mercoledì 22 aprile 2009

vicedirigenza al tribunale di Roma

E mail da parte della dirpubblica.

Si è tenuta il 21/04/2009, presso il Tribunale di Roma, sezione II civile, la prima udienza della causa promossa da alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia (attori principali), con intervento ad adiuvandum della Dirpubblica, contro l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN (convenuta).
La controversia ha ad oggetto l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2003, n. 356, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, che concerne la definizione della posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.
Davanti al giudice istruttore, Dott.ssa L. Scalia, è comparso, per gli attori principali e la Dirpubblica (presente il Segretario Generale, dott. Giancarlo Barra), l'Avv. Carmine Medici che ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel proprio atto di citazione. In particolare, ha chiesto l'accertamento della responsabilità civile dell'ARAN per aver omesso di convocare le organizzazioni maggiormente rappresentative per la conclusione dell'accordo di cui al ricordato articolo 1 del decreto legge n. 356/2003, al quale avrebbe dovuto far seguito, secondo quanto stabilito con l'atto di indirizzo di cui alla nota rot. n. DFP/28896/06/1.2.2.4.1. del 27 luglio 2006, l'inquadramento degli istanti nella posizione economica C3 dell'area funzionale C.
In rappresentanza del Ministero è invece comparso il Procuratore dello Stato che si è riportato alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio atto di comparsa di costituzione e risposta.
Espletate le attività preliminari, il giudice ha invitato le parti a meglio precisare le loro deduzioni circa l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale del giudice ordinario adito, sollevata dall'Agenzia convenuta.
Il Procuratore dello Stato si è nuovamente limitato a rimettersi a quanto già precisato nel proprio atto di comparsa.
L'avvocato degli istanti ha invece sottolineato come la causa petendi, attenendo a pretese risarcitorie relative al contegno omissivo tenuto dall'ARAN, non concerna in via diretta ed immediata il rapporto di lavoro che lega gli istanti stessi alla Pubblica Amministrazione; ha quindi concluso per la corretta trattazione della controversia in base al rito ordinario.
Il giudice, preso atto della rilevanza della eccezione di incompetenza prospettata in via pregiudiziale, si è riservato di verificare la fondatezza o meno di essa.
Si resta, quindi, in attesa delle decisioni dello stesso in merito.

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