venerdì 28 settembre 2012

DURC E AUTOCERTIFICAZIONE: ULTIME NOVITÀ DAL MINISTERO DEL WELFARE

Con l'emanazione del D.lgs n.163/2006, meglio conosciuto come il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo regolamento di attuazione, il Dpr n.207/2010, l'acquisizione del documento di regolarità contributiva (Durc) da parte della stazione appaltante è di fatto un obbligo. 
Nelle fasi procedimentali relative sia all'affidamento della fornitura o del servizio, che nell'ambito del pagamento degli stati di avanzamento fino alla liquidazione del saldo finale, la stazione appaltante è tenuta all'acquisizione del durc. 
 In merito a quanto sopra, si ricorderà come il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n.10 del 20 febbraio 2009, aveva fatto presente, che la pubblica amministrazione, anche in caso di acquisti in economia o di modesta entità, è tenuta a richiedere il durc, in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'art.16 bis, co.10 della legge n.2/2009. 
Per fare un esempio, un ufficio pubblico anche nel caso in cui dovesse affidare ad una società editrice la fornitura di un abbonamento ad una particolare rivista giuridica è tenuta a richiedere il documento in questione.
Quanto sopra evidenzia come il legislatore abbia mostrato una particolare intenzione ad arginare il più possibile fenomeni legati al lavoro nero nonché a combattere fenomeni di dumping derivanti dalla maggiore concorrenzialità sul mercato delle imprese che omettono di effettuare regolarmente i versamenti contributivi.
Infatti, l'aquisizione del durc da parte della stazione appaltante, equivale non solo a favorire una maggiore responsabilizzazione da parte dell'operatore economico ad assolvere un suo preciso obbligo nel versare i relativi contributi agli Istituti previdenziali, ma contribuisce maggiormente a rendere trasparente l'attività della pubblica amministrazione. Per quanto concerne le modalità di acquisizione del durc, sebbene argomento non attinente a questo articolo, è bene ricordare che le stazioni appaltanti lo richiedono attraverso il servizio on line disponibile al seguente indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it.
Detto succintamente il servizio di cui sopra affinchè possa essere attivo, richiede che l'operatore designato dal centro di responsabilità amministrativa venga accreditato mediante autorizzazione del proprio dirigente. Le modalità di richiesta del durc, risultano essere di facile utilizzazione e normalmente il durc viene rilasciato dall'istituto previdenziale entro trenta giorni. 
E' il caso di sottolineare che il documento unico di regolarità contributiva viene spedito a mezzo posta da parte dell'istituto incaricato alla stazione appaltante. Fatta questa doverosa precisazione e tornando all'oggetto dell'articolo riguardante la possibilità o meno di autocertificare il durc, si ricorderà che la legge n.183/2011 aveva introdotto alcune importanti novità in materia di durc, introducendo l’art.44 bis nel corpo del dpr n.445/2000. 
Tale norma stabilisce” le informazioni relative alla regolarità contributive sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica norma di settore”. Tale disposizione normativa, come si ricorderà aveva indotto il ministero del welfare -Direzione generale per l'attività ispettiva-con nota prot. 619 del gennaio 2012, di affermare che la regolarità contributiva non può ritenersi autocertificabile, in quanto la stessa non può essere oggetto di sicura conoscenza, così come avviene per gli stati, qualità personali e fatti che ai sensi dell’art. 40 del Dpr n.445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona. 
Sembrerebbe del tutto diversa la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, ma una attestazione degli istituti e delle casse edili circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali. L’intervento legislativo di cui sopra a parere di chi scrive ha senz’altro l’intento di accelerare i tempi relativi alle liquidazioni di spesa da parte del centro di costo della stazione appaltante. 
Infatti il centro di costo prima di procedere nella fase di liquidazione deve attendere oltre 30 giorni prima che arrivi il durc. Trattasi di un tempo relativamente lungo se si pensa che poi la documentazione cartacea e telematica dovrà poi essere trasmessa al vaglio degli organi della Ragioneria di Stato, affinchè la tesoreria possa procedere alla liquidazione della predetta spesa. 
Insomma l’impresa prima di essere liquidata dovrà attendere qualcosa come due mesi. Considerato che la tematica in questione ha favorito in questi mesi ampi dibattiti in materia di autocertificazione del documento di regolarità contributiva, il ministero del welfare ha emanato la circolare n.12 del 2012. 
Il dicastero del Welfare, ha ribadito quanto già affermato nella nota prot. n.619 , chiarendo che il durc, pur rientrando nella categoria dei certificati, non può essere oggetto di autocertificazione secondo quanto dispone in via generale il dpr n.445/2000. Tuttavia, il ministero, ha aggiunto che resta possibile per l’operatore economico presentare una dichiarazione in luogo del durc, in specifiche ipotesi. 
In tal senso si rammenta l’art.38, comma 1 lett.i del D.lgs n.163/2006 e l’art. 4, comma 14bis, del D.L. 70/2011 convertito nella legge n.106/2011, secondo il quale per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 € stipulati con la p.a. e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma I, lettera p, del T.U. di cui al Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Ciò non toglie che la stazione appaltante possa procedere ai controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.71 del medesimo testo unico. 
E' bene ricordare che il dicastero di cui sopra ha lasciato trasparire una certa apertura nella possibilità riguardante da parte della stazione appaltante di acquisire l'autocertificazione in luogo al documento unico di regolarità contributiva, ma solo nei casi previsti dalla legge n.106/2011. Naturalmente in caso di verifica, così come previsto dall'art. 71 nel caso in cui dovessero risultare mendaci le dichiarazioni contenute nell'autocertificazione in luogo del durc, ai sensi dell'art. 76 del T.U. 
Sulla documentazione amministrative possono scattare delle sanzioni di natura penale. Per finire, quanto sopra sicuramente contribuirà grazie all'autocertificazione del documento unico di regolarità contributiva nei casi previsti dalla normativa di cui innanzi, non solo ad affidare la fornitura all'impresa con una riduzione dei tempi, ma a liquidare gli stati di avanzamento e il saldo finale all'operatore economico con tempi accettabili, visto la particolare congiuntura economica che in questo periodo induce molte imprese in difficoltà a chiudere i battenti.

Articolo di Marco Ferrone www.contabilita-pubblica.it 

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