Con l'emanazione del D.lgs n.163/2006, meglio conosciuto come il codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo
regolamento di attuazione, il Dpr n.207/2010, l'acquisizione del
documento di regolarità contributiva (Durc) da parte della stazione
appaltante è di fatto un obbligo.
Nelle fasi procedimentali relative sia
all'affidamento della fornitura o del servizio, che nell'ambito del
pagamento degli stati di avanzamento fino alla liquidazione del saldo
finale, la stazione appaltante è tenuta all'acquisizione del durc.
In merito a quanto sopra, si ricorderà come il ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con interpello n.10 del 20 febbraio 2009, aveva fatto
presente, che la pubblica amministrazione, anche in caso di acquisti in
economia o di modesta entità, è tenuta a richiedere il durc, in qualità di
stazione appaltante ai sensi dell'art.16 bis, co.10 della legge n.2/2009.
Per
fare un esempio, un ufficio pubblico anche nel caso in cui dovesse affidare
ad una società editrice la fornitura di un abbonamento ad una particolare
rivista giuridica è tenuta a richiedere il documento in questione.
Quanto sopra evidenzia come il legislatore abbia mostrato una particolare
intenzione ad arginare il più possibile fenomeni legati al lavoro nero
nonché a combattere fenomeni di dumping derivanti dalla maggiore
concorrenzialità sul mercato delle imprese che omettono di effettuare
regolarmente i versamenti contributivi.
Infatti, l'aquisizione del durc da parte della stazione appaltante, equivale
non solo a favorire una maggiore responsabilizzazione da parte
dell'operatore economico ad assolvere un suo preciso obbligo nel versare i
relativi contributi agli Istituti previdenziali, ma contribuisce maggiormente
a rendere trasparente l'attività della pubblica amministrazione.
Per quanto concerne le modalità di acquisizione del durc, sebbene
argomento non attinente a questo articolo, è bene ricordare che le
stazioni appaltanti lo richiedono attraverso il servizio on line disponibile al
seguente indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it. .
Detto succintamente il servizio di cui sopra affinchè possa essere attivo,
richiede che l'operatore designato dal centro di responsabilità
amministrativa venga accreditato mediante autorizzazione del proprio
dirigente. Le modalità di richiesta del durc, risultano essere di facile
utilizzazione e normalmente il durc viene rilasciato dall'istituto
previdenziale entro trenta giorni.
E' il caso di sottolineare che il
documento unico di regolarità contributiva viene spedito a mezzo posta da
parte dell'istituto incaricato alla stazione appaltante.
Fatta questa doverosa precisazione e tornando all'oggetto dell'articolo
riguardante la possibilità o meno di autocertificare il durc, si ricorderà che
la legge n.183/2011 aveva introdotto alcune importanti novità in materia
di durc, introducendo l’art.44 bis nel corpo del dpr n.445/2000.
Tale norma stabilisce” le informazioni relative alla regolarità contributive
sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle
pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica norma di
settore”.
Tale disposizione normativa, come si ricorderà aveva indotto il ministero
del welfare -Direzione generale per l'attività ispettiva-con nota prot. 619
del gennaio 2012, di affermare che la regolarità contributiva non può
ritenersi autocertificabile, in quanto la stessa non può essere oggetto di
sicura conoscenza, così come avviene per gli stati, qualità personali e fatti
che ai sensi dell’art. 40 del Dpr n.445/2000, possono essere sostituiti da
dichiarazioni proprio in quanto elementi di fatto oggettivi riferiti alla
persona.
Sembrerebbe del tutto diversa la certificazione relativa al regolare
versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la
mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di
contribuzione, ma una attestazione degli istituti e delle casse edili circa la
correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata
dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla
applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
L’intervento legislativo di cui sopra a parere di chi scrive ha senz’altro
l’intento di accelerare i tempi relativi alle liquidazioni di spesa da parte del
centro di costo della stazione appaltante.
Infatti il centro di costo prima di procedere nella fase di liquidazione deve
attendere oltre 30 giorni prima che arrivi il durc. Trattasi di un tempo
relativamente lungo se si pensa che poi la documentazione cartacea e
telematica dovrà poi essere trasmessa al vaglio degli organi della
Ragioneria di Stato, affinchè la tesoreria possa procedere alla liquidazione
della predetta spesa.
Insomma l’impresa prima di essere liquidata dovrà attendere qualcosa
come due mesi.
Considerato che la tematica in questione ha favorito in questi mesi ampi
dibattiti in materia di autocertificazione del documento di regolarità
contributiva, il ministero del welfare ha emanato la circolare n.12 del
2012.
Il dicastero del Welfare, ha ribadito quanto già affermato nella nota prot.
n.619 , chiarendo che il durc, pur rientrando nella categoria dei certificati,
non può essere oggetto di autocertificazione secondo quanto dispone in
via generale il dpr n.445/2000.
Tuttavia, il ministero, ha aggiunto che resta possibile per l’operatore
economico presentare una dichiarazione in luogo del durc, in specifiche
ipotesi.
In tal senso si rammenta l’art.38, comma 1 lett.i del D.lgs
n.163/2006 e l’art. 4, comma 14bis, del D.L. 70/2011 convertito nella
legge n.106/2011, secondo il quale per contratti di forniture e servizi fino
a 20.000 € stipulati con la p.a. e con le società in house, i soggetti
contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.
46, comma I, lettera p, del T.U. di cui al Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445, in luogo del documento di regolarità contributiva.
Ciò non toglie che la stazione appaltante possa procedere ai controlli
periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.71
del medesimo testo unico.
E' bene ricordare che il dicastero di cui sopra ha lasciato trasparire una
certa apertura nella possibilità riguardante da parte della stazione
appaltante di acquisire l'autocertificazione in luogo al documento unico di
regolarità contributiva, ma solo nei casi previsti dalla legge n.106/2011.
Naturalmente in caso di verifica, così come previsto dall'art. 71 nel caso in
cui dovessero risultare mendaci le dichiarazioni contenute
nell'autocertificazione in luogo del durc, ai sensi dell'art. 76 del T.U.
Sulla
documentazione amministrative possono scattare delle sanzioni di natura
penale.
Per finire, quanto sopra sicuramente contribuirà grazie
all'autocertificazione del documento unico di regolarità contributiva nei
casi previsti dalla normativa di cui innanzi, non solo ad affidare la fornitura
all'impresa con una riduzione dei tempi, ma a liquidare gli stati di
avanzamento e il saldo finale all'operatore economico con tempi
accettabili, visto la particolare congiuntura economica che in questo
periodo induce molte imprese in difficoltà a chiudere i battenti.
Articolo di Marco Ferrone www.contabilita-pubblica.it
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