mercoledì 1 aprile 2015

Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi

 Per la formulazione delle previsioni per l'anno 2015, rispetto alle indicazioni fornite nella circolare n. 2/2013, si segnalano, in materia di assunzioni le disposizioni introdotte con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con il decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nonché, da ultimo, con la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e con il decreto legge n. 192/2014 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), in corso di conversione in legge.
In particolare, al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, l’articolo 58, comma 1, del predetto decreto legge n. 69/2013 ha ampliato le percentuali di turn over di cui all’articolo 66, commi 13 bis e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Nello specifico, per gli anni 2014 e 2015, il citato articolo 66, comma 13-bis, come modificato dal decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, prevede che il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento, in luogo del 20 per cento, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ai sensi dell’articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge n. 112/2008, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto ministeriale, provvede all'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni, espresso in punti organico, sulla base dei criteri determinati dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dai successivi DD.P.C.M. previsti dal medesimo articolo 7.
Con l’art. 1, comma 346, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), al fine di favorire il reclutamento di ricercatori universitari, si è stabilito che, a decorrere dall’anno 2015, gli atenei che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 49/2012, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 (le università cosiddette virtuose) possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del citato art. 66, comma 13 bis, del decreto legge n. 112/2008, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al predetto articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali dei singoli atenei.
 La legge di stabilità 2015 ha, inoltre, apportato modifiche all’articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 49/2012, prevedendo che, per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
Infine, sempre con riferimento al sistema delle università, l’art. 1, comma 349, della predetta legge di stabilità, ha esteso alle università le previsioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, in materia di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni.
Con riferimento al turn over degli enti di ricerca, l’art. 3, comma 2, decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 prevede che gli stessi possono procedere negli anni 2014 e 2015, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite del 50 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell’anno 2016, dell’80 per cento nell’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018.
Inoltre, la norma in parola ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti di ricerca non devono tenere conto del criterio di calcolo delle risorse, di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Infine, sempre a decorrere dall'anno 2014, il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 ha previsto il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
Per quanto riguarda le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, resta in vigore il comma 5 dell’articolo 14 del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che prevede che le stesse possano procedere, per il 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
Al riguardo, si segnala che il comma 16-ter dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, ha introdotto la previsione secondo la quale l’individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere viene stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione tecnica interministeriale, cui partecipa anche Unioncamere.
Per quanto riguarda le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, si evidenzia che l’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 90/2014 ha previsto in materia di turn over, a decorrere dal 2014, il rispetto del solo vincolo finanziario.
In ogni caso, il comma 4 del citato art. 3 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato operino annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 del predetto art. 3.Quindi, nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possano compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
Il suddetto art. 3, comma 1, lascia, invece, invariate le vigenti percentuali (turn over) relative alle facoltà assunzionali per gli anni dal 2014 in poi (20% per il 2014, 40% per il 2015, 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% a decorrere dal 2018), già modificate dalla legge n. 147/2013 (cfr. art. 1, commi 460, 462 e 464 legge di stabilità 2014).
Inoltre, l’art. 3, comma 3, del suddetto decreto legge n. 90 del 2014 consente, a decorrere dall’anno 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
Corre l’obbligo di segnalare, poi, a livello di procedura assunzionale, che il testo dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014, in vigore dal 2014, non menziona più espressamente l’obbligo di asseverazione delle economie da cessazione da parte del competente organo di controllo (collegio dei revisori).
In tema di assunzioni, è importante evidenziare i vincoli recentemente posti dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Infatti, in base all’art. 1, comma 425, di tale legge, il Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del medesimo articolo interessato ai processi di mobilità (ossia il personale appartenente alle città metropolitane e alle province delle regioni a statuto ordinario).
A tal fine, le summenzionate amministrazioni devono comunicare un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014.
 È importante sottolineare, a tal proposito, che nelle more del completamento del procedimento previsto dal citato comma 425 alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato (le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto dal comma medesimo sono nulle).
In tale contesto, si inserisce il successivo decreto legge n. 192/2014 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), in corso di conversione in legge, il cui articolo 1, comma 5, prevede che le risorse per le assunzioni, prorogate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) (dal budget 2010/cessazioni 2009 al budget 2013/cessazioni 2012) e del comma 2 (budget 2014/cessazioni 2013) del decreto stesso, per le quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
A livello generale, fermo restando quanto sopra illustrato, il decreto legge n. 192/2014 proroga, sino al 31 dicembre 2015, i termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti per poter procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato; in particolare, sono prorogate al suddetto termine le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche relative al budget 2008/cessazioni 2007 e budget 2009/cessazioni 2008 - art. 1, comma 1, lettera a) - ai budget 2010/cessazioni 2009 - budget 2013/cessazioni 2012 - art. 1, comma 1, lettera b) - al budget 2014/cessazioni 2013 (art. 1, comma 2).
Si segnalano, infine, le recenti norme che hanno abrogato l’istituto del trattenimento in servizio, prevedendo un regime transitorio per i trattenimenti già disposti ed in corso di svolgimento. Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, del più volte citato decreto legge n. 90/2014, prevede l’abrogazione dell’articolo 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dell’articolo 72, commi 8, 9 e 10 del decreto legge n. 112/2008 e dell’articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010. Tali disposizioni prevedevano, tra l’altro, la possibilità per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 1 del decreto legge n. 90/2014 fa salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro naturale scadenza, se aventi data anteriore. Mentre i trattenimenti in servizio disposti da ciascuna amministrazione, ma non efficaci alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, sono revocati.
Corre l’obbligo di evidenziare, inoltre, che il decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, all’articolo 2, comma 1, lettera b), nel sostituire il comma 7 dell’articolo 14 del decreto legge n. 95/2012, ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lett. a), del citato decreto legge n. 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over.
 In relazione a quanto già previsto in materia di riduzioni di dotazioni organiche dall’articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, si segnala che l’articolo 2, comma 7, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni nella legge n. 125/2013, nel fissare al 31 dicembre 2013 il termine massimo entro cui le amministrazioni destinatarie del citato articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 avrebbero dovuto presentare i connessi regolamenti di organizzazione, ha statuito il divieto di assunzione per le amministrazioni inadempienti a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto a far data dal 1° gennaio 2014.
 Per quanto riguarda gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, si rammenta che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all’articolo 1, comma 108, ha previsto che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, tali enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3691 – Capo X, denominato “Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione”. In particolare, si prevede che tali risparmi sono conseguiti prioritariamente anche attraverso (lettera. c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale.
 In ordine al ricorso al lavoro flessibile, nel richiamare quanto evidenziato nella circolare ministeriale n. 33/2011 in merito ai limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e successive modifiche, si segnala che, con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, ha introdotto ulteriori limitazioni. Tale norma ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dal richiamato articolo 9, comma 28, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, con esclusione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all’1,1 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Si precisa, inoltre, che per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione della disposizione in argomento si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 14.
 In merito ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si segnalano le ulteriori disposizioni introdotte dall’articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha modificato il decreto legislativo n. 368/2001.
 Per quanto concerne ferie, riposi e permessi si rinvia alla circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Scheda tematica G.1 della circolare 8/2015 della RGS

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