Per la Corte dei conti del Lazio sono fuori dalle limitazioni dell'articolo 19, comma 6, le assunzioni di dirigenti a contratto effettuate "a monte" con procedure selettive.
La delibera 47/2011 giunge pochi giorni prima dell'adozione definitiva del Dlgs 141/2011, ovvero il correttivo alla riforma Brunetta, e rischia di creare non poca confusione.
La questione degli incarichi dirigenziali riguarda l'applicabilità del contingente dell'8% previsto dall'articolo 19 del Dlgs 165/2001 anche agli incarichi a contratto di cui all'articolo 110 del Testo unico degli enti locali (Tuel).
Le sezioni riunite hanno creato un netto spartiacque: gli incarichi dirigenziali in dotazione organica, disciplinati dal comma 1, sono di fatto limitati all'8%, mentre rimane in vita la possibilità, prevista al comma 2, di affidare incarichi extra-dotazione organica, ma nel limite del 5% della stessa.
Per la Corte dei conti del Lazio le cose stanno un po' diversamente. I magistrati affermano che l'orientamento delle sezioni riunite è riferibile solo agli incarichi conferibili ex articolo 110, comma 1, in via residuale mediante «contratti di diritto privato».
Quindi, per il conferimento di incarichi «con provvedimento fiduciario» oppure «intuitu personae», indipendentemente dai soggetti che ne sono destinatari, vanno rispettati i rigorosi limiti di cui all'articolo 19, comma 6; qualora invece vi sia una selezione "a monte", tali limiti scompaiono in virtù dell'autonomia dell'ente locale.
L'amministrazione potrebbe quindi disciplinare la necessità di una selezione/concorso per l'accesso all'incarico dirigenziale ex articolo 110, comma 1, e in questo caso superare ogni contingente di legge.
La tesi lascia certamente qualche dubbio.
Non va infatti dimenticato che tutte le ultime disposizioni normative puntano a una riduzione della dirigenza a contratto, e certamente non a un suo ampliamento, come potrebbe accadere con disposizioni regolamentari appropriate. Una procedura selettiva garantisce imparzialità, ma il legislatore sembra aver puntato a un secco contingentamento piuttosto che a individuare modalità diverse di accesso al pubblico impiego. La prova è anche nel riscritto comma 557 della Finanziaria 2007, che individua proprio nella riduzione delle aree dirigenziali una forte azione per il contenimento della spesa di personale.
A chiudere la vicenda ha comunque pensato il Dlgs 141/2011.
Il decreto correttivo permette agli enti locali virtuosi nel rispetto del patto di stabilità di innalzare la percentuale per cui possono avvalersi di dirigenti a tempo determinato fino al 18%, precisando espressamente «ai sensi dell'articolo 110, comma 1» del Tuel.
Un secondo intervento fa invece salvi i contratti dirigenziali a termine stipulati prima del 9 marzo 2011 anche oltre la limitazione vigente, purché realizzati nel rispetto delle norme sulle spese di personale e delle assunzioni a tempo determinato.
Vi sono quindi scaglioni temporali ben chiari che si possono così riassumere:
- - gli incarichi affidati entro il 9 marzo, anche se superiori all'8%, sono validi fino a scadenza;
- - gli incarichi affidati dopo il 9 marzo superiori all'8% non rispettano le norme vigenti (potrebbero rientrare nella casistica gli incarichi affidati dalle amministrazioni che sono andate al voto quest'anno);
- - solamente quando usciranno i decreti per stabilire gli enti virtuosi, si potrà passare dall'8% al 18 per cento.
Vi è poi un altro punto critico. Possono infatti beneficiare del 18% esclusivamente gli enti collocati nelle fasce di virtuosità, previste, però, solo per gli enti soggetti a patto di stabilità. Ma cosa accade agli incarichi dirigenziali a termine nelle amministrazioni non soggette a patto?
Articolo di Gianluca Bertagna pubblicato su www.ilsole24ore.com
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