lunedì 24 novembre 2008

Collegato lavoro al Senato

Riporto gli articoli che ci riguardano del disegno di legge Lavoro, approvato dalla camera il 28 ottobre 2008 è passato ora all'esame del Senato, dove è stato assegnato in sede referente alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro (atto Senato 1167).
Aspettativa per dipendenti pubblici (articolo 13).
Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.
Collaborazioni autonome nella Pubblica amministrazione (articolo 15). Ampliata la casistica del conferimento di incarichi esterni a soggetti privi di "comprovata specializzazione universitaria". La deroga è possibile, oltre che nei casi già previsti dalla norma vigente, anche in caso di stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da: soggetti che operino nel campo dell'attività informatica; soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca; soggetti che operino per i servizi di orientamento al lavoro, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro. Gli incarichi possono essere conferiti anche mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che con contratti d'opera di natura occasionale.
Concorsi nella Pubblica amministrazione (articolo 6).
Modifiche all'articolo 35 del Dlgs 165/2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Viene stabilito il principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall'esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale devono tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica. Obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale. Obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno 5 anni, e considera titolo di preferenza nelle procedure la permanenza in sedi carenti di organico. Viene portata dagli attuali 3 ai 4 anni la vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici. La residenza può costituire, a certe condizioni, requisito ai fini del concorso.
Contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito (articolo12).
Al personale trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della riforma della struttura governativa effettuata nel 2006, si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.
Delega per congedi, aspettative e permessi (articolo 17).
Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori dipendenti, pubblici e privati. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia; l'indicazione esplicita delle norme abrogate; il riordino delle tipologie degli istituti; la razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefici e della documentazione da presentare (il principio relativo alla documentazione è posto con particolare riferimento alle fattispecie in cui rientrino soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico).
Dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico (articolo 16).
Per la risoluzione, da parte della pubblica amministrazione, del rapporto di lavoro con un dipendente che abbia conseguito la massima anzianità contributiva di 40 anni, utile ai fini del calcolo della pensione, si prevede che l'amministrazione medesima possa: corrispondere al soggetto, qualora appartenente al personale dirigenziale, un'indennità sostitutiva del preavviso di sei mesi (preavviso altrimenti necessario ai fini della risoluzione suddetta); conferire al soggetto (sempre se dirigente) un incarico, in conformità alla disciplina prevista per i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali. In tutti e due i casi si deve rendere indisponibile un posto di funzione dirigenziale per la spesa equivalente. La risoluzione può riguardare anche i soggetti per i quali sia stato già adottato, secondo la disciplina sui trattenimenti in servizio previgente o transitoria (rispetto a quella nuova a regime), il trattenimento oltre il limite di età per il collocamento a riposo. La presente disciplina sulla risoluzione non si applica ai magistrati e ai professori universitari. Per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione saranno definiti, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Incarichi dirigenziali (articolo 10).
Devono essere applicate le limitazioni percentuali previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nell'ottica del riparto degli incarichi stessi fra dirigenti "interni" ed "esterni". La precisazione viene fornita in forma di interpretazione autentica dell'articolo 19, commi da 4 a 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia prestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 9).
I dirigenti di seconda fascia "prestati" alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia qualora sia stato ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L'innovazione vale per gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dopo l'entrata in vigore del testo in esame.
Part time nel pubblico impiego (articolo 11).
In sede di prima applicazione della nuova disciplina relativa al part time nel pubblico impiego, introdotta dal decreto legge 112/2008, le pubbliche amministrazioni possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 112.

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