mercoledì 15 aprile 2009

la soppressione della SSPA

Mentre sono all'interessantissimo corso di Statistica presso la Scuola Superiore dell'Economia e Finanza mi è venuto in mente, lo avevo studiato per il concorso, che con la legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) è stata istituita l’ “Agenzia per la Formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
Ma chi ne ha sentito parlare?
La norma prevedeva molteplici finalità della nuova Agenzia, che avrebbe contribuito all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, miglioramento della qualità delle attività formative pubbliche, garanzia di una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato, fornitura di un adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali.
Tale organismo si sarebbe qualificato quale soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dalla fine di marzo del 2007 sarebbe subentrato – nei rapporti attivi e passivi, e nei relativi diritti ed obblighi - alla “Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione” (contestualmente soppressa e le cui dotazioni finanziarie, strumentali e di personale saranno oggetto di trasferimento all’Agenzia): non solo, ma avrebbe coordinato l’attività di altre prestigiose e titolate Scuole di Formazione pubblica centrale, quali l’ “Istituto Diplomatico”, la “Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno” e la “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze”.
Queste ultime (c.d. “Strutture Autonome”), però, avrebbero mantenuto la propria autonomia organizzativa e l’inquadramento nelle rispettive organizzazioni.
Attività fondamentale dell'agenzia era quello del reclutamento e della formazione dei Dirigenti delle amministrazioni dello Stato (rimanendo escluse soltanto le procedure di reclutamento e formative riguardanti il personale delle carriere militari, dei corpi di polizia, dei segretari comunali e provinciali, unitamente a quelle dei dirigenti di enti locali solo per la eventuale formazione).
Il disposto normativo, inoltre, prevedeva un sistema di accreditamento e certificazione per tutte quelle pubbliche amministrazioni che si avvalgono, per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dall’Agenzia, proprio al fine del compimento della relativa attività di certificazione ed accreditamento.
Indubbiamente, le finalità – più o meno apertamente dichiarate – sottese a questa nuova complessiva disciplina risultavano di ampio respiro.
Il Legislatore, pur nella consueta fretta “finanziaria” annuale, questa volta aveva concepito un profondo rinnovamento nel sistema del reclutamento e della formazione della Pubblica Amministrazione (centrale) italiano.
Probabilmente le resistenze al cambiamento, sia in fase redattoria che attuativa sono state tante enon tutte errate ma continuo a rimanere esterrefatto davanti alla semplice disapplicazione da parte dello Stato delle sue stesse leggi.

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