Il famigerato disegno di legge Brunetta denominato "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti " dopo il via libera della Camera, torna al Senato per ottenere l'ok definitivo.
Le novità sono tante alcune di facciata altre più sostanziose.
Il provvedimento spazia dalla creazione di un nuovo modello di contrattazione, all'avvento della class action nella Pa (seppure con diversi limiti), fino al sostanziale innalzamento della soglia minima di uscita per il pensionamento degli statali con il passaggio dal requisito dei 40 anni di contribuzione, comprensivi di eventuale riscatto della laurea o del servizio militare, ai 40 anni di servizio effettivo.
L'unica novità sarebbe rappresentata dai nuovi meccanismi di valutazione. Ogni impiegato avrà, finalmente, una pagella (in Banca d'Italia si chiama bollettino e lo hanno adottato da decenni) dalla quale si capirà quale sarà il suo grado di efficienza: ad elaborarla contribuirà anche una nuova struttura indipendente chiamata a gestire il sistema valutativo.
Da seguire per noi funzionari l'articolo 8 riguardante la vice dirigenza che ha come unico scopo a mio parere i ricorsi, migliaia, persi dall'amministrazione pubblica.
L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.
Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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