La Sezione centrale controllo di legittimità si è espressa in tema di incarichi dirigenziali con deliberazione n. 17/2009/P, ribadendo che l'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, che prevede che gli incarichi di dirigente di prima fascia possono essere conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione entro un limite percentuale rispetto alle dotazioni organiche, è una norma eccezionale che consente l'accesso ai pubblici impieghi senza concorso, e, pertanto, non può essere estesa oltre quanto espressamente previsto; di conseguenza, in mancanza di puntuale previsione legislativa, ai fini della determinazione del numero dei posti dirigenziali conferibili ai sensi del citato art. 19, comma 6, non è ammissibile l'arrotondamento all'unità superiore, in quanto avrebbe la conseguenza di superare il limite fissato.
Continua, quindi, il Collegio: L'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'Amministrazione, fa riferimento agli incarichi di cui ai commi da 1 a 5; poiché il comma 1 disciplina in modo onnicomprensivo il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, possono essere conferiti ai sensi del citato comma 6 anche gli incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca di cui al successivo comma 10.
Nel caso in specie, il DPR 10 agosto 2000, n. 368, recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri, individua taluni posti di consigliere ministeriale per consulenza, studio o ricerca in materia giuridica, amministrativa e di bilancio; poiché la dizione "amministrativa" può essere riferita a tutta l'attività istituzionale, di natura non specificamente giuridica o contabile, non riservata ai compiti specifici della carriera diplomatica, vi rientra anche la funzione di consigliere ministeriale in materia di comunicazione pubblica.
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