Per rafforzare i controlli interni e per valorizzarne l'autonomia rispetto agli organi di governo il Dl 138/2011 prevede l'introduzione del collegio dei revisori dei conti nelle regioni e lo sganciamento di quelli dei comuni e delle regioni dalla nomina, e quindi dall'influenza, degli organi di governo. Non è disposto alcunché per le province.
Questa disposizione è un ulteriore tassello nella direzione di forme di controllo indipendente sull'attività delle Pa: viene dopo la valorizzazione del ruolo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, l'accrescimento della responsabilità dei revisori e l'istituzione degli organismi indipendenti di valutazione; probabilmente precede l'istituzione di nuove forme di controllo.
Anche le regioni devono, per la prima volta e dal prossimo 1° gennaio, darsi il collegio dei revisori dei conti, sulla base dell'articolo 14, comma 1, lettera e). Per fugare le possibili censure di legittimità costituzionale questa disposizione, inserita tra le misure di contenimento del numero dei consiglieri e degli assessori, nonché di riduzione delle loro indennità, è motivata dalla esigenze di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa.
Non viene prevista come obbligatoria, ma costituisce una delle condizioni per poter essere considerati «ente virtuoso» e concorrere alla distribuzione delle risorse previste dall'articolo 20, comma 3 del Dl 98/2011.
Le regioni sono incentivate - o di fatto obbligate - a istituire il collegio dei revisori dei conti. Per dare corso a tale disposizione devono darsi delle regole specifiche, i cui principi non possono che essere inseriti nello statuto, il che potrebbe determinare dei ritardi nella concreta attivazione del nuovo istituto. Occorre definirne bene i compiti, visto che la disposizione legislativa si limita a considerarlo «organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente».
È poi necessario fissarne il numero, che dovrebbe essere di tre, considerato che si parla di un collegio e che il Dl 78/2010 fissa in tale cifra la soglia massima dei componenti gli organi di controllo delle Pa. Si deve fissare la durata. Vanno anche individuate le modalità operative: il legislatore si limita a stabilire la necessità del sorteggio tra i componenti un elenco regionale di cui possono, a domanda, far parte gli iscritti al registro dei revisori legali, che siano «in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali».
Per i comuni, l'articolo 16, comma 11, dispone che la nomina dei revisori dei conti avvenga tramite sorteggio da un elenco provinciale nel quale sono inseriti a richiesta i revisori legali in possesso degli stessi requisiti di conoscenza della contabilità pubblica previsti per potere essere utilizzati dalle regioni. La disposizione non modifica le regole del decreto legislativo 267/2000, nonostante esso preveda la necessità di modifiche formali, il che potrebbe sollevare dei dubbi applicativi.
La decorrenza di applicazione è fissata nella prima scadenza dei collegi oggi in carica (durano tre anni). Le modalità operative saranno dettate da un decreto del ministro dell'Interno, da adottare entro la metà del mese di novembre (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto). Fino ad allora sarà impossibile il rinnovo dei collegi di revisori già scaduti o che vanno in scadenza.
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