lunedì 5 settembre 2011

Quesito su aggregazione scolastica

Ricevo e pubblico



Faccio parte del Consiglio di Circolo XXXXXXX e siccome il prossimo anno ci sarà l'attuazione del dimensionamento scolastico e il mio circolo sarà aggregato ad una Scuola media statale costituendo un istituto comprensivo.


Volevo sapere se vale l' Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 , Art. 5 - Aggregazione di istituzioni scolastiche.

1. Nell'ipotesi in cui, in sede di attuazione della razionalizzazione della rete scolastica, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, siano aggregate scuole di istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo, ogni scuola aggregata mantiene, a norma dell'art. 22, comma 2 bis, del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, un proprio collegio dei docenti il quale esercita conseguentemente le proprie funzioni anche in materia elettorale, ivi compresa l'autonoma elezione per ciascuna scuola aggregata dei collaboratori del preside e dei docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio degli insegnanti.

2. Le funzioni vicarie del direttore didattico o del preside, invece, sono affidate ad un unico docente.

3. Nelle predette scuole aggregate si costituisce altresì un solo consiglio di istituto, alle elezioni del quale partecipano le componenti di tutte le scuole interessate, con liste comuni di candidati.
Resta in carica, fino alla normale scadenza triennale, il consiglio di istituto della scuola aggregante.

Quindi il Consiglio di Circolo nominato l'anno scorso rimane in carica?


Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro porgo distinti saluti

1 commento:

Autore ha detto...

Ai sensi dell’OM n. 277/1998, i Consigli di Istituto in carica nelle scuole coinvolte nei processi di dimensionamento, decadono alla data del 31 agosto. Nelle more dell’elezione dei nuovi organi collegiali, viene nominato dall'UST un Commissario Straordinario.

Tale nomina è prevista dall’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, che di seguito si riporta: “Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o di istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi,sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l’amministrazione straordinaria. Spettano a quest’ultimo le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1,2,3,6,7 ed 8”.

Pertanto il Commissario straordinario è organo che riassume in sé i poteri dell’organo del quale è intervenuta la decadenza, ma, come precisato dalla C.M. 177 del 4 luglio 1975 (ultimo paragrafo: vigilanza), “col compito di preparare immediatamente le elezioni e di provvedere agli improrogabili atti di amministrazione”.

Recentemente il MIUR, con nota 8409 del 30 luglio 2010 (“Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni oggetto di dimensionamento”), al paragrafo “organi collegiali dell’istituzione”, precisa che “il commissario straordinario ha i poteri in materia amministrativo finanziaria spettanti all’organo decaduto, con esclusione di qualsiasi attribuzione didattica organizzativa”.

Dal che discende che le attribuzioni del Commissario straordinario sono limitate alla materia amministrativo finanziaria, con esclusione della sfera didattico-organizzativa, e circoscritte agli atti improrogabili, con esclusione quindi degli atti che possono essere inviati al momento della ricostituzione dell’organo collegiale, senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell’istituzione.