. I contratti integrativi sono in ogni caso tenuti a rispettare i "vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione".
Il carattere inderogabile - a pena di nullita' - del collegamento fra contratto nazionale ed integrativo e' ribadito al comma 3-quinquies dell'articolo 40, nuovo testo, che stabilisce vincoli e sanzioni a garanzia dello stesso.
Tale norma vieta la sottoscrizione di contratti integrativi contrastanti con i contratti collettivi nazionali, di quelli che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Piu' precisamente, il controllo avra' ad oggetto la verifica del rispetto da parte del contratto integrativo:

a) dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che devono essere espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;
b) dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
c) delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i gia' descritti criteri in relazione alla finalizzazione "teleologica" della contrattazione integrativa a merito e produttivita' (con la necessaria selettivita' delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali);
d) della compatibilita' economico-finanziaria;
e) dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

In sintesi, agli organi preposti al controllo spetta il compito di effettuare la verifica di compatibilita' economica-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, nonché la funzione di verificare la legittimita' relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo (materie espressamente devolute dal livello nazionale, ambiti riservati alla legge), estendendosi alla finalizzazione della contrattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttivita'.

B1) Controlli per le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis del dlgs. n. 165 del 2001, nuovo testo.
Il comma 2, dell'articolo 40-bis, nuovo testo, riconduce nel corpo del d.lgs. n. 165 del 2001, la particolare forma di controllo in precedenza regolata dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale controllo riguarda i contratti integrativi nazionali delle amministrazioni statali, con esclusione di quelle periferiche, di sede o istituto, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, gli enti ed amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonche' tutti gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita'.
L'iter del controllo e' analogo a quello previgente ma se ne amplia l'oggetto.
La nuova normativa (articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo) prevede che per le amministrazioni precedentemente elencate i contratti integrativi sottoscritti, corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa certificate dai competenti organi di controllo (si veda paragrafo 3, sub. A), siano trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali, congiuntamente, ne accertano la compatibilita' economico-finanziaria ed effettuano le altre verifiche analoghe a quelle di competenza degli organi di controllo interno e che investono anche la legittimita' del contratto integrativo (si veda paragrafo 3, sub. B).
Pertanto, dovra' essere presentata la seguente documentazione:

- l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritta dai dirigenti responsabili dell'amministrazione e dalle controparti sindacali;
- le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, certificate dai competenti organi di controllo;
- nel caso di definizione dei profili professionali, il parere espresso dall'Aran, ove previsto dai contratti collettivi nazionali.

Il termine per l'accertamento e' fissato in trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento dell'accordo corredato dalla richiesta documentazione: con l'inutile decorso di tale termine si forma il silenzio assenso. Tale termine, tuttavia, può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, dalla ricezione dei quali decorrono ulteriori 30 giorni.
In caso di formazione del silenzio-assenso o di valutazione positiva, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo.
Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative, con la conseguenza che una nuova formulazione del testo comporta l'avvio di una nuova procedura di controllo.

C) Le sanzioni.
Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall'articolo 40, comma 3- quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009. Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge (si veda il paragrafo 3, sub B), le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Il particolare meccanismo di etero-integrazione contrattuale si applica, quindi, anche ai contratti integrativi nei casi in cui gli stessi deroghino a disposizioni di legge, a disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, a disposizioni del contratto nazionale ovvero nei casi i cui i contratti integrativi disciplinino materie non espressamente devolute a tale livello negoziale.
Inoltre, il medesimo articolo, dispone che in caso di superamento dei vincoli finanziari, comunque accertato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell'economia e delle finanze, e' fatto "obbligo di recupero" nella sessione negoziale successiva (articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo). La possibilita' di rilevare il superamento dei vincoli finanziari puo' essere rilevata anche dagli organi di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo.
Si sottolinea che le suddette disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.
Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dall'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, relativamente alla contrattazione integrativa, per i quali si rinvia al successivo paragrafo 6, si segnala che il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni comporta il divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (articolo 40-bis, comma 7, nuovo testo).
Da ultimo, si rammenta il potere sanzionatorio riconoscibile in capo alla Corte dei Conti (si veda la delibera n. 43 del 2008 della medesima Corte).


4. Adeguamento dei contratti integrativi vigenti: le disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009.

Ai sensi dell'art. 65, c. 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni sono tenute, in particolare, all'adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigenti ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva ed alle disposizioni del Titolo III (Merito e premi), a prescindere dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.
E' da sottolineare che il comma 2 del citato articolo 65 prevede una sanzione nel caso di mancato adeguamento entro il termine finale, che comporta la cessazione e la conseguente non applicabilita' dei contratti integrativi a partire dal 1° gennaio 2011.
In particolare, le citate disposizioni stabiliscono che:
a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle relazioni sindacali;
b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;
c) la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita' e delle progressioni economiche;
d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.


Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (Merito e Premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).
Si sottolinea, tuttavia, che, per tutte le amministrazioni, ad esclusione delle Regioni, Enti locali e Servizio sanitario nazionale e del personale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, l'applicazione di parte delle disposizioni dettate dal Titolo III presuppongono l'operativita' del sistema di valutazione previsto dal Titolo II del d.lgs. n. 150 del 2009 (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance); per tale sistema l'articolo 30, commi 2 e 3, prevede specifici termini di entrata a regime:

- entro il 30 aprile 2010 sono costituiti gli organismi indipendenti di valutazione;
- entro il 30 settembre 2010, gli organismi indipendenti di valutazione provvedono a definire i sistemi di valutazione della performance;
- dal 1° gennaio 2011, decorre la piena operativita' dei sistemi di valutazione sulla base della Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2009 (si veda la delibera n. 3 del 2010 della Commissione indipendente per la valutazione, trasparenza ed integrita' delle amministrazioni pubbliche).


Tutte le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 dicembre 2010 ed in attesa della definizione dei sistemi di valutazione, ad "adeguare" i vigenti contratti integrativi ai principi di selettivita' e concorsualita' enunciati dal Titolo III del decreto legislativo citato.
Ne discende, peraltro, che i "nuovi" contratti integrativi, cioe' quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del n. d.lgs. 150 del 2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole. I contratti integrativi attualmente vigenti, ma stipulati in data antecedente, invece, potranno essere applicati sino a quando non intervenga un nuovo contratto integrativo che proceda all'adeguamento di cui all'articolo 65, comma 1, entro la data del 31 dicembre 2010, termine ultimo per disporre l'adattamento, dopo il quale si determina ex lege la cessazione delle vecchie regole.

5. Disposizioni la cui applicazione decorre a partire dalla stipulazione contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012.

Norme applicabili a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l'entrata in vigore.
E' questo il caso:

- della norma che impone di destinare alla produttivita' individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che puo' essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell'art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo);
- delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009;
- del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l'innovazione, che richiedono comunque l'intervento del contratto nazionale per la determinazione dell'ammontare (articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 del 2009);

Analogamente, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilita' di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della "graduatoria di performance" di cui all'articolo 40, comma 3-quater, e' direttamente collegata alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovra' definire le modalita' di ripartizione delle stesse
tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni.

6. Pubblicazione e comunicazione e connesse sanzioni in caso di inadempimento.

Il comma 4 dell'articolo 40-bis, nuovo testo, prevede che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalita' che garantiscono la piena visibilita' ed accessibilita' delle informazioni ai cittadini:

a) i contratti integrativi stipulati;
b) la relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo;
c) la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo;
d) le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia, sulla base degli schemi gia' approntati, ai fini dell'inoltro alla Corte dei conti (adempimento gia' previsto dall'articolo 67 del
decreto-legge n. 112 del 2008);
e) gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa.

Per l'adempimento di cui al punto e) le amministrazioni dovranno attendere la pubblicazione sul sito istituzionale dell'apposito modello di rilevazione previsto dalla nuova normativa, che e' in corso di predisposizione.

Agli obblighi di pubblicazione del contratto integrativo fanno riscontro gli ulteriori obblighi di comunicazione (anche a fini di controllo oltre che di monitoraggio), previsti dai commi 3 e 5 dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo.
Il comma 3 dell'articolo 40-bis, nuovo testo, replica, adattandole, le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 8-10, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Si prevede che le amministrazioni trasmettano alla Corte dei Conti, tramite il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
A tale fine, il Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con la Corte dei Conti e con il Dipartimento della funzione pubblica, aggiorna annualmente una scheda di rilevazione appositamente dedicata alla contrattazione integrativa unitamente a tabelle volte a rilevare le modalita' di costituzione e di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa (denominate rispettivamente Schede informative 2 e Tabelle 15 nell'ambito della rilevazione del Conto Annuale). Tali schemi sono stati gia' predisposti ai fini dell'integrazione delle informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, vecchio testo, in attuazione del comma 9, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
Le informazioni raccolte sono utilizzate dalla Corte dei conti, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro.
Infine, il comma 5 dell'articolo 40-bis sancisce specifici obblighi per le amministrazioni di trasmissione per via telematica all'ARAN ed al CNEL del contratto integrativo con le relazioni tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il termine per l'inoltro e' fissato in cinque giorni che decorrono dalla sottoscrizione.
In materia di comunicazione e pubblicazione le amministrazioni dovranno provvedere a:
- inviare il contratto integrativo con le documentazioni richieste all'Aran o al CNEL;
- inviare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dell'apposito modello ai fini dell'attivita' di referto e di controllo della Corte dei conti;
- con esclusivo riferimento alle amministrazioni soggette al controllo congiunto di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis, inviare il contratto integrativo, con le documentazioni richieste, al Dipartimento della funzione pubblica - Ministero dell'economia e delle finanze (sul punto si veda il paragrafo 3, sub. B1 e C1);
- pubblicare sui siti istituzionali delle amministrazioni il contratto integrativo, con le certificazioni degli organi di controllo e le relazioni illustrative e tecnico finanziaria;
- pubblicare sui siti istituzionali delle amministrazioni le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia e finanze e degli esiti della valutazione da parte dell'utenza dell'impatto della contrattazione integrativa sui servizi pubblici, una volta emanato il relativo modello di rilevazione.
In tutti i casi di mancato adempimento dei predetti obblighi e' prevista la sanzione generale consistente nel divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (v. paragrafo 3, sub. C)
Sul complesso di tali adempimenti sono tenuti a vigilare il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali del bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (articolo 40-bis, comma 7).

giovedì 23 dicembre 2010

Auguri

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Caro Babbo Natale ho una sola semplice richiesta per quest'anno: ti prego usa il tuo sacco e le tue renne per portare via questa classe dirigente e politica così mediocre.
L'Italia merita una Pubblica Amministrazione migliore.

Grazie

mercoledì 22 dicembre 2010

Ecco i Tremonti boys

di A. Cinquegrani R. Pennarola Pubblicato il 22 dicembre 2010 su www.wallstreetitalia.com Fonte: La voce delle voci

Tu vuo fà l'antiamericano. E bravo Giulio Tremonti. Da un lato, scrive un libro in cui esterna al mondo la sua folgorazione no global, dall'altro pero', nel segreto del suo stretto entourage, stringe alleanze e decide investiture per i fedelissimi che farebbero invidia a Caligola. Con effetti che potrebbero diventare allarmanti per le stesse sorti della vita pubblica italiana.

Cominciamo dalla triangolazione - in parlamento, ma anche al governo - fra il ministro dell'Economia Tremonti, il "suo" sottosegretario Nicola Cosentino e un altro deputato in arrivo dalla Campania, il fidatissimo Marco Milanese (subito inserito, non a caso, nella Commissione Finanze).

Nato all'ombra della Madunina nel 1959 ma da genitori irpini di Cervinara ed eletto, per questo, nella circoscrizione Campania 2, Milanese esibisce sulla Navicella un curriculum studiorum di tutto rispetto: «Laurea in giurisprudenza, Laurea in scienza della sicurezza economico-finanziaria, Master in diritto tributario internazionale; Avvocato, Professore ordinario di diritto tributario». La prima laurea l'ha conseguita all'Universita' di Salerno. «Ma solo nel 2004, alla bella eta' di 45 anni», giura chi lo conosce da vicino. Fatto sta che il Milanese si iscrive all'Ordine degli avvocati di Milano appena un anno fa, il 27 settembre del 2007 e - si legge sulla sua scheda personale del Consiglio nazionale forense - non e' cassazionista, ma apre uno studio nel capoluogo lombardo in zona San Paolo.

Grazie a un decreto di Tremonti entra come docente alla Scuola di formazione della Guardia di Finanza, lo strategico istituto alle dipendenze del dicastero finanziato ogni anno con milioni di euro (e dove, fra gli altri, insegnava Gabriella Alemanno, sorella del sindaco di Roma, ora passata nello staff di Tremonti a via XX Settembre). Un incarico che non va certo stretto ad un ex finanziere come Milanese e che viene retribuito con circa 60 mila euro l'anno.
Lui pero' figura attualmente fra i "docenti non in servizio", distaccato com'è in parlamento. Una precauzione resasi necessaria soprattutto dopo l'ondata di polemiche suscitata da articoli di stampa sui doppio e triplolavoristi ai vertici del Mef, mentre si tagliano stipendi, pensioni e posti di lavoro alla gente comune (Milanese e' stato, contemporaneamente, nel comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate).

QUANDO PARLA TAVAROLI

Sul passato non troppo remoto del "professore" Milanese racconta qualcosa ai magistrati che indagano sulla spy story di casa Telecom il superinquisito Giuliano Tavaroli. Il passaggio fa parte di una lunga inchiesta firmata da Carlo Bonini su Repubblica lo scorso 22 luglio. Il periodo di riferimento e' quello del precedente governo Berlusconi, quando il colosso di telefonia vede scricchiolare le sue fondamenta e l'allora AD Carlo Buora incarica Tavaroli di trovare un contatto sicuro con Giulio Tremonti, del quale si temono i ripetuti altola' sulle imprese a un passo dal fallimento, ascoltati soprattutto dalle banche, subito pronte a chiudere i rubinetti del credito.

«Decido - rivela Tavaroli - di mettermi in contatto con il capo della sua segreteria, un ufficiale della Guardia di Finanza, Marco Milanese, che poi lascera' le Fiamme Gialle per lavorare direttamente nello studio di Tremonti. Contattare Milanese, proprio lui e non altri, e' un modo per dire a Tremonti: conosco i tuoi metodi, conosco il tuo sistema, chi lo agisce e interpreta, da dove possono venirti le informazioni - vere o false - che possono danneggiare la mia azienda. Non c'e' bisogno di molte parole. Quelle cose li', si capiscono al volo nel nostro mondo. I due - Tronchetti e Tremonti - si incontrano. I problemi si risolvono. Nessuno parlera' piu' di fallimento con i banchieri».

Cosa aveva fatto di tanto importante, il Milanese, per diventare in pochi anni l'uomo piu' "all'orecchio" di Tremonti? La vicenda fa il paio con il feeling che negli anni novanta avvinse Silvio Berlusconi e Massimo Maria Berruti, i quali non si sono lasciati mai piu'. L'allora capitano della Guardia di Finanza Marco Milanese era infatti piombato nell'accorsato studio meneghino di Tremonti per verifiche proprio sulle aziende targate Berlusconi, i cui sancta sanctorum erano, come sappiamo, da sempre affidati alle cure del professore. Non e' noto che fine abbia fatto poi quella indagine. Fatto sta che Milanese qualche tempo dopo appende al chiodo la divisa e passa a lavorare a tempo pieno presso gli studi di Tremonti, dividendosi fra Roma e Milano. La sua professionalità viene premiata nella quattordicesima legislatura, quando insieme a Tremonti entra per la prima volta nello staff del ministero. Nella sedicesima sara' deputato, gli assicurano. E cosi' e' stato.

COSENTINO STYLE

Ad Avellino, quando e' andato ad inaugurare la sua segreteria politica, pare che Marco Milanese sia arrivato a bordo di una Ferrari. Una vecchia passione, quella per le auto da corsa (a Milano gli appassionati ricordano ancora la sua rombante Porsche), che comunque non gli impedisce di dedicarsi anima e corpo alle sorti irpine del suo partito, Forza Italia, del quale «il consigliere economico del ministro Tremonti - annuncia lo scorso 1 novembre la stampa locale - e' stato nominato commissario straordinario».

Uno stile di vita alla grande, insomma, come si conviene ad un protagonista del partito di governo. Il quale non a caso per l'inaugurazione di quel comitato elettorale aveva scelto di avere al suo fianco Nicola Cosentino. L'altro gioiello di via XX Settembre non poteva mancare, nonostante alla mole di impegni politici si fosse aggiunta la necessità di doversi difendere dalle dure accuse che ne stanno amareggiando un percorso altrimenti liscio come l'olio. Una vicenda giudiziaria riassunta pochi giorni fa dal ministro ombra degli Interni Marco Minniti durante la convention del PD a Casal di Principe: «Benché sia accusato da cinque pentiti, Cosentino resta ancora al suo posto. Noi parliamo di stazione unica appaltante e Cosentino presiede addirittura il Cipe». Ed in effetti, nonostante le roventi verbalizzazioni portate alla luce dall'Espresso, il sottosegretario non risulta fino ad ora indagato dalla Procura di Napoli.

ARRIVA IL GENERALE

E proprio nel capoluogo partenopeo si e' appena insediato, al vertice delle Fiamme Gialle, un'altra personalità dello staff di Giulio Tremonti, il generale della Guardia di Finanza Giulio Mainolfi, assurto giovanissimo al massimo grado (ha appena 49 anni), che insieme a Marco Milanese e' stato anche docente alla prestigiosa Scuola Superiore Economia e Finanza (75.000 euro il compenso percepito nel 2005). Come l'onorevole Milanese, il generale Mainolfi vanta solide origini irpine, anzi, proprio caudine: per festeggiare il suo cursus honorum il Comune di Paolisi (ridente paese della Valle Caudina) gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Infine l'ultima, strabiliante analogia che lega questi due figli della stessa terra: entrambi, dopo la prima laurea in giurisprudenza, vantano nel curriculum due ulteriori titoli accademici identici: «Laurea in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Trieste», si legge nella biografia di entrambi.

NON SOLO VACCARIELLO

Avellinese è anche Alessio Vaccariello, cugino di Marco Milanese. Non poche furono le polemiche che accompagnarono il suo insediamento al vertice dell'Agenzia delle Entrate del Veneto. Era il 22 febbraio del 2006 quando «dopo un solo anno di servizio nella regione Enrico Pardi veniva allontanato per fare posto al dott. Alessio Vaccariello, dirigente di seconda fascia, tra i cui meriti c'e' quello di essere cognato del gia' citato Marco Milanese, segretario del Ministro (Tremonti. ndr)», scrive l'informatissimo periodico finanziario on line Contrappunti diretto da Giancarlo Fornari. Ad aprile 2006, in coincidenza con l'insediamento del governo Prodi, la circostanza viene ricordata a muso duro da Vincenzo Visco, il quale assumendo il comando del dicastero sottolinea anche che «l'Ufficio controlli sui soggetti di grandi dimensioni» era stato affidato «al dott. Graziano Gallo, dottore commercialista a Milano», sempre per volonta' del super ministro Tremonti. Chi e' Gallo?

In occasione di quella famosa perquisizione della Guardia di Finanza del 24 ottobre 1979 presso gli uffici di Silvio Berlusconi, al fianco del capitano Massimo Maria Berruti c'era, in veste di investigatore, il colonnello Salvatore Gallo, tessera 933 della disciolta Loggia P2. La storia di Berruti e' nota: entra in Fininvest e nel 1995 viene arrestato per depistaggio nelle indagini sulle mazzette alla Guardia di Finanza. Dopo la condanna definitiva entra con Forza Italia in Parlamento, dove ora siede nella decima commissione (Attivita' produttive, commercio e turismo).

Meno note le performances dei Gallo. Il figlio del colonnello e' proprio quel Graziano Gallo che sta nel cuore delle manovre strategiche di Tremonti. Scrive Maurizio Chierici sull'Unita' del 17 settembre 2007: «Quando nel 2003 il ministro Tremonti cambia i vertici della guardia di finanza di Milano, il dottore commercialista Graziano viene nominato direttore dell'agenzia Accertamenti. Deve controllare le imprese di grandi dimensioni. Inevitabilmente l´affare Telecom-Bell lo vede tra i protagonisti».

IL FALLIMENTO

Preso com'e' dai multiformi impegni, l'onorevole ed avvocato Marco Milanese non ha trovato il tempo di arginare la catastrofe economica che ha portato al fallimento giudiziario la vecchia impresa di famiglia. Si tratta della "Appia Shopping Center Immobiliare", una sas intestata ai genitori Raffaele Milanese da Cervinara e Maria Cioffi, da Casalnuovo di Napoli. Assai attiva nell'edilizia fino a qualche anno fa («ha costruito mezza Cervinara», ricordano in paese), la sfortunata societa' di Airola (iscritta al Registro imprese di Benevento col numero 98567), e' stata dichiarata fallita dal tribunale del capoluogo sannita nel 1995 (curatore fallimentare e' l'avvocato Nicola Boccalone).

Poco male: il suo posto e' stato preso da un'omonima "Appia Shopping Center Immobiliare", stessi soci, che ha trasferito la sede dal Palazzo De Nicolais in via del Rettifilo (Cervinara) ad Airola, altro ridente comune del beneventano, Parco La Lucciola.

MI FACCIO LA BANCA

E passiamo ad un'altra creatura made in Tremonti seguita personalmente dal suo proconsole Milanese. Ci mancava solo, per le disastrate sorti di un Mezzogiorno sempre piu' in ginocchio nella tenaglia fra recessione e camorra, la nascita naif di una "banca no global". La traduzione in moneta contante del sogno di Tremonti-scrittore? Forse. Peccato che a guastare la festa facciano gia' capolino vertici massonici in grande spolvero, imprenditori da prima repubblica, faccendieri. Vediamo.

La Banca del Sud, sede a Napoli nella centralissima via Calabritto, a un passo dalle cravatte di Marinella e i baba' della Caffetteria di piazza dei Martiri, e' un vecchio pallino di Tremonti, ovvero la creazione di «un istituto con un azionariato popolare e agevolazioni per i vecchi soci delle banche meridionali». Detto fatto, vecchio e nuovo uniti nell'abbraccio pulcinellesco per far passare ‘a nuttata e veder risorgere, come l'araba fenice, l'economia partenopea dalla munnezza. Ecco cosa dice a fine ottobre l'inviato speciale del ministro e socio promotore della Banca, Marco Milanese: «Si tratta di un progetto di straordinaria attualita', proprio in questa fase di turbolenza dei mercati finanziari mondiali: questa banca del mezzogiorno si puo' definire un progetto no global, l'idea di un istituto di credito radicato sul territorio e non implicato negli tsunami dei mercati mondiali oggi e' piu' che mai vincente e di prospettiva».

Ed e' infatti sicuramente proiettata verso il futuro l'idea tremontiana di lanciare al vertice del progetto Carlo di Borbone delle Due Sicilie, che giusto dieci anni fa convolò a giuste nozze con Camilla Crociani, figlia di Camillo (protagonista della scandalo Lockheed). Nel suo pedigree, una hit parade dei cavalierati: Ordine di Malta (Bali' Gran Croce d'Onore e Devozione), Ordine Costantiniano, e il piu' ruspante Real Ordine di San Gennaro.

Buon sangue (reale) non mente. Segue quindi a ruota, tra i primatori nel parterre della Banca del Sud, Lillio Ruspoli Sforza, professione latifondista, impegnato com'e' - al pari delle dame di San Vincenzo per il recupero di ragazze perdute - nei "Centri d'Azione Agraria". Meridionalista convinto, ora; quattro anni fa, invece, legato al carroccio della Lega in occasione delle europee 2004, dove racimolo' 280 voti.

LA CHIAMATA ALLE ARMI

Una banca che dovrà raccogliere idealmente e non solo il testimone di quel Banco di Napoli (anni anni fa passato per pochi spiccioli, 70 miliardi di vecchie lire, alla BNL e da questa smistato all'Imi-San Paolo per dieci volte tanto), la cui eredita' e' sparita nel nulla. A testimoniarlo, forse, la chiamata "alle armi" di un pezzo da novanta del Banco di Napoli edizione anni ‘70, l'avellinese (allora demitiano) Aristide Savignano. Il quale dovrebbe affiancare, sul ponte di comando dell'istituto, Gerlando Genuardi, ex vice presidente della Bei (la banca europea degli investimenti) e lontano dall'Italia da quasi trent'anni. «Due facce per bene, due professori, ma lontani mille miglia dagli affari odierni dell'economia e della finanza», sottolineano a Piazza Affari. Dalla Fondazione Banco Napoli, del resto, arriva il presidente onorario della Banca del Sud, l'economista Adriano Giannola. Lo affianca il presidente, Giulio Lanciotti, mentre la poltrona di vice e amministratore delegato tocca a Francesco Andreozzi.

MASSONI IN PISTA

Nel consiglio di amministrazione (tredici i componenti) spicca la presenza di Adriano Gaito, dirigente di punta del Banco di Napoli, massone del Grand'Oriente d'Italia (l'avvocato Virgilio Gaito e' stato Gran Maestro del Goi - a livello nazionale - per sei anni, dal novembre 1993 al marzo 1999). Nell'affollato comitato promotore, dal canto suo, fa capolino uno dei vertici della Gran Loggia d'Italia, Sergio Ciannella, avvocato anche lui. Ai destini della Banca del Sud si e' a lungo interessato il potente brasseur d'affari Antonio Saladino, protagonista nell'inchiesta Why Not portata avanti per mesi e mesi dal pm di Catanzaro (ora trasferito dal Csm al Riesame di Napoli) Luigi De Magistris.

Un'attenzione che si e' manifestata in una sfilza di intercettazioni telefoniche, tutte del 2006 (quando la Banca era in fase di decollo). Ecco alcuni stralci da un conversazione intercorsa tra Saladino e un certo Luca Antonini da Gallarate.

Saladino - Ho visto il Presidente (di Banca del Sud) che e' un coglione, cioe' sai, il classico trombato del Banco di Napoli che si butta in questa cosa, questi ora mi hanno chiesto centomila euro... A dieci imprenditori, a diecimila euro l'uno per entrare dentro...
Antonini - Si'....
Saladino - ... Nel comitato promotore. Però volevo capire cosa avevi fatto tu con Ponsellini (Massimo Ponzellini, nel 2006 al ministero dell'Economia e fra i soci promotori della Banca, ndr), cioe'... noi non avremmo nemmeno grosse difficolta' a... trovare imprenditori che mettono 10 mila euro l'uno... eh?
Antonini - Ma tu non l'avevi sentito Ponsellini?
Saladino - No, non l'ho piu' risentito perche' lui mi aveva detto che doveva sentire Tremonti la sera dopo...
Antonini - Richiamalo...
Saladino - Lo richiamo io?...
Antonini - Io l'avevo chiamato, si'... e mi aveva detto che per lui andava benissimo e mi aveva detto anche lui questa roba qua... che lui vedeva il giorno dopo Tremonti e via...
E via con la Banca...

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martedì 21 dicembre 2010

La sequenza contrattuale dell’8 aprile 2008

La sequenza contrattuale dell’8 aprile 2008, prevista dall’art. 85 CCNL 29.11.2007, ha individuato gli esatti valori unitari annui relativi a ciascuna sede di erogazione del servizio e agli addetti risultanti dall'organico di diritto:

  • euro 4.056 per ciascun punto di erogazione del servizio;
  • euro 802 per ciascun addetto individuato dai DD.II. quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale ATA;
  • euro 857 ulteriori rispetto alla quota della precedente alinea per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

Per punti di erogazione del servizio si intendono “ unicamente quelli che, dotati di proprio codice meccanografico, sono considerati per la formazione delle classi e la dotazione dell’organico del personale docente. Rimangono, quindi, escluse le succursali “.

Per quanto attiene al parametro “ numero di posti in organico di diritto per il personale docente degli istituti secondari di secondo grado“ è utile richiamare l’attenzione sul fatto che i dati presi in considerazione rappresentano unicamente il valore individuato dal contratto per la determinazione delle risorse finanziarie da destinare al FIS e non costituiscono quindi un criterio per l’individuazione del personale destinatario dei relativi benefici economici.

Inoltre, sempre con riferimento al parametro numero di posti in organico di diritto per il personale docente relativamente a ciascuna istituzione scolastica è stato precisato che:
  • i posti di insegnamento di religione non sono conteggiati nel D.M. per gli organici, per cui non se ne tiene conto nel calcolo del FIS. Ovviamente detto personale potrà essere destinatario dei relativi benefici economici;
  • per quanto riguarda i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado l’organico riferito a ciascuna I.S. è stato determinato arrotondando all'intero più vicino il numero dato dalla moltiplicazione tra l’entità dell’organico di fatto della scuola e il coefficiente 0,37. Tale coefficiente è dato dal rapporto tra i totali nazionali dell’organico di diritto e di fatto per i docenti in parola;
  • per le cattedre esterne si è seguito il criterio generale che prevede che il singolo posto di organico di diritto venga conteggiato in corrispondenza di titolarità della cattedra

Il personale destinatario del fondo di istituto, determinato secondo i citati criteri e parametri, sarà individuato con atti di gestione del Dirigente (DSGA e Docenti) e del Direttore (personale ATA), secondo quanto deliberato dal CdI (art. 88 c. 1 CCNL 29.11.2007) ed in base a criteri e modalità stabiliti dalla contrattazione di istituto (art. 6 CCNL 29.11.2007).


lunedì 20 dicembre 2010

Consiglio a Tremonti

dal blog di Peter Gomez

Bisogna essere grati all’ufficio studi di Banca d’Italia che oggi ci ha ricordato come la ricchezza nel nostro Paese continui da anni ad essere molto mal distribuita.

In tempi come questi ragionare sui numeri è importante. E se chi, in questi giorni, è asserragliato nei palazzi del Potere cominciasse a farlo, scoprirebbe che per arginare le proteste non servono gli arresti preventivi o la forza pubblica. Perché, solo ad averne il coraggio, una via per traghettare il Paese fuori dalle secche della crisi c’è.

Bankitalia spiega infatti come la ricchezza delle nostre famiglie (case, terreni, liquidi, titoli ecc ecc) ammonti in totale a 8.600 miliardi di euro. E aggiunge però che il 10% di esse ha in mano quasi il 45% del tesoro (circa 4000 miliardi).

Si tratta di una somma enorme che diventa ancor più grande se si pensa che il 50% delle famiglie italiane è invece molto più povero, tanto da possedere solo il 10% della ricchezza complessiva (860 miliardi).

Se le cose stanno così diventa chiaro dove devono essere trovati i soldi per affrontare l’emergenza.

Dopo i tagli orizzontali allo Stato sociale e alla pubblica amministrazione decisi da Giulio Tremonti, è perfettamente velleitario pensare che questo governo, o qualunque altro, possa riuscire nel giro di pochi mesi a individuare ad una ad una le spese realmente improduttive.

Certo, in Italia ve ne sono moltissime, ma oggi nessun esecutivo ha la forza o la capacità d’intervenire subito e con precisione. Così come nessuno è realmente in grado, anche se ne avesse la volontà, di andare a colpire da un mese all'altro i 100 miliardi e passa di euro di evasione fiscale. Eppure, come dimostrano le manifestazioni degli studenti, a cui adesso si sommano quasi paradossalmente quelle delle forze di Polizia, la necessità di fare cassa è immediata.

Ecco allora che bisogna guardare a quel 10% di famiglie ricche. È a loro che deve essere chiesto un contributo di solidarietà provvisorio, una sorta di tassa patrimoniale una tantum, che permetta di raccogliere 10 miliardi di euro con cui far fronte ai bisogni più impellenti (per esempio l’istruzione, la ricerca, la benzina per le auto degli agenti, gli ammortizzatori sociali), in attesa che a Roma ci si decida a procedere sui bilanci dello Stato utilizzando non la scure, ma il bisturi e la lente d’ingrandimento.

Ovviamente non dovranno essere tassati i beni produttivi, non si pagheranno cioè imposte sulla proprietà delle imprese. A essere tassato sarà invece tutto il resto. E, visto che solo l’8% di quei 4.000 miliardi è ricollegabile all'attività d’impresa, la base imponibile (cioè il pezzo di tesoro sul quale il fisco può intervenire) toccherebbe i 3.500 miliardi.

Non tutti i proprietari comunque dovrebbero mettere mano al portafogli. L’idea è che il prelievo scatti solo a carico di quelle famiglie chi possiedono beni per più di due milioni di euro. Fatti due conti si scopre così che basterebbe un intervento del 3 per mille per far incamerare allo Stato 10 miliardi.

Sarebbe impopolare un contributo di solidarietà del genere? No, perché riguarderebbe solo un parte minoritaria della popolazione. Che, oltretutto, non verrebbe particolarmente vessata.

Il 3 per mille di 2 milioni (pari a due grandi appartamenti nel centro di Milano o Roma) equivale a 6mila euro. Soldi che potrebbero benissimo essere versati in tre rate annuali da qui al 2013.

Un’alternativa alla macelleria sociale insomma esiste. Ed è un’alternativa che le opposizioni hanno il dovere di proporre. E che il centrodestra ha il dovere (e l’interesse) di esaminare.

L’ormai risicata maggioranza Pdl-Lega deve infatti ricordare di essere stata mandata a Palazzo Chigi da una base elettorale vasta e composita.

Silvio Berlusconi e Umberto Bossi non sono stati votati solo da super-ricchi o evasori.

Tra i supporter del Cavaliere e del Senatur le persone comuni con redditi, proprietà e stili di vita normali, sono tantissime. Si tratta di milioni e milioni di cittadini che nel 2008 pensavano di scegliere un sogno. E che adesso rischiano di ritrovarsi in un incubo. Evitare che si risveglino troppo in fretta conviene. Anche (o persino) a loro.

Un governo appeso a tre voti

Articolo di Tito Boeri pubblicato su www.lavoce.info

Meriti e demeriti della politica economica del quarto Governo Berlusconi, giunto a due anni e mezzo di vita e destinato a proseguire con difficoltà se manterrà il margine di appena tre voti di maggioranza alla Camera, si riassumono nella decisione di non decidere.
Si è scelto consapevolmente di evitare qualsiasi misura di contrasto alla grande recessione. Questo ha contribuito alla più forte caduta del prodotto interno lordo nell'Italia del dopo-guerra: nel complesso, un calo del 6,5 per cento.
Tra i paesi del G20 solo il Giappone ha fatto peggio.
Da notare che la caduta in Italia è stata doppia di quella della Francia, un altro grande paese Ocse che, come il nostro, non ha registrato né lo scoppio della bolla immobiliare né una seria crisi bancaria. Allo stesso tempo, l'inazione del governo ha evitato un forte deterioramento del deficit pubblico. Alla luce della crisi del debito sovrano che ha colpito l'Eurozona non è difficile riconoscere i vantaggi di questa politica. La situazione avrebbe potuto essere decisamente peggiore.
I problemi dell'economia italiana e le preoccupazioni maggiori per la sostenibilità del nostro enorme debito pubblico sono tutti legati alla bassa crescita del prodotto potenziale. Come rivela anche la struttura temporale dei Cds, gli investitori non sono tanto preoccupati per la legge finanziaria del 2011, quanto per le condizioni economiche dell'Italia tra cinque-dieci anni. I problemi di medio periodo sono stati trascurati dal governo Berlusconi: non ha varato nessuna delle riforme strutturali essenziali per migliorare la crescita potenziale dell'Italia, sebbene potesse contare su una solida maggioranza in entrambe le Camere.

TRE DECISIONI, TRE PASSI INDIETRO

Perché il governo ha scelto il basso profilo in politica economica? Il livello del debito pubblico italiano non lasciava molto spazio per politiche fiscali anticicliche. Tuttavia, qualcosa di più per stimolare l'economia al manifestarsi della crisi poteva essere fatto. Per esempio, sarebbe stato possibile offrire un sostegno al reddito delle persone che hanno perso il lavoro attraverso una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, che sarebbe stata utile anche dopo la crisi.
Una possibile spiegazione per l'inazione del governo in questi due anni e mezzo è che le misure concordate dalla coalizione che ha vinto le elezioni nel 2008 non erano pensate per un paese che stava entrando in una grave recessione finanziaria ed è mancata una leadership capace di indicare le nuove priorità e definire provvedimenti adatti alla nuova situazione macroeconomica. E infatti nei suoi primi tre mesi di vita il governo aveva preso delle decisioni, tre in particolare, che sono state messe subito in fuorigioco dalla crisi.
La prima era una riduzione delle imposte sugli straordinari, una misura destinata a incrementare le ore di lavoro. Ovviamente, mentre la disoccupazione cresceva e molti altri paesi utilizzavano in modo massiccio il margine intensivo per contenere la perdita di posti di lavoro, abbiamo assistito a una rapida inversione a U: il taglio alle imposte sugli straordinari è stato accantonato ed è stato incentivato il lavoro a orario ridotto. Una sorte simile è toccata alla cosiddetta Robin Hood Tax che, secondo il ministro Tremonti, avrebbe dovuto tassare banche e petrolieri e fornire così le risorse da destinare ai poveri.
La tassa sulle banche ha dovuto essere trasformata in un impegno a garantire denaro fresco alle istituzioni finanziarie in difficoltà attraverso i Tremonti-bond.
Anche il piano di aumentare la tassa sulle raffinerie e sugli speculatori sul prezzo del petrolio, definito quando il prezzo del greggio era a 160 dollari, ha dovuto essere accantonato con il prezzo sceso a 30 dollari al barile. L'ultima misura presa all'inizio della legislatura è stata la cancellazione dell'Ici sulla prima casa, una delle maggiori fonti di entrata per le amministrazioni locali. Questa imposta non è ancora stata reintrodotta, ma il governo sta introducendo diversi nuovi tributi sugli immobili, che in definitiva dovrebbero ricostituire il gettito perso con quella decisione iniziale, tanto popolare quanto anacronistica.

LE RIFORME E L'EMERGENZA

Insomma, l'Italia ha perso altri trenta mesi senza realizzare quelle riforme che sono assolutamente necessarie per tornare a crescere. È vero che è difficile varare riforme in fasi negative del ciclo, ma un buon numero di riforme, per lo più strutturali, sono state attuate nell'Unione Europea proprio nel corso di una recessione. Il fatto è che le condizioni di emergenza economica sono situazioni di “politica straordinaria” nei quali è possibile dar vita a coalizioni più larghe per sostenere riforme di politica economica ad ampio raggio. Un governo che persegua un’agenda di riforme, in queste circostanze, rende consapevole l’opinione pubblica dell’emergenza che ci si trova ad affrontare e fa appello al senso di responsabilità dell’opposizione. Il governo Berlusconi, e i media direttamente o indirettamente controllati dal presidente del Consiglio, hanno scelto una diversa strategia di comunicazione. Hanno costantemente sminuito le dimensioni della crisi.
Una simile strategia di comunicazione può aver evitato il pesante calo di consenso sperimentato da altri governi nel corso della grande recessione, ma può rivelarsi controproducente. La delusione degli italiani verso Berlusconi sarà ancora più grande di quanto lo sarebbe stata se il governo avesse giocato a carte scoperte, presentando la situazione come è davvero.

martedì 14 dicembre 2010

Chiusure DTEF

Ricevo da USB MEF e pubblico


Il 13/12/2010 si è tenuta la riunione tra l’Amministrazione e le OO.SS. relativa allo schema di decreto ministeriale concernente l’individuazione e le attribuzioni degli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi.

Il provvedimento in questione sarà emanato in applicazione del Dpr 43/2008 al fine di definire l’assetto organizzativo del MEF a livello territoriale, così come già avvenuto nello scorso novembre con analogo decreto ministeriale relativo ai Dipartimenti centrali.

E’ evidente che questo provvedimento, antecedente ai decreti attuativi d’applicazione della L.73/2010 (soppressione delle DTEF e conseguente riallocazione volontaria del personale presso l’AAMS), sia necessario per poter poi provvedere alla nuova riorganizzazione territoriale del MEF imposta dalla suddetta previsione normativa.

Il contenuto del decreto ministeriale oggetto dell’odierna riunione, emesso con tale ritardo da farlo apparire quanto meno anacronistico, si limita ad elencare le funzioni degli attuali uffici territoriali del MEF, articolati in 103 province e divisi in 206 uffici di livello dirigenziale non generale.

La USB MEF ha denunciato l’ormai cronico ritardo con cui la parte politica e l’Amministrazione intervengono sull'attuazione di provvedimenti normativi e ne ha evidenziato le conseguenti contraddizioni ed anomalie.

La nostra Organizzazione Sindacale ha poi richiesto, per l’ennesima volta, un incontro urgente che veda anche la presenza al tavolo negoziale dell’AAMS, finora latitante, al fine di affrontare tutte le problematiche connesse alla soppressione delle DTEF, al passaggio delle competenze alle RTS e al trasferimento del personale all’AAMS.

La USB MEF, nel formulare tale richiesta, ha ribadito le pesanti considerazioni sull’operato dell’Amministrazione del MEF che, ad oggi, non ha ancora presentato alle parti sociali uno straccio di progetto organico e definito concernente la riallocazione presso le RTS delle funzioni attualmente in carico alle DTEF.

Inoltre la nostra Organizzazione Sindacale ha stigmatizzato il colpevole atteggiamento dell’AAMS, che non ha mai aperto un tavolo negoziale con le OO.SS. per confrontarsi sui diritti e sulle garanzie dei lavoratori che transiteranno dalle DTEF, e della parte politica che, dopo aver barattato servizi vivi con i profitti del gioco, è uscita di scena senza neppure mantenere gli impegni formalmente assunti.

L’Amministrazione ha dato assicurazioni che prima delle feste natalizie sarà convocata una riunione, con la partecipazione dell’AAMS, avente ad oggetto tutte le problematiche evidenziate ed ha inoltre provveduto ad informare le OO.SS. di alcune novità in merito al decreto attuativo della L. 73/2010.

Nello specifico:

- la data d’attuazione della soppressione delle DTEF e del trasferimento del personale all’AAMS dovrebbe essere posticipata al 1° marzo 2010 (la bozza prevedeva la data del 1° febbraio);

- la nuova dislocazione territoriale delle Commissioni mediche di verifica, che rimangono solo nei capoluoghi di regione, decorrerebbe sempre dal 1° marzo 2010 e anch’esse transiterebbero alle RTS.

A fine riunione sono state rappresentate alcune carenze e difficoltà relative alla presentazione delle istanze riguardanti gli sviluppi economici all’interno delle aree. L’Amministrazione ha assunto l’impegno di provvedere quanto prima alle soluzioni del caso, aggiungendo inoltre che tutte le istanze presentate saranno oggetto di un’approfondita e capillare verifica prima della formulazione della graduatoria definitiva.

LA USB MEF terrà costantemente informati i lavoratori su tutte le questioni, ribadendo l’invito alla partecipazione mediante segnalazioni, suggerimenti, richieste di chiarimenti e informazioni.


Coordinamento Nazionale Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre n. 97 - 00187 - ROMA - piano terra, scala A, stanza n. 716
tel. 0647616129/6130 - fax 06233208972/0647614356/4369


venerdì 10 dicembre 2010

Draghi boccia gli eurobond di Tremonti

Articolo pubblicato www.wallstreetitalia.com

Draghi boccia l'idea degli eurobond, lanciata dalla scorsa settimana dal ministro dell'Econonomia, Giulio Tremonti, e dal presidente dell'Eurogruppo Jean Claude Junker.

Per il governatore della Banca d'Italia e presidente del Financial Stability Board, infatti, questa idea presenta dei problemi legali e non risolverebbe le cause della crisi. "La mia esperienza personale mi dice che un Paese e' in grado di uscire efficacemente da una crisi senza alcun aiuto", spiega Draghi in un'intervista al Financial Times, aggiungendo: "E' difficile pensare che un meccanismo possa correggere squilibri strutturali di fondo, che devono essere affrontati a livello nazionale".

Per Draghi, inoltre, "l'azione della banca centrale per placare le tensioni sui mercati obbligazionari dell'Eurozona deve rimanere rigorosamente controllata, altrimenti l'organo di vigilanza monetaria rischia di perdere tutto quello che ha" vale a dire "l'indipendenza", rischiando anche di andare incontro ad una possibile violazione del trattato europeo.

Il governatore di Bankitalia sottolinea anche che "l'Euro non e' in discussione. L'euro e' uno dei pilastri dell'integrazione economica europea, e tutti i Paesi, dal primo all'ultimo, ne hanno ricavato grandi benefici". "La situazione generale dei conti pubblici" dei Paesi Ue, prosegue Draghi, "e' piu' solida che in altre parti del mondo" e i problemi sono interni ai singoli Paesi e "non sono dell'eurozona nel suo complesso".

Insomma, con l'emissione degli eurobond, Draghi spiega che la BCE rischierebbe di perdere tutto quello che ha e compromettere la sua stessa indipendenza, violando il Trattato della UE. "Sono consapevole che potremmo facilmente superare la linea e perdere quello che abbiamo, perdere indipendenza e fondamentalmente violare il trattato [Ue]", ha detto Draghi al quotidiano finanziario britannico.

Per questo motivo, Draghi ha sottolineato che "la risposta primaria alla crisi dovrebbe essere una risposta nazionale, un piano fiscale credibile e riforme strutturali per rilanciare la crescita". Per il numero uno della Banca d'Italia non c'è altra via e non esistono meccanismi in grado di correggere squilibri strutturali di fondo, che sono solo nazionali.

venerdì 3 dicembre 2010

Bandi per le progressioni all'interno delle aree

Il 2 dicembre 2010 sono stati emanati i bandi di concorso concernenti i passaggi di fascia economica previsti negli accordi del 26 ottobre 2010 e del 4 novembre 2010.

La procedura on-line d’acquisizione delle domande e l’informatizzazione delle procedure assicurano l’elaborazione delle graduatorie in tempi brevi e in ogni modo entro l’anno corrente.


Si è avviata quindi la fase conclusiva di questa difficile e complessa vertenza che, pur con i punti di caduta denunciati dalla nostra Organizzazione Sindacale, permette di bandire più di 10.000 passaggi economici all’interno delle aree da assegnare prioritariamente a tutti quei lavoratori che non hanno avuto alcuno sviluppo retributivo nelle precedenti riqualificazioni.

Inoltre, con questa operazione, vengono sottratte più risorse possibili al Fondo Unico di Amministrazione al fine di stabilizzarle nelle buste paga dei lavoratori, depotenziando di fatto gli effetti nefasti della normativa Brunetta in materia di salario accessorio.

La USB RdB MEF, in fase d’elaborazione del bando, è più volte intervenuta non solo per esercitare la funzione di controllo e tutela dei lavoratori ma anche per risolvere alcune problematiche ancora aperte.

La formulazione finale del bando, con scadenza di 20 giorni dalla data di pubblicazione, stabilisce i requisiti di partecipazione e d’attribuzione del punteggio inerente ai titoli professionali e di studio, indicando le modalità di produzione delle domande tramite l' intranet dipartimentale per i lavoratori in servizio al MEF ed il sito internet del Ministero per i comandati presso altre Amministrazioni.

La nostra Organizzazione Sindacale seguirà con estrema attenzione tutte le fasi della procedura e s’impegna da subito a supportare i lavoratori nella partecipazione alla procedura e in qualsiasi problematica possa evidenziarsi.


Files allegati:
avviso 1
decreto nr. 98317 sviluppo economico Area I
decreto nr. 98334 sviluppo economico Area II
decreto nr. 98341 sviluppo economico Area III