lunedì 30 marzo 2015

Spesa per studi e incarichi di consulenza

In materia si ritiene opportuno rammentare che l’articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha, tra l’altro, introdotto alcune modifiche in materia di contenimento della spesa annua per studi e incarichi di consulenza.
 In particolare, si segnala il comma 5 del richiamato articolo 1, il quale dispone che, a decorrere dal 2014, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 Tali limiti di spesa non trovano applicazione nei confronti dei soggetti di cui all’ultimo periodo del richiamato articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
 Si segnala, inoltre, che - ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 1 del decreto legge n. 101/2013 - le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono prevedere nel bilancio di previsione (o strumento contabile equipollente), specifici capitoli di bilancio (in coerenza con la struttura di bilancio adottata), per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi contemplati da disposizioni di legge o regolamentari.
 Si rammenta anche che gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5, dell’articolo 1, del suddetto decreto legge e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.
 Occorre tenere presente, altresì, che il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” pone ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca.
 Tale disposizione prevede che, a decorrere dall’anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
 Si precisa, inoltre, che per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione della disposizione in argomento si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 14.
 Per le amministrazioni considerate unità locali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, qualora l’onere del personale non trovi evidenza nei relativi bilanci, saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa Amministrazione.
 Infine, appare opportuno evidenziare che per il conferimento degli incarichi di ricerca studio e consulenza rimane ferma, ovviamente, la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (si richiama, ad esempio, l’articolo 7 del D.lgs. n.165/2001) e del rispetto dei vari adempimenti previsti (ad esempio gli obblighi della procedura selettiva e di pubblicazione).
 Giova segnalare, da ultimo, che l’art. 5, comma 9, primo periodo, del decreto legge n. 95/2012 dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché per le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

 Scheda tematica D.4 della circolare 8/2015 della RGS

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