Il Sindaco di un comune in provincia di Lucca ha chiesto se le spese per linee adsl ad uso amministrativo degli istituti comprensivi e dei singoli plessi scolastici rientrino tra quelle gravanti sull’ente locale ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. 11 gennaio 1996, n. 23 (“Norme per l'edilizia scolastica”), con particolare riferimento agli oneri per l’installazione degli impianti e al pagamento dei relativi canoni.
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con il parere del 7 gennaio 2015 ha precisato che l'art. 159 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), ha elencato testualmente gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni: “Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria”.
Infine, l’art. 190, in tema di gestione e manutenzione degli edifici scolastici, ha specificato che i Comuni sono tenuti a fornire, “oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi”.
Mentre, dunque, le prime due disposizioni si riferiscono, piuttosto genericamente, agli oneri per provvedere ai “servizi” e alle “spese normali di gestione”, l’art. 190 cit. espressamente prevede l’obbligo dei Comuni di sostenere le spese per “il telefono” e, cioè, per la fornitura del servizio telefonico, nel quale deve intendersi oggi compreso l’accesso alla rete Internet mediante la tecnologia adsl.
L'art. 3 della successiva l. n. 23/1996, nel confermare l’onere dei Comuni “per le utenze telefoniche”, ha poi introdotto, rispetto alla precedente elencazione tassativa, una più lata categoria di “spese varie di ufficio” a carico dei Comuni e delle Province, per gli istituti di rispettiva competenza. In tal modo, il legislatore ha inteso riferirsi a tutte quelle voci di spesa che corrispondono ai costi ordinari di funzionamento di una scuola, fra i quali vanno annoverati gli oneri, come quelli concernenti il servizio telefonico, nel senso più sopra esposto, per il corretto svolgimento dell’attività di supporto alla didattica.
La giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, è, del resto, concorde nel ritenere, pur da diversi punti di vista, che rientrano fra le spese d’ufficio poste a carico degli enti locali tutte le spese – fra le quali non possono mancare quelle per i servizi telefonici – necessarie ad assicurare il normale funzionamento delle scuole e che la citata l. n. 23/1996 fa gravare sui comuni gli oneri, fra i quali quelli relativi alle utenze telefoniche, attinenti all'effettivo uso degli edifici scolastici.
In conclusione le spese per l’installazione e l’esercizio, negli uffici amministrativi degli istituti scolastici, della linea adsl di accesso alla rete Internet debbano considerarsi a carico degli enti locali, sia che vengano reputate rientranti nel novero delle spese per le “utenze telefoniche”, sia che vengano annoverate tra le suddette “spese varie d’ufficio”.
Spetterà ai responsabili degli uffici, secondo la disciplina vigente, la vigilanza sul corretto ed economico uso dell’accesso alla rete.
Fonte: RGS
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