giovedì 8 novembre 2012

Progressioni orizzontali: pronti, molto attenti e via!

dal sito http://www.gianlucabertagna.it 

Qualche settimana fa ho pubblicato su Personale News la mia opinione sulle cosiddette “Progressioni orizzontali con effetti giuridici, ma non economici”. 

La Corte dei conti, Sezioni riunite, con la Deliberazione n. 27/2012  ha ribadito un orientamento già consolidato, del tutto contrario al mio parere. Nel pieno rispetto delle motivazioni addotte, mi permetto di non cambiare idea. Per chi non fosse abbonato a Personale News, trovate tutto di seguito. 

SONO DAVVERO PROGRESSIONI? di Gianluca Bertagna 

 Prendo spunto da una recente deliberazione della Corte dei conti della Lombardia (la n. 414/2012/PAR) per parlare ancora una volta delle progressioni orizzontali “giuridiche, ma non economiche” nel triennio 2011-2013.

Ammetto che la cosa non mi ha dato pace fin da quando l’ho sentita pronunciare la prima volta; oggi, che si rincorrono interpretazioni sempre più “strane” rimango ancor più di stucco. Mi permettete di partire dalla norma? Cioè, dico, è ancora possibile iniziare un approfondimento di una questione dal testo normativo e non da un parere, una circolare o un commento? 

Ci provo.

L’articolo 9, comma 21 del Dl n. 78/2010 afferma: per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 

Leggo attentamente “Progressioni di carriera”. Mi ricordo qualcosa. Ah, sì. 

La Riforma Brunetta, il D.lgs. 150/2009. 
Articolo 23. Progressioni Economiche. 
Articolo 24. Progressioni di Carriera 

Allora: una cosa sono le progressioni di carriera e una cosa sono le progressioni economiche. E mi chiedo: come si fa a dire che si possono fare progressioni orizzontali ai fini esclusivamente giuridici, visto che l’art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010 prevede espressamente “progressioni di carriera”? 

Vuoi vedere che sarà quel “comunque denominate” a trarre in inganno? 
 E se invece fosse che “comunque denominate” faccia riferimento a: progressioni verticali, interne, tra le categorie, ecc. ecc.? 
Io penso che a volte il legislatore sia meno disattento di quanto vogliamo farci credere. Se scrive progressioni di carriera è perché magari sa che non avrebbe senso fare una progressione “economica” che vale solo giuridicamente, ma non economicamente. 
E non vale nemmeno per il calcolo del trattamento pensionistico, come, opportunamente, ci ha spiegato l’INPDAP. Punto. Finita lì. Perché dobbiamo sempre cercarci dei ragionamenti in quello che è chiaramente scritto? 
Che poi dico: ma voi ce la fate a fare una progressione ECONOMICA che vale solo GIURIDICAMENTE, ma non ECONOMICAMENTE? 

Se è economica, è economica, punto. Il mondo è strano, soprattutto quando la tesi delle progressioni economiche solo giuridiche è avvallata dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato. 
Si legge nella circolare n. 12/2011: Si precisa che l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categoria. Adoro quando le circolari sono così decise nel dire le cose: si precisa, è così! Cavolo! 
Glielo avevo detto a legislatore che doveva precisare meglio, ma, visto che non l’ha fatto, provvedo io. Quindi è così che si dive intendere. 

Ma poi viene il bello. Perché il tutto funziona così. 

Si costituisce il fondo (che non può essere superiore al 2010) e si decide come destinare le risorse. Se si decide di fare nuove progressioni orizzontali per i dipendenti, siccome valgono solo giuridicamente, queste non si possono pagare e si pagheranno solo a gennaio 2014 (forse!) ma senza effetti retroattivi. Quindi, dal fondo non si prelevano dei soldi, ma… attenzione bene!!!… non si possono neppure spendere per altro! Insomma, se si fanno quelle cose lì delle progressioni economiche, ma solo giuridiche e non economiche, si stabilisce quanto sarebbero costate, ma siccome non costano niente, i soldi teorici non si possono spendere per altre cose. 

La morale sarebbe questa, in conclusione. 

I “presunti” beneficiari delle progressioni non percepiscono nulla. Tutti gli altri dipendenti (non beneficiari delle progressioni) si ritroveranno un fondo decurtato del costo delle progressioni “virtuali”. Un successone, no? La conferma è appunto arrivata dalla Corte dei conti della Lombardia con la Deliberazione n. 414/2012/PAR che recita: “non è possibile utilizzare, per gli istituti finanziabili con la parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata, la componente delle risorse stabili del fondo già accantonate nel triennio per progressioni c.d. orizzontali (e non utilizzate). Nello stesso senso si era orientata, in precedenza, la Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12 del 15.04.2011, richiamata dalla medesima Amministrazione istante. Orbene, pur in mancanza di preclusioni di dettaglio di fonte legale, la Sezione ritiene condivisibile siffatta conclusione, alla luce delle ragioni di sana e prudente gestione finanziaria, nonché di corretta programmazione degli equilibri di bilancio, sottese a tali approdi ermeneutici, valorizzando – altresì – un’interpretazione sistematica e teleologica del dato legale di contenimento della spesa di personale. Ne deriva che l’utilizzo delle risorse stabili del fondo già accantonate per le progressioni c.d. orizzontali (e non utilizzate) trova un limite, oltre che nel blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, disposto dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, soprattutto nella ratio generale che accompagna l’intervento normativo nel suo insieme (cfr. … Corte dei Conti. Sez. Liguria n. 89/2012)” .

E allora? Perché mai uno dovrebbe fare le progressioni orizzontali a valenza solo giuridica e non economica se: 
- non si prendono soldi fino al 2014; 
- non si possono spendere i relativi soldi del fondo in questo triennio???? 

Risposta: perché almeno, in questo modo, i dipendenti possono superare la questione dei “due anni nella posizione economica precedente” vincolante per una nuova progressione orizzontale. Quindi, teoricamente, un soggetto potrebbe avere un passaggio: - C1-C2 con decorrenza 1.1.2011 (pagata solo dal 2014) - C2-C3 con decorrenza 1.1.2013 (pagata solo dal 2014) - C3-C4 con decorrenza 1.1.2015. Et voilà. 

Ma a questo punto mi chiedo: cosa accadrà mai al fondo degli anni successivi??? 

Quale revisore apporrebbe il suo visto in merito alla compatibilità dei costi? Risposta: tu ti preoccupi troppo!! Ok, chiedo scusa. Un’ultima domanda: perché bisogna sempre essere rigidi da una parte e trovare scorciatoie dall’altra? Perché non si ha mai il coraggio di dire le cose più semplici, invece, che farle così complicate?


Nessun commento: