giovedì 17 febbraio 2011

Nuovi standard vincolanti per la Pa centrale


Dal 2011 al 2013 il rischio per i dipendenti pubblici era quello di vedere il loro trattamento economico ridotto per due ragioni: una legata alla manovra di Tremonti, che congela gli stipendi e riduce i fondi per il trattamento accessorio; l'altra all'applicazione delle fasce di merito (articolo 19 della riforma Brunetta) quantomeno per quei dipendenti che non si collocano nella prima fascia dell'eccellenza.
Questa seconda riduzione sembra scongiurata dall'intesa del 4 febbraio tra governo e sindacati che prevede di applicare gli effetti delle fasce di merito soltanto dove siano presenti risorse aggiuntive.
L'intesa fornisce indirizzi a ministeri, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca e università affinché utilizzino le attuali risorse destinate alla contrattazione integrativa secondo i precedenti criteri di ripartizione, riconoscendo al trattamento economico accessorio attuale la valenza di integrazione, in ragione del suo consolidarsi negli anni, fermo restando il divieto della distribuzione a pioggia.
Gli effetti della valutazione del personale e dell'individuazione delle tre fasce di merito si avranno soltanto utilizzando le risorse aggiuntive, frutto di risparmi di spesa realizzati, il cui ammontare sarà individuato con decreto interministeriale (Tremonti-Brunetta).
Rimangono salvi gli effetti delle fasce di meritocrazia per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle risorse, le progressioni economiche e di carriera.
Accanto alle risorse che l'articolo 61 del Dl 112/2008 prevede per le suddette amministrazioni, ci sono poi altre risorse aggiuntive che le amministrazioni potrebbero ricavare applicando l'articolo 27 (premio di efficienza) della riforma Brunetta secondo cui una quota fino al 30% dei risparmi derivanti da processi di riorganizzazione è destinata a premiare, fino a due terzi, il personale coinvolto nei processi e, per la parte residua, a incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
Gli indirizzi di salvaguardia delle retribuzioni e di applicazione transitoria, solo ai fini economici, delle fasce di merito con utilizzo delle risorse aggiuntive, possono essere mutuati dalle altre amministrazioni, quali regioni ed enti territoriali.
Si tratta, per queste, di individuare la fonte delle risorse aggiuntive. Senz'altro una può essere l'articolo 27 del Dlgs 150/2009. Si può valutare, altresì, l'applicabilità dell'articolo 15, comma 5, del Ccnl enti locali 98/01 le cui risorse aggiuntive dovrebbero rimanere fuori dal vincolo del tetto dei fondi previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010.
Altri spazi possono poi essere individuati da regioni ed enti locali con un'intesa con le parti sociali. Questi enti dovrebbero individuare, quale fonte di risorse aggiuntive, un ammontare ricavabile da risparmi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle manovre finanziarie.
Potrebbero ipotizzare quale fonte alimentante un criterio analogo a quello disegnato dall'articolo 61 del Dl 112/2008 per le amministrazioni centrali, immaginando, ad esempio, un risparmio legato a economie di scala, quali frutto di convenzioni per la condivisione e gestione di servizi comuni. I risparmi cumulati e calcolati a consuntivo dagli enti partecipanti, potrebbero essere suddivisi e destinati ad alimentare il trattamento economico accessorio. Potrebbe essere l'occasione per favorire forme di razionalizzazione della spesa ed eliminazione degli sprechi, destinando il recupero di risorse alla premialità.

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