Finalmente è stata fatta giustizia di una atto illogico del nostro Ministero .
E' pubblicata la sentenza, riporto alcuni stralci, sul ricorso n. R.g. 12214 del 2006 proposto da ABBAFATI Antonella ed altri, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro n. 7/2006/55 del 12 ottobre 2006, diramato con circolare ministeriale 6 novembre 2006 prot. n. 82581, con il quale è stata indetta la procedura di selezione nazionale per il passaggio tra le aree professionali, finalizzata alla copertura di n. 407 posti nella posizione economica C1 dell’area C, riservata al personale interno già inquadrato nelle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S, nella parte in cui pone, quale requisito di partecipazione per gli appartenenti alla categoria B3 privi di laurea la maturazione, alla data di scadenza del bando, di esperienza professionale specifica di cinque anni “riferita alla posizione economica posseduta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione” e non anche alla posizione economica precedente;
- del decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro n. 7/2006/55 del 12 ottobre 2006, diramato con circolare ministeriale 6 novembre 2006 prot. n. 82581, con il quale è stata indetta la procedura di selezione nazionale per il passaggio tra le aree professionali, finalizzata alla copertura di n. 407 posti nella posizione economica C1 dell’area C, riservata al personale interno già inquadrato nelle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S, nella parte in cui pone, quale requisito di partecipazione per gli appartenenti alla categoria B3 privi di laurea la maturazione, alla data di scadenza del bando, di esperienza professionale specifica di cinque anni “riferita alla posizione economica posseduta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione” e non anche alla posizione economica precedente;
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha nel merito va rilevato, come già chiarito in un precedente non lontano nel tempo dalla Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 1 ottobre 2007 n. 9492) che la ratio della prescrizione relativa al requisito degli anni di servizio da possedere per la partecipazione alla selezione interna per la progressione di carriera consistente nel passaggio di area va individuata nell’esperienza acquisita dal dipendente nell’area di provenienza. Sicché laddove il bando prevede un determinato numero di anni per coloro che hanno prestato servizio nella posizione economica B3 ed un maggior numero nella posizione economica B2 (ed ancora maggiore in quella B1), non può ritenersi che chi sia da poco passato dalla B2 alla B3 non possa far valere il servizio maturato nella posizione precedente.
Il significato della clausola non può essere – sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto quello della piana logicità - quello di escludere dalla selezione i dipendenti che all'atto del passaggio alla posizione superiore avevano raggiunto la anzianità di servizio prescritta per la posizione inferiore, trattandosi di un requisito che, una volta maturato, non viene meno per effetto del passaggio alla posizione superiore.
Diversamente opinando si perverrebbe alla “imbarazzante” conseguenza che un dipendente che può vantare una anzianità di oltre nove anni nella posizione economica B1 sia ammesso a partecipare mentre chi, già in possesso di una esperienza di oltre sette anni nella posizione economica B2 (e quindi già per tale ragione legittimato a partecipare alla selezione secondo quanto indicato nel bando qui in esame), non possa aspirare al passaggio di area nella posizione economica C1 solo perché nel frattempo è transitato nella posizione economica B3, ma non vi è rimasto per un tempo tanto lungo da fargli raggiungere l’anzianità quinquennale per come richiesto dal bando.
Del resto la lettera sia del summenzionato allegato A del CCNL sia del bando, testualmente, non escludono che l’esperienza maturata nella posizione economica precedente ed utile (di per sé) a ritener provato il possesso di uno dei requisiti di anzianità contemplati dal bando non possa essere cumulata con quella acquisita nella posizione economica superiore, sempre che l’anzianità nella posizione economica inferiore sia temporalmente corrispondente a quella che il bando pretende che ciascun aspirante possa vantare (vale a dire, nove anni nella posizione B1 e sette nella posizione B2).
Tale interpretazione risulta necessaria ai fini del rispetto dei canoni di razionalità e di buona amministrazione, nonché della parità di trattamento tra i dipendenti dell'Amministrazione, venendosi altrimenti a creare un'illogica disparità tra il personale già B2 transitato a B3 dopo aver maturato l'anzianità minima di 7 anni ed il personale che sia rimasto B2, a danno della prima categoria, il cui passaggio alla posizione superiore non può certamente risolversi in una deminutio rispetto agli altri colleghi, non potendo peraltro il dipendente transitato dalla posizione B2 alla B3 presagire che sarebbe stata bandita di lì a poco una selezione per interni per passaggio di area e quindi rinunciare al passaggio all’interno della stessa categoria per aspirare di lì a breve ad un, sicuramente, più vantaggioso passaggio di area (in argomento si veda anche il recente avviso espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2008 n. 627 decidendo nei sensi di cui qui in motivazione un caso del tutto identico).
In ragione delle suesposte osservazioni deve, conseguentemente, ritenersi che i ricorrenti possedevano il requisito di anzianità prescritto dal bando per partecipare, come maturato nella posizione economica B2 e non neutralizzato dal passaggio nelle more intervenuto nella posizione B3, trovando, dunque, conferma l'interpretazione già affermata dalla Sezione in sede di provvedimento cautelare, seppur non confermata in sede di appello.
L’interpretazione del bando nei termini di cui sopra travolge, rendendolo illegittimo per patologia derivata, il provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla selezione.
Il significato della clausola non può essere – sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto quello della piana logicità - quello di escludere dalla selezione i dipendenti che all'atto del passaggio alla posizione superiore avevano raggiunto la anzianità di servizio prescritta per la posizione inferiore, trattandosi di un requisito che, una volta maturato, non viene meno per effetto del passaggio alla posizione superiore.
Diversamente opinando si perverrebbe alla “imbarazzante” conseguenza che un dipendente che può vantare una anzianità di oltre nove anni nella posizione economica B1 sia ammesso a partecipare mentre chi, già in possesso di una esperienza di oltre sette anni nella posizione economica B2 (e quindi già per tale ragione legittimato a partecipare alla selezione secondo quanto indicato nel bando qui in esame), non possa aspirare al passaggio di area nella posizione economica C1 solo perché nel frattempo è transitato nella posizione economica B3, ma non vi è rimasto per un tempo tanto lungo da fargli raggiungere l’anzianità quinquennale per come richiesto dal bando.
Del resto la lettera sia del summenzionato allegato A del CCNL sia del bando, testualmente, non escludono che l’esperienza maturata nella posizione economica precedente ed utile (di per sé) a ritener provato il possesso di uno dei requisiti di anzianità contemplati dal bando non possa essere cumulata con quella acquisita nella posizione economica superiore, sempre che l’anzianità nella posizione economica inferiore sia temporalmente corrispondente a quella che il bando pretende che ciascun aspirante possa vantare (vale a dire, nove anni nella posizione B1 e sette nella posizione B2).
Tale interpretazione risulta necessaria ai fini del rispetto dei canoni di razionalità e di buona amministrazione, nonché della parità di trattamento tra i dipendenti dell'Amministrazione, venendosi altrimenti a creare un'illogica disparità tra il personale già B2 transitato a B3 dopo aver maturato l'anzianità minima di 7 anni ed il personale che sia rimasto B2, a danno della prima categoria, il cui passaggio alla posizione superiore non può certamente risolversi in una deminutio rispetto agli altri colleghi, non potendo peraltro il dipendente transitato dalla posizione B2 alla B3 presagire che sarebbe stata bandita di lì a poco una selezione per interni per passaggio di area e quindi rinunciare al passaggio all’interno della stessa categoria per aspirare di lì a breve ad un, sicuramente, più vantaggioso passaggio di area (in argomento si veda anche il recente avviso espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2008 n. 627 decidendo nei sensi di cui qui in motivazione un caso del tutto identico).
In ragione delle suesposte osservazioni deve, conseguentemente, ritenersi che i ricorrenti possedevano il requisito di anzianità prescritto dal bando per partecipare, come maturato nella posizione economica B2 e non neutralizzato dal passaggio nelle more intervenuto nella posizione B3, trovando, dunque, conferma l'interpretazione già affermata dalla Sezione in sede di provvedimento cautelare, seppur non confermata in sede di appello.
L’interpretazione del bando nei termini di cui sopra travolge, rendendolo illegittimo per patologia derivata, il provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla selezione.
Per questi motivi
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 16 aprile 2008 e dell’8 ottobre 2008.
Il Presidente Il relatore ed estensore
Luigi Tosti Stefano Toschei
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 16 aprile 2008 e dell’8 ottobre 2008.
Il Presidente Il relatore ed estensore
Luigi Tosti Stefano Toschei
5 commenti:
....ma l'Amministrazione non potrebbe sanare il provvedimento facendo partecipare i riccorrenti alle medesime prove effettuate dagli ammessi (nat.te con nuove domande)? E' sottointeso che a seconda dei punteggi ottenuti potrebbero passare avanti a chi ha gia passato le prime due prove escludendolo dalla gratuatoria attuale.
Non credo che la tua proposta sia praticabile. Comunque il TAR ha annullato la procedura quindi non ha previsto nessuna possibilità alternativa. So che l'Amministrazione tramite l'Avvocatura Generale dello Stato sta preparando il ricorso ma non credo che ci siano molte speranze. Vorrei evidenziare due cose:1) i vizi logici erano veramente palesi; 2)sono stati già spese molte risorse pubbliche e a mio parere chi ha sbagliato (Del Bufalo in primis) dovrebbe pagare!!
ma del ricorso del 10/12 si sa qualcosa?
grazie
Al momento non ci sono altre notizie riguardo gli altri ricorsi pendenti sulla procedura, sui quali era attesa decisione cumulativa il 10 dicembre.
E' passato 1 altro mese, dunque, senza sapere niente di niente.
Quanta amarezza...
Uno dei ricorsi è stato notificato il 17 dicembre all'Amministrazione che insieme all'Avvocatura sta preparando il ricorso. Contestualmente la correzione degli elaborati continua.
Comunque condivido il generale senso di amarezza per un'Amministrazione che non ha nessun riguardo per le leggi e dei propri dipendenti.
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