martedì 10 luglio 2012

stralcio dell'articolo 7 del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95


34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012

35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l' operativita' dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012. 

36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche' gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) dopo le parole "integrare i fondi stessi" sono aggiunte "nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"; 
 b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.". 

38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "fatta eccezione per" sono sostituite dalla seguente "compreso" e le parole da ", le cui competenze fisse" sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita' speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilita' speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 

 40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilita' speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario. 

41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e' assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. 42. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "contribuzione studentesca" sono inserite le seguenti "degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello"; b) le parole "del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti "dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. E' fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.".

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