lunedì 5 novembre 2012

Circolare relativa alla tesoreria unica per le scuole

Circolare n. 32 del 31 ottobre 2012

L’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica. 
 In sintesi, l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica comporta l’obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d’Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa. 
Il cassiere, peraltro, mantiene un ruolo fondamentale per la gestione contabile, in quanto continua a svolgere il servizio di cassa (operazioni di riscossione e pagamento) per conto delle istituzioni scolastiche e intrattiene il rapporto con la Banca d’Italia presso la quale sono depositate le liquidità degli istituti stessi. Il rapporto cassiere\Banca d’Italia avviene sulla base di procedure telematiche standardizzate e ormai consolidate. 
La presente circolare si pone l’obiettivo di chiarire la portata dell’innovazione introdotta con l’assoggettamento alla tesoreria unica delle istituzioni scolastiche, per le quali questo sistema rappresenta un elemento di assoluta novità, e di fornire le informazioni necessarie per un’applicazione uniforme sul territorio.


1) Quadro normativo 
Il quadro normativo di tesoreria unica in cui le istituzioni scolastiche si troveranno a operare è composto dai commi 33 e 34 del citato articolo 7 e dalla normativa che regolamenta il sistema di tesoreria unica, con particolare riferimento alla legge n. 720\1984 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2009. 
L’articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica, prevedendo in particolare: 
a) l’inserimento delle stesse istituzioni nella tabella A allegata alla legge n. 720/1984, precisando lo specifico regime di tesoreria unica adottato e individuando l’ambito soggettivo di applicazione della norma che si estende a tutti gli istituti scolastici e alle istituzioni educative (convitti ed educandati) statali sul territorio nazionale (comma 33); 
b) la decorrenza dell’assoggettamento a partire dal 12 novembre 2012, data alla quale i cassieri delle istituzioni scolastiche debbono effettuare il versamento delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale (comma 34); da quella stessa data sono di fatto applicati compiutamente i meccanismi del sistema di tesoreria unica; 
c) il rinvio all’articolo 35, comma 9, del decreto legge n. 1/2012, ove applicabile, nella parte che stabilisce lo smobilizzo di investimenti finanziari in titoli, con l’eccezione di quelli in titoli di Stato italiani (comma 34). 
La legge 29 ottobre 1984, n. 720 ha istituito il sistema di tesoreria unica e contiene le norme di principio che caratterizzano la cd. tesoreria unica tradizionale, nel regime che sarà applicato alle istituzioni scolastiche. I principi fondamentali contenuti nella legge n. 720 riguardano: 
a) l’obbligo di depositare tutte le liquidità degli enti su contabilità speciali aperte presso le tesorerie della Banca d’Italia; 
b) il mantenimento per gli enti della piena e immediata disponibilità delle risorse depositate presso la tesoreria statale; 
c) la distinzione delle liquidità in risorse proprie e altre risorse da accreditare rispettivamente sui sottoconti fruttiferi e infruttiferi delle contabilità speciali; 
d) la determinazione del tasso d’interesse da riconoscere sulle somme depositate sui sottoconti fruttiferi; 
e) il regime dei pignoramenti. 

Infine il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2009 disciplina il regolamento telematico dei rapporti tra i tesorieri\cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica e la tesoreria statale e la relativa operatività, confermando il ruolo dei tesorieri\cassieri che svolgono una funzione di intermediazione operativa tra gli enti e la tesoreria statale. 

2) Ambito soggettivo 
In base all’articolo 7, comma 33, del citato decreto legge n. 95/2012 sono destinatarie della norma e quindi assoggettate al sistema di tesoreria unica le “istituzioni scolastiche ed educative statali”. 
 Sono pertanto da considerare escluse dall’ambito di applicazione della norma le scuole pubbliche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, non essendo scuole statali. Sono esclusi altresì gli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM). 
Per quanto riguarda le istituzioni educative si fa riferimento ai Convitti nazionali e agli Educandati femminili dello Stato, di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo n. 297/1994, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e conseguentemente assoggettabili al sistema di tesoreria unica. 
 Un aspetto particolare riguarda i convitti e le aziende agrarie/speciali annessi alle istituzioni scolastiche e pertanto non dotati di una distinta personalità giuridica. In questo caso sono le istituzioni scolastiche a essere assoggettate al sistema di tesoreria unica e la gestione della liquidità del convitto/azienda viene svolta cumulativamente con quella dell’istituzione scolastica, attraverso un’unica contabilità speciale di tesoreria unica, pur mantenendo, a livello di contabilità interna, la necessaria separazione contabile delle due gestioni. 
Nel caso in cui le aziende agrarie/speciali abbiano uno specifico conto per il servizio di cassa dell’azienda (si veda al riguardo l’articolo 20 del decreto interministeriale n. 44/2001), distinto da quello dell’istituzione scolastica cui sono annesse, il cassiere dovrà gestire anche le riscossioni e i pagamenti dell’azienda sull’unica contabilità speciale aperta presso la Banca d’Italia e intestata all’istituzione scolastica; sotto il profilo operativo questa unità di gestione della liquidità conseguente all’applicazione delle regole della tesoreria unica si traduce nell’esigenza di unificare il conto dell’istituzione scolastica con quello dell’azienda. 

3) Apertura delle contabilità speciali e attivazione del sistema di TU 
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dispone d’ufficio entro il 31 ottobre 2012 l’apertura delle contabilità speciali intestate alle istituzioni scolastiche ed educative, i cui elenchi sono stati forniti dal Ministero dell’Istruzione, per rendere operativo il loro inserimento in tesoreria unica. 
L’elenco delle contabilità aperte, con i dati identificativi degli istituti, è pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) e dello stesso Ministero dell’Istruzione (www.istrtuzione.it). Gli elenchi utilizzati tengono conto delle variazioni che nascono dalle nuove istituzioni e dalle operazioni di dimensionamento con decorrenza 1° settembre 2012. 
Per future variazioni che dovessero intervenire (nuove istituzioni, chiusura di istituti, accorpamenti etc.) il Ministero dell’Istruzione provvederà a inviare periodicamente i relativi elenchi alla Ragioneria generale. 
In sede di prima applicazione spetta a ogni singola istituzione scolastica comunicare all’istituto con cui intrattengono il servizio di cassa il proprio codice di contabilità speciale, in tempo utile per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d’Italia. 
Come previsto dal comma 34 del citato articolo 7 il versamento delle disponibilità liquide delle istituzioni scolastiche a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposto dai cassieri, deve essere effettuato sul sottoconto infruttifero alla data del 12 novembre 2012. 
Sotto il profilo operativo, per consentire che i versamenti pervengano alla tesoreria statale alla prevista data del 12 novembre, è necessario che l’operazione sia disposta dal cassiere entro il giorno lavorativo precedente (9 novembre), tenuto conto dei tempi di regolazione previsti dal protocollo d’intesa stipulato tra la Banca d’Italia e l’Associazione bancaria italiana, di cui all’articolo 5, comma 11, del citato D.M. 4 agosto 2009. Successivamente alla data del 12 novembre dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica tradizionale, che si vanno a illustrare di seguito. Si precisa che dovranno essere riversate presso le Tesorerie anche somme eventualmente accantonate a fronte di atti di pignoramento, fermo restando che i pignoramenti nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative statali continueranno a essere notificati presso i cassieri, ai sensi dell’articolo 1-bis della legge n. 720/1984. 

4) Regime delle entrate 
Come precedentemente accennato, con il regime di tesoreria unica le entrate si distinguono in entrate proprie, cioè di fatto entrate provenienti dal settore privato, da versare sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, e altre entrate che vengono accreditate sul sottoconto infruttifero. Tenuto conto delle diverse tipologie di entrate che riguardano le istituzioni scolastiche si rappresenta quanto segue: 
1. I finanziamenti statali, erogati dal Ministero dell’istruzione ed eventualmente da altre amministrazioni statali, sono disposti con titoli di spesa da accreditare direttamente sul sottoconto infruttifero; 
2. I finanziamenti provenienti da regioni, enti locali ed eventualmente da altri enti inseriti nella tabella A allegata alla legge n. 720/1984 sono trasferiti con operazioni di girofondi, da accreditare sul sottoconto infruttifero. Gli enti locali che a vario titolo non sono assoggettati al regime di tesoreria unica (es. gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia) dispongono i propri finanziamenti agli istituti scolastici con accreditamento sui conti correnti bancari degli istituti stessi; il relativo riversamento presso la Banca d’Italia è disposto sul sottoconto infruttifero; 
3. I finanziamenti comunitari, compresa la quota di cofinanziamento nazionale, sono accreditati sul sottoconto infruttifero; 
4. I contributi da privati e i proventi delle gestioni economiche sono riscossi tramite il cassiere bancario e riversati sul sottoconto fruttifero; 
5. Gli eventuali mutui e prestiti stipulati dagli istituti scolastici sono depositati sul sottoconto infruttifero qualora assistiti da contributo/garanzia statale, sul sottoconto fruttifero negli altri casi. Per le entrate accreditate direttamente presso il cassiere le istituzioni scolastiche dovranno fornire allo stesso l’indicazione per il riversamento sul sottoconto fruttifero o su quello infruttifero. 
Si richiama l’attenzione dei cassieri sulla necessità di prestare particolare attenzione all’atto del versamento alla corretta imputazione delle somme al pertinente sottoconto della contabilità speciale, tenuto conto che, ai sensi del D.M. 4 agosto 2009, eventuali rettifiche alle operazioni effettuate richiedono una procedura laboriosa e non possono che essere disposte a data corrente.

5) Investimenti in titoli e depositi su conti correnti postali 
Il regime di tesoreria unica prevede l’accentramento presso la tesoreria statale di tutte le disponibilità liquide e, conseguentemente, il divieto di investire in prodotti finanziari le somme eccedenti le esigenze della gestione ordinaria. Ne consegue che gli eventuali titoli detenuti dalle istituzioni scolastiche debbono essere smobilizzati, eccezion fatta per gli investimenti finanziari in titoli dello Stato italiano (riferimento all’articolo 35, comma 9, del decreto legge n. 1/2012). 
Sulla base del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 aprile 2012 – emanato ai sensi del citato articolo 35, comma 9 - sono inoltre esclusi dallo smobilizzo i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale, nonché eventuali valori mobiliari posseduti dalle istituzioni scolastiche e provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito. Non essendo stato previsto normativamente un termine per lo smobilizzo dei titoli, si ritiene che le istituzioni scolastiche debbano provvedervi entro il 31 dicembre 2012. 
Qualora gli istituti scolastici siano titolari di conti correnti postali, destinati in genere ad accogliere versamenti a vario titolo di contributi da parte delle famiglie, possono continuare a utilizzare questo strumento, con l’obbligo di riversare le risorse presenti sui conti correnti postali presso il cassiere con cadenza almeno quindicinale. 

6) Modalità di disposizione dei pagamenti 
Per quanto riguarda i pagamenti, l’assoggettamento alla tesoreria unica non modifica l’operatività delle singole istituzioni scolastiche, che continuano a inviare i titoli di spesa emessi con le procedure ordinarie al proprio cassiere. 
È il cassiere a eseguire i pagamenti con le procedure previste dall’articolo 3 del citato D.M. 4 agosto 2009. Si reputa opportuno sottolineare che per i pagamenti a favore di altri istituti ed enti assoggettati al sistema di tesoreria unica e inseriti nella tabella A allegata alla legge n. 720, la regola generale prevede che detti pagamenti siano effettuati con la procedura del girofondi tra conti di tesoreria (e non con il bonifico). Peraltro nel caso in cui gli istituti si trovino a pagare tributi (diversi da quelli per i quali viene utilizzato il mod. F24 EP), diritti, tariffe sulla base di procedure generali definite dall’ente creditore (es. il comune), che si rivolgono a una pluralità di soggetti, sia pubblici che privati e prevedono modalità di versamento diverse (es. versamento su conto corrente postale), si ritiene che l’obbligo di girofondi possa essere derogato. 
Sul sito Internet di questa Ragioneria generale dello Stato, nella sezione “Tesoreria statale” è presente l’elenco di tutti gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica, con l’indicazione della relativa contabilità speciale. 
Per i pagamenti di imposte, ritenute fiscali, IRAP, contributi previdenziali e assistenziali le istituzioni scolastiche hanno utilizzato fino a oggi il mod. F24, con addebito sul conto corrente presso il proprio cassiere (si vedano le circolari RGS 41/2007 e 9/2008). L’inserimento delle istituzioni scolastiche nella tabella A allegata alla legge 720 comporta l’obbligo e la necessità che gli stessi pagamenti siano effettuati facendo ricorso all’apposita procedura telematica che si avvale del mod. F24 EP. 
A questo riguardo, nel richiamare le indicazioni a suo tempo fornite dallo scrivente con la circolare RGS 37/2007, tenuto conto che l’addebito per il pagamento delle imposte viene effettuato direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria unica, è necessario che gli istituti garantiscano la presenza sulle contabilità speciali di disponibilità sufficienti per la data di esecuzione del versamento. 
Considerato peraltro che il comma 38 dell’articolo 7 dello stesso decreto legge n. 95/2012 ha previsto l’utilizzo della procedura del “cedolino unico” anche per il pagamento delle competenze dei supplenti brevi, si ritiene che i versamenti in questione saranno di carattere residuale. 
Nell’allegato 1 alla presente circolare sono riportate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate per l’utilizzo del mod. F24 EP e l’elenco dei codici tributo maggiormente ricorrenti. Resta inteso che i titoli di spesa, siano essi cartacei o telematici (OIL), debbono indicare chiaramente la modalità di esecuzione del pagamento (bonifico, girofondi, versamento all’Erario), con l’indicazione degli estremi di destinazione dello stesso: 
  • IBAN del conto del beneficiario per il bonifico
  • Numero del conto di tesoreria e sezione di tesoreria per i pagamenti tramite girofondi 
  • Capo, capitolo e articolo per i versamenti da effettuare in entrata del bilancio statale. 


7) Rendicontazione 
Per consentire alle istituzioni scolastiche di eseguire controlli e verifiche sulla gestione della contabilità speciale di tesoreria unica, le stesse ricevono mensilmente dalla tesoreria della Banca d’Italia territorialmente competente il mod. 56 T. contenente i movimenti delle entrate e delle uscite e i saldi del relativo conto di tesoreria unica. 

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Eventuali richieste di chiarimenti sugli aspetti attuativi della norma e sulla operatività del sistema potranno essere indirizzate alla seguente casella di posta elettronica dgbilancio.ufficio2@istruzione.it. Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

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