mercoledì 23 febbraio 2011

Procedure passaggio dei beni delle DTEF

Riepilogo delle procedure di gestione dei consegnatari

I consegnatari delle DTEF dovranno provvedere al trasferimento, in capo ai consegnatari delle RTS, dei beni risultanti dalle loro scritture contabili, predisponendo l’apposito «modello 130 P.G.S» laddove questi siano iscritti in inventario od il «buono di movimentazione dei beni durevoli» qualora gli stessi siano stati caricati nel registro dei beni durevoli.
Nel caso in cui i consegnatari della DTEF e della RTS, rispettivamente cedente e cessionario dei beni, utilizzino l’applicativo GE.CO., dovranno necessariamente avvalersi della procedura automatica prevista dal predetto applicativo e denominata «trasferimento dei beni tra uffici».
Per quanto riguarda i beni per i quali le RTS avranno espresso formalmente un motivato rifiuto alla ricezione ma che risulteranno di interesse per l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sarà possibile pianificarne il trasferimento redigendo apposito verbale, corredato del buono di scarico, da sottoscriversi da parte dei Direttori delle DTEF e dai responsabili dell’A.A.M.S., così come previsto dall’art. 13 comma 2 del D.P.R. 254 del 2002. Nel suddetto verbale dovrà essere riportata l’autorizzazione del titolare del Centro di responsabilità del DAG, da richiedersi per il tramite dell’Uff. VII DCLA. che ha consentito, per motivi di efficienza, economicità ed efficacia l’espletamento di tale procedura, nonché il rifiuto motivato della RTS a ricevere tali beni.
Per quanto riguarda i beni che rimarranno in carico ai consegnatari delle DTEF una volta completati i passaggi sopra descritti, dovrà provvedersi secondo quanto dettato dalle disposizioni dell’art. 14 del D.P.R. 254 del 2002.
Da ultimo, non appare superfluo ricordare che i timbri ufficiali, i suggelli, i conii, i pinzoni ecc. che saranno oggetto di dismissione dovranno essere consegnati agli Archivi di Stato per la conservazione, ovvero all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la deformazione. Il loro discarico potrà avvenire solo dopo che le suddette strutture ne avranno formalmente dichiarato la ricezione; tale dichiarazione, infatti, costituirà il documento giustificativo da allegare al buono di scarico.

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