mercoledì 19 novembre 2008

Ecco dove finisce la vicedirigenza!

Vi riporto alcune proposte di modifica al DDl n.847 in discussione al Parlamento
Proposta di modifica n. 3.301 al DDL n. 847
3.301 (testo 2)
VIZZINI, relatore
APPROVATO
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;"

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera d), autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Proposta di modifica n. 6.0.200 al DDL n. 847
VIZZINI, RELATORE
APPROVATO
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)
1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo.
Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta istituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. (tutti le sentenze ancora non passate in giudicato si vanno a far benedire!)
Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

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