mercoledì 25 novembre 2009

Rinnovo degli inventari nelle scuole e beni durevoli

Sono tornato oggi da una prima tornata di verifiche nelle scuole e ho riscontrato un problema comune.
Ormai, quasi tutti gli istituti scolastici sono prossimi alla scadenza dei dieci anni previsti dal comma 9, articolo 24 del D.I. 44/2001 per il rinnovo degli inventari e alla rivalutazioni di beni.
Al fine di poter iniziare le procedure, hanno iniziato a chiedere informazioni alle RTS o a cercare notizie sulle riviste del settore.
Il problema nasce qui: alcune RTS e una rivista "la rassegna normativa" riporta che le istruzioni di riferimento sono state emanate con la circolare 42 del 30 dicembre 2002 del nostro ispettorato di finanza.
In questa circolare, oltre alle aliquote, sarebbe riportata il famigerato limite di 500 euro come valore del bene per essere iscritto nell'inventario, mentre per i beni con valore inferiore è necessario istituire il registro dei cosiddetti "beni durevoli".
Considerato che, casualmente, questo è il mio lavoro quotidiano, vorrei ricordare ai colleghi revisori che leggono questo blog, che le istruzioni della circolare non si applicano alle Amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi (articolo 2, comma 1 del DPR 254/2002).
Pertanto, le scuole devono solo attenersi all'articolo 24 e succ. del D.I. 44/2001.
PS: la suddivisione dei beni in "inventariati" e "durevoli" è veramente demenziale, vi prego, amici revisori, di sconsigliarlo alle vostre scuole.

17 commenti:

Anonimo ha detto...

L'art. 24 e succ. del D. I. 44/2001 dice poco o niente e i DSGA molte volte brancolano nrel buio perchè non sanno, per esempio,come trattare, in sede di rinnovo, i Bollettini Ufficiali che un tempo andavano inventariati o come regolarsi con le licenze d'uso dei software o con le stampanti "Monocomponenti" dal favoloso costo di € 80,00. A quale Santo dobbiamo votarci?

autore ha detto...

Ciao Anonimo, per quanto riguarda le licenze d'uso uscirà a breve una circolare della RGS (ho partecipato alla stesura) dove verrà precisato che le licenze d'uso non devo essere né inventariate né caricate sul registro del facile consumo in quanto la proprietà non è della scuola.Le stampanti sono da caricare nell'inventario e per
i bollettini ufficiali utilizzerei il prezzo di copertina.

A presto

TANGA ha detto...

Salve, mi chiamo Antonio Salvatore TANGA e sono un DSGA, non avendo nulla da nascondere né da temere, e vista la disponibilità dell'autore approfitterei per chiedere un chiarimento.
Con il passaggio delle scuole materne comunali allo Stato, la normativa prevedeva il passaggio gratuito al comune, a fine anno solare, dei beni invantariati acquistati per la scuola materna (e solo della scuola materna che aveva un SUO inventario)con i fondi dello Stato. Passando dalla Puglia al Piemonte ho trovato e attuato nel 1994 la stessa opeazione che faceva comunque riferimento ad una circolare esplicativa dell'ex provveditorato di Cuneo. Passando alle scuole superiori ho perso di vista la cosa ma ora ritrovandomi in una scuola primaria (per lo stesso motivo di prima dico anche che sono in servizio presso il 3° Circolo di Nichelino - TO)sto cercando di attuare quella vecchia norma che non mi risulta abolita né con il D.I.44/2001 che non mi pare accenni a qualcosa di simile, né con altra norma. Non sò se mi sono perso qualche passaggio o la cosa era riportata tra le righe o non ho capito qualche passaggio. Sta di fatto che sto cercando la veccia normativa che pare più nessuno attui né tanto meno conosca. Finchè non ho niente di chiaro e scritto me ne starò buono a cuccia ma accett volentieri una mano da chi sa darmi una dritta, infatti, sono capitato qui proprio perchè mi sto dedicando alla ricerca di questa norma non sono ancora riuscito a trovare o meglio a ritrovare, visto che era riportata anche sulle vecchie schede cartacee della "TEMI" a cui ricorrerò appena i non pochi adempimenti mi daranno spazio.
Grazie. Anticipatamente.
Antonio TANGA

autore ha detto...

Ciao Antonio, il tuo problema è sicuramente particolare e non sono in grado di darti una risposta senza approfondire. Credo necessario, comunque, che tu coinvolga il tuo revisore mef il quale proporrà uan richiesta ufficiale all'ispettora generale di finanza della Ragioneria G.S.

Tanga ha detto...

Salve, rieccomi, lo sapevo che dovevo dare dei problemi, infatti alcuni colleghi mi chiedono se la notte dormo o penso alla scuola, ma a parte la battuta qualche passo l'ho fatto ma senza soluzione del problema.
Avevo pensato di coinvolgere il mio revisore del MEF a cui darò anche questo indirizzo, ma come dicevo prima, se non ho niente di scritto me ne sto buono buono.
La disposizione incriminata è l'art. 6 della legge 444 del 18.03.1968. Che fine ha fatto? Qualcuno dice che da quando siamo autonomi non essendoci più i PGS 130 non siamo più obbligati. Ma la legge sparisce per una formalità di consegna, per un modello diverso o perché il proprietario è la scuola e non lo Stato, quindi la dizione dei "Beni dello Stato" non vale più? Mi sembra un tantino strano, daltronde i fondi sono comunque dello Stato. La cosa non mi convince, approfondirò ancora e coinvolgerò anche la Ragioneria Territoriale di Torino.
Grazie.
A rileggerti.
Antonio TANGA

Anonimo ha detto...

Sono completamente d'accordo con il collega del mef. Anche io sono revisore e Referente Athena per la Ragioneria Territoriale dello Stato e rendendomi conto della confusione di ideee che c'è nelle scuole, su richiesta di un rappresentante dei DSGA della Provincia, mi sono deciso a tenere una lezione sui beni mobili.
Coglierò l'occasione per chiarire la non applicabilità alle scuole del Regolamento dei consegnatari dello Stato e le circolari dirette a questi ultimi. Concordo sulla assurdità del registro dei beni durevoli e sulla inutilità, anzi complicazione di scritture per quelle scuole che volessero, per regolamento interno, istituirlo.
Ma il MIUR quando si deciderà a dare istruzioni alle scuole?

autore ha detto...

Grazie Anonimo del 18 aprile. E' un piacere avere il supporto anche di altri colleghi.

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
vi ringrazio perchè i vostri commenti mi consentiranno, spero, di non scrivere astrusità sulla tesina che sto preparando per la mobilità professionale del personale ATA, a cui sto partecipando. Avevo preso come riferimento le Circolari n. 42 del 30/12/04, n. 39 del 07/12/05 e n. 43 del 12/12/06. E, il DPR 254/2002, che riferisce all'art. 19 comma 5, delle categorie dei beni. Poi ho letto nella circolare del 2005 citata sopra, che anche il DPR non è riferito alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia. Mi chiedo allora, solo il DI 44/01, per quanto vago, fa da riferimento per le istituzioni Scolastiche?
Buona giornata, Manuela

Autore ha detto...

Ciao Manuela,
l'unica norma applicabile è il D.I. 44. Infatti, sarebbe opportuno che il Ministero dell'Istruzione d'intesa con il MEF emanasse una circolare in proposito ma credo che ora le priorità siano altre.

A presto

Anonimo ha detto...

Mi risulta che il Miur stia predisponendo indicazioni in tal senso. L'ufficio responsabile è il II della direzione del bilancio.

Anonimo ha detto...

caro autore, noi scuole stiamo aspettando con ansia queste "benedette" circolari della RGS e del MIUR che ci diano istruzioni per il rinnovo inventariale. a quanto affermi, è dall'inizio del 2010 che è in fase di stesura, complimenti per la velocità......
Cmq, pare che oggi il Dott. Faletti del Miur abbia inviato "informalmente" notizia che per la metà di novembre sarà partorito qualcosa, in modo che entro il 31/12/2011 si potrà finalmente adempiere, come al solito avremo "tantissimo" tempo a disposizione!!!
Un Dsga angosciato

Lo Duca Francesco MIUR ha detto...

Torno sugli inventari. Mi sembra limitativo fermarsi sempre al primo ostacolo. E' vero che il Regolamento 254/2002 non si applica alle Scuole - non poteva che essere che così: si parla di consegnatari e le scuole non lo sono più - ma se guardassimo alla sostanza delle cose scopriremmo che non può esistere un diverso modo di valutare il patrimonio dello Stato - di quello stiamo parlando - in modo diverso. Lo Stato in termini numerici diventerebbe più povero (se valutiamo solo i beni di valore superiore ai 500 euro) mentre le Scuola apparirebbero più ricche conteggiando nel proprio inventario anche i beni di valore inferiore alla soglia - e sono tantissimi).
La soluzione la da la circolare MEF n. 39/2005 proprio quella dove molti hanno letto la sola FAQ 1 e pochi la n. 3. Proprio quella che riconosce il dovere per le amministrazioni di emanare apposite istruzioni per rinnovare ed aggiornare gli inventari dei beni mobili secondo le indicazioni fornite dalla circolare 42/2004 ed i criteri contenuti nel Regolamento. Proprio così hanno fatto numerosi USR del MIUR.
Ma il dubbio verrà sciolto nelle prossime settimane di concerto MEF e MIUR. Speriamo in bene

Autore ha detto...

Ciao Francesco, grazie per il commento.
Nel mio post evidenziavo solo la non obbligatorietà di adeguarsi al regolamento emanato con dpr 254/2002 e soprattutto invitavo a non istituire il registro dei beni durevoli

Anonimo ha detto...

signori sono un AT che gli è piovuta addosso questa tegola.
Chiedo esiste una procedura standard? se no che la facciano.
Se si, è possibile averla?
saluti a tutti.

Autore ha detto...

Il miur ha emanato la circolare n.8910 del 2 dicembre scorso e a giorni la rgs provvederà a pubblicare una circolare in argomento

Anonimo ha detto...

Piccolo commento al sig. LoDuca.
Non è che le scuole, calcolando i beni inferiori ai 10 euro, "apparirebbero" più ricche.
Se una scuola ad es. ha 10mila martelli (da 10 euro l'uno e non son ovvio di facile consumo) non è che "appare" più ricca se inserisce quei 100mila euro. QUELLO è il suo patrimonio, ed il mod. K non è altro che una fotografia dei beni posseduti a valore corrente.
Ci sarebbe poi da chiedersi se i Revisori dei Conti (yes, anche MIUR) che hanno caldeggiato (insieme ai Revisori MEF) la suddivisione tra beni mobili e durevoli a suo tempo abbiano tenuto conto che la suddivisone stessa NON COMPORTAVA una diminuzione del patrimonio ,ma che nel mod. K andava indicata la SOMMATORIA dei due inventari (che poi sarebbe stato l'importo dell'inventario se non fosse stata applicata quella demenziale suddivisione).

Anonimo ha detto...

A me piacerebbe tanto mostrare ad un certo Revisore i mod. K degli Istituti di un ambito che (su suo consiglio) qualche anno fa hanno provveduto a separare beni mobili e durevoli.
Beh, sul K i beni durevoli sono totalmente scomparsi.