In
materia si ritiene opportuno rammentare che l’articolo 1 del decreto legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125 ha, tra l’altro, introdotto alcune modifiche in materia di contenimento
della spesa annua per studi e incarichi di consulenza.
In
particolare, si segnala il comma 5 del richiamato articolo 1, il quale dispone
che, a decorrere dal 2014, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le
università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati,
nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi
ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,
non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa
per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come
determinato dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si
segnala, inoltre, che - ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 1 del
decreto legge n. 101/2013 - le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono prevedere nel bilancio di
previsione (o strumento contabile equipollente), specifici capitoli di bilancio
(in coerenza con la struttura di bilancio adottata), per il conferimento di
incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli
istituiti per incarichi contemplati da disposizioni di legge o regolamentari.
Si
rammenta anche che gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al
comma 5, dell’articolo 1, del suddetto decreto legge e i relativi contratti
sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui
al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria.
Occorre tenere presente, altresì, che il comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale” pone ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza,
studio e ricerca.
Tale
disposizione prevede che, a decorrere dall’anno 2014, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge n. 196 del 2009, ad eccezione delle Università, degli istituti di
formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca
quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore
rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico,
come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con
spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le
amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
Si
precisa, inoltre, che per le amministrazioni non tenute alla redazione del
conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione della disposizione in
argomento si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012,
ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 14.
Per
le amministrazioni considerate unità locali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Turismo, qualora l’onere del personale non trovi evidenza nei
relativi bilanci, saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le
modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell’obiettivo
di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa Amministrazione.
Infine,
appare opportuno evidenziare che per il conferimento degli incarichi di ricerca
studio e consulenza rimane ferma, ovviamente, la necessità della sussistenza
dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (si richiama, ad
esempio, l’articolo 7 del D.lgs. n.165/2001) e del rispetto dei vari
adempimenti previsti (ad esempio gli obblighi della procedura selettiva e di
pubblicazione).
Giova
segnalare, da ultimo, che l’art. 5, comma 9, primo periodo, del decreto legge
n. 95/2012 dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, per quelle inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) nonché per le autorità indipendenti, ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di
attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza.
Scheda tematica D.4 della circolare 8/2015 della RGS
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