34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi
alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la
tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere
effettuato alla data del 15 novembre 2012.
35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali
provvedono ad adeguare l' operativita' dei servizi di cassa
intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del
15 ottobre 2012.
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche'
gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure,
possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione,
ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "integrare i fondi stessi" sono aggiunte
"nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati
all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio";
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono abrogati
l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita' speciali
scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, non sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla
stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in
misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le
contabilita' speciali sono soppresse. Le predette somme sono
annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di
funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilita'
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti
locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e'
assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che
accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno
scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.
42. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole "contribuzione studentesca" sono inserite le
seguenti "degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la
durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo
livello";
b) le parole "del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a
valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma
3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle
seguenti "dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. E' fatto obbligo
agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate
al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.".
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