venerdì 13 luglio 2012

Modifiche per i revisori dal DL 95/2012

comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge n. 95 del  6 luglio 2012.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni."; 
 b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma: "616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonche' ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.". 

Articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato:
comma 616:    Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.
comma 616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonche' ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

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