Sul sito Anquap.it è stato pubblicato un interessante documento sul tema dello split payment che sarà contenuto nel numero di Pais del corrente mese di febbraio.
Il Decreto conferma che le scuole
sono soggette allo Split Payment e che il nuovo meccanismo si applica alle sole
operazioni fatturate del 1° gennaio 2015; pertanto restano escluse le fatture
emesse entro il 31 dicembre 2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita
effettuate nel 2014.
L’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto
l’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le Pubbliche
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti
da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori
d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
In base a questo meccanismo le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel Decreto MEF del 23/01/2015, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Le Istituzioni Scolastiche sono soggette al meccanismo dello Split Payment alla luce del fatto che nella relazione illustrativa al Decreto, viene confermato che lo Split Payment va applicato dalle Amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972. Si ritiene che la regola sullo Split Payment si applichi anche alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali in quanto unità locali.
E in questo senso si espresse già il MIUR (Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio) con Nota 3359 del 17 aprile 2014 affrontando il tema della fatturazione elettronica.
A quali fatture si applica lo Split Payment
L’articolo 9 del Decreto prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data.
A seguito dei citati chiarimenti del MEF, pertanto, lo Split Payment:
- non si applica alle operazioni fatturate entro il 31/12/2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del DPR 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
- si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. Pertanto: - le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del DPR 633/72;
- quelle emesse a partire dal 2015 sono invece sottoposte allo Split Payment.
Tuttavia, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, il Decreto precisa che le amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.
Obblighi per i fornitori
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del Decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 e, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale, apporre l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso Decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.
Al riguardo, nell'articolo 3 si dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini di semplificazione, nel comma 2 di detto articolo si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. Infine, in considerazione dell’alternatività delle disposizioni in attuazione con quella contenuta nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, al comma 3 dell’articolo 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell’IVA a esigibilità differita non torna più applicabile.
Sul sito di Fattura PA è stato pubblicato un Avviso che ricorda l'obbligo di esposizione in fattura dell'assoggettamento dell'operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti, con la precisazione che detta disposizione sarà esecutiva dalla data indicata che risulterà nel Decreto stesso, per come pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A partire dalla mezzanotte successiva, il formato FatturaPA permetterà l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S") tra quelli ammissibili per il campo, contenuto nel blocco informativo ”.
Modalità per il versamento dell'IVA da parte delle Amministrazioni
L’articolo 4 del Decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il
versamento dell’IVA da parte della Pubblica Amministrazione acquirente; in questo
contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della
medesima, come segue:
a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è
divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando
tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta
considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese
precedente.
Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale
e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:
a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24
Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 28 giugno 2013;
b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a dete-nere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate
ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17
del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente
all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione
del capitolo 1203.
Esclusione per i regimi speciali IVA
La scissione dei pagamenti non si applica in presenza di un regime speciale IVA
senza l’esposizione distinta dell’imposta nel documento (es. regime dei minimi, agenzie
di viaggio, IVA assolta a monte dall'Editore etc).
Il chiarimento è stato fornito
dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata, in risposta
ad alcuni quesiti aventi ad oggetto le novità introdotte dalla Legge di Stabilità
per il 2015.
In base a questo meccanismo le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel Decreto MEF del 23/01/2015, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Le Istituzioni Scolastiche sono soggette al meccanismo dello Split Payment alla luce del fatto che nella relazione illustrativa al Decreto, viene confermato che lo Split Payment va applicato dalle Amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972. Si ritiene che la regola sullo Split Payment si applichi anche alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali in quanto unità locali.
E in questo senso si espresse già il MIUR (Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio) con Nota 3359 del 17 aprile 2014 affrontando il tema della fatturazione elettronica.
A quali fatture si applica lo Split Payment
L’articolo 9 del Decreto prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data.
A seguito dei citati chiarimenti del MEF, pertanto, lo Split Payment:
- non si applica alle operazioni fatturate entro il 31/12/2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del DPR 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
- si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. Pertanto: - le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del DPR 633/72;
- quelle emesse a partire dal 2015 sono invece sottoposte allo Split Payment.
Tuttavia, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, il Decreto precisa che le amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.
Obblighi per i fornitori
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del Decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 e, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale, apporre l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso Decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.
Al riguardo, nell'articolo 3 si dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini di semplificazione, nel comma 2 di detto articolo si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. Infine, in considerazione dell’alternatività delle disposizioni in attuazione con quella contenuta nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, al comma 3 dell’articolo 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell’IVA a esigibilità differita non torna più applicabile.
Sul sito di Fattura PA è stato pubblicato un Avviso che ricorda l'obbligo di esposizione in fattura dell'assoggettamento dell'operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti, con la precisazione che detta disposizione sarà esecutiva dalla data indicata che risulterà nel Decreto stesso, per come pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A partire dalla mezzanotte successiva, il formato FatturaPA permetterà l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S") tra quelli ammissibili per il campo
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