mercoledì 12 settembre 2012

Novità sulla revisione legale dei conti

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012 n. 201 i seguenti regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti
DECRETO 20 giugno 2012, n. 144: “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”; 
DECRETO 20 giugno 2012, n. 145 “Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7,comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”; 
DECRETO 25 giugno 2012, n. 146: “Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”. 


I regolamenti attuativi entrano in vigore il 13 settembre 2012, data a decorrere dalla quale cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili. 
Si sottolinea che i revisori già iscritti nel Registro dei revisori di cui al d.lgs. n. 88/1992 transitano automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo registro dei revisori. Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione (di cui sarà data ampia informazione) i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo stesso d.lgs. 39/2010. 
I tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. n. 99/1998 transitano automaticamente nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi. Il tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che ha, pertanto, “interrotto” il tirocinio (art. 10 del DPR 99/1998), è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni. 
Si evidenzia che i revisori ed i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far data dal 13 settembre 2012 saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina. A decorrere da tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell’economia e delle finanze si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a disposizione degli iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato. La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente. Ulteriori istruzioni, unitamente alla rinnovata modulistica ed alle modalità di trasmissione delle istanze, saranno rese disponibili nei prossimi giorni, una volta perfezionate le operazioni di consegna degli archivi nel rispetto delle disposizioni di legge, per le quali si confida nella massima collaborazione degli organismi coinvolti. Infine, si ribadisce che, oltre alla integrazione delle informazioni come sopra specificato, nessun obbligo di nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell’attuale registro, che transiteranno nel nuovo registro automaticamente e senza oneri, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione attualmente resi.

1 commento:

aptima ha detto...

Bene i regolamenti, bene il trasferimento del registro revisori al Mef, lasciatemi però dire che è una vergogna che l’attività del Revisore Legale, unica professione in Italia, non ordinistica ma regolamentata, ad avere una connotazione di matrice europea, non sia considerata una professione, ma “un servizio professionale erogabile da più tipologie di professionisti”. Così è riportato nella relazione del Governo al testo di riforma delle professioni, DPR n. 137/2012. Solo in Italia si poteva giungere ad una simile assurda conclusione.
Per quanti non lo sappiano, in breve, per diventare Revisore Legale è necessario conseguire una laurea in materie economico-giuridiche, svolgere un tirocinio triennale di formazione professionale, superare un esame di idoneità professionale che consiste in prove orali e scritte. Il Revisore è, inoltre, obbligato alla formazione professionale continua e, quindi, deve conseguire annualmente un certo numero di crediti formativi. Insomma, senza dilungarmi troppo su cose che ormai sono note a tutti, siamo di fronte ad un percorso formativo di tutto rispetto per chiunque voglia intraprendere questo “servizio professionale”. Ora, escluso il dottore commercialista, il cui percorso formativo è analogo a quello del revisore legale, per tutte le altre professioni integrare il contenuto dei loro servizi professionali anche con quello della revisione legale dei conti, non è cosa assolutamente agevole ma, senza alcun dubbio, difficoltoso quanto conseguire un qualsiasi altro titolo professionale regolamentato da leggi dello Stato. Dato che poi il percorso formativo del revisore legale è identico a quello del commercialista, mi chiedo ma perché il concetto di “servizio professionale erogabile da più tipologie di professionisti” dovrebbe valere solo per il Revisore Legale? Un avvocato, un ingegnere, un medico potrebbero benissimo diventare dottore commercialista o Revisore Legale perché sul piano della fattibilità le differenze sono praticamente nulle. Associare l’attività del Revisore Legale, quasi come se fosse cosa naturale ad altra professione, risponde, pertanto, ad un unico e preciso obiettivo evitare che in futuro siano scoraggiate le iscrizioni all’albo dei ragionieri e dottori commercialisti così da salvaguardare gli equilibri finanziari delle loro casse previdenziali.
Ci potranno essere uno o mille motivi, comunitari, nazionali, etc… che dimostrino quanto sia assurdo classificare l’attività del Revisore Legale nel modo sopra indicato, questi rimarranno purtroppo sempre inascoltati. Questo perché l’Italia non è il Paese nel quale sono riconosciuti i diritti della persona, bensì quello nel quale sono ben tutelati i privilegi delle caste e delle corporazioni e, comunque, di tutti coloro ben rappresentati in Parlamento. Nel nostro Paese vi sono troppi interessi di parte, la solidarietà è stata completamente sostituita dall’egoismo, quest’ultimo ormai fa parte integrante della nostra cultura. Nel nostro Paese, in poche parole, vi è poca giustizia sociale ed è questa, a parer mio, la ragione per la quale la ricchezza è mal distribuita, non vi è un benessere diffuso e siamo da decenni la coda dell’Europa per crescita economica.
Dott. Angelo Maddaloni –Revisore Legale-