Resterà anonimo il dipendente pubblico che denuncia illeciti, almeno nella maggior parte dei casi.
Lo prevede l'articolo 1 comma 51 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n.265 del 13 novembre 2012 e in vigore dal 28 novembre), limitando l'accesso al testo della denunzia. Ma il contenuto, e soprattutto la firma, diventeranno noti se il denunciato inizia un giudizio per calunnia o diffamazione, oppure se chiede il risarcimento dei danni da reato.
Nel pubblico impiego sono frequenti le segnalazioni interne, ma se ma se anonime, ne è difficile l'utilizzo (articolo 333 del Codice di procedura penale).
Articolo di Maria Teresa Farina e Guglielmo Saporito - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/OtT8I
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