Nella delibera 6/2011 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) esprime l'avviso che, in caso di mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2010 degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 16 e dal comma 1 dell’art. 31 del d. lgs. n. 150/2009, debbano trovare applicazione soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare una più ampia applicazione.
In altre parole, non si applicano automaticamente tutte le disposizioni previste per la generalità della pubblica amministrazione, ma solo quelle su cui il legislatore ha richiesto l'adeguamento.
Gianluca Bertagna nel suo articolo pubblicato su IlSOle24ore.com ritiene che i dubbi principali riguardavano innanzitutto il piano della performance previsto dall'articolo 10.
Infatti, la norma prevede infatti che la mancata approvazione del piano entro il 31 gennaio di ciascun anno comporti il divieto di assunzione e di affidamento di incarichi esterni.
Alla luce del parere della Civit, si può affermare che non essendo l'articolo 10 norma di adeguamento, non può neppure scattare la sanzione prevista. Non si applica automaticamente neanche l'articolo 14 sugli organismi indipendenti di valutazione: l'Oiv è facoltativo per le autonomie territoriali e quindi, se si ritiene di procedere in questa direzione, è per una precisa volontà dell'amministrazione.
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