Il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 recante “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini “ è stato pubblicato sul supplemento n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale 156
del 6 luglio 2012 ed è entrato in vigore il giorno successivo.
Con riserva di maggiori e più puntuali approfondimenti, si reputa utile render noti alcuni contenuti
riguardanti l’istruzione in termini specifici e generali, i seguenti:
- ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche ( art. 5 comma 8 ) sono
obbligatoriamente fruiti e non danno luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. Si interviene
inopportunamente su materie tipiche dell’ambito di contrattazione collettiva;
- viene abrogato l’art. 17-bis del Decreto Legislativo 165/2001 concernente la Vice Dirigenza ( art. 5
comma 13 ). Di fatto la qualifica non è stata mai riconosciuta in nessuna amministrazione pubblica e,
comunque, rappresentava una risposta inadeguata alla valorizzazione della categoria dei quadri
presente anche nelle amministrazioni pubbliche;
- dal 2013 gli ambiti e il numero delle Istituzioni Scolastiche per l’attività dei Revisori dei Conti vengono
rivisti: gli ambiti non possono essere più di 2.000 e ciascuno di essi deve essere composto da almeno 4
istituzioni. Ai Revisori viene affidato anche lo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i
fondi europei (art. 6 comma 20). Si poteva fare di meglio visti gli esiti non esaltanti del controllo di
regolarità amministrativo contabile sperimentato nel trascorso decennio. Si ricorda che nei piccoli
Comuni che, comunque, hanno bilanci e compiti di quantità e qualità superiori a quelli delle Istituzioni
Scolastiche il Revisore è solo uno;
- dall’anno scolastico 2012/2013 debuttano le pagelle, le iscrizioni e i registri online nell’ambito del
processo di dematerializzazione delle procedure amministrative ( art. 7 commi da 27 a 31 );
- il servizio di tesoreria unica si applica anche alle Istituzioni Scolastiche. Le risorse finanziarie attualmente
depositate presso i cassieri ( quelle presenti alla data del 07.07.2012 ) sono versate alla tesoreria statale
nella misura del 50% alla data del 15 ottobre 2012 e per la quota rimanente alla data del 15 novembre
2012 ( art. 7 commi da 33 a 36 );
- viene riorganizzato e semplificato il sistema di finanziamento delle Istituzioni Scolastiche
comprendendo anche i fondi della Legge 440/97 ( art. 7 comma 37 );
- anche le spese per le supplenze brevi si pagheranno con il cedolino unico ( art. 7 comma 38 );
- è obbligatorio il passaggio dei docenti inidonei al personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni
Scolastiche ( art. 14 comma 13 );
- i docenti a tempo indeterminato in esubero possono essere utilizzati in altre classi di concorso, su posti
di sostegno e in supplenze temporanee ( art. 14 commi da 17 a 21 );
- la delega ai docenti, di cui al comma 5 dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2001, non costituisce affidamento di
mansioni superiori o di funzioni vicarie. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente con il
fondo dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 CCNL 29.11.2007 (art. 14 comma 22 ). Questa
discutibile interpretazione non risolve la questione della sostituzione del Dirigente né quella dell’attività
di collaborazione nelle situazioni di reggenza. Trattasi di intervento improprio che sconfina nella
determinazione del trattamento economico che è materia di contrattazione;
- è presente un trasferimento alle Regioni per 23 mln di euro a compensazione delle spese per le visite
fiscali che saranno disposte dalle Istituzioni Scolastiche, che a decorrere dall’esercizio finanziario 2012
non dovranno più pagare direttamente queste visite ( art. 14 comma 27 ).
Come è facilmente comprensibile da quanto sopra esposto, vi sono luci ed ombre su aspetti di rilevante
interesse per la gestione e il funzionamento delle Scuole.
Con la tesoreria unica si assesta un colpo ulteriore alla già fragile autonomia scolastica e si determineranno
non poche difficoltà gestionali.
Se le giacenze alla data del 07.07.2012 dovranno essere versate alla
tesoreria statale tra il 15 ottobre e il 15 novembre 2012, per evitare una diminuzione delle giacenze stesse,
come faranno le scuole ad effettuare pagamenti in assenze di riscossioni?
Inoltre, senza cassa sarà difficile
anticipare pagamenti anche con riferimento ai fondi comunitari. In base a questa regola sulla tesoreria
unica le recenti istruzioni sulla nuova convenzione di cassa assumono una rilevanza completamente
diversa sulla quale sarà necessaria una doverosa riflessione.
Con il passaggio obbligatorio dei docenti inidonei al personale amministrativo e tecnico si penalizzano
migliaia di supplenti che da anni lavorano proficuamente nelle scuole e non si rende un buon servizio alle
segreterie scolastiche, ai laboratori, alle officine e ai reparti di lavorazione presenti nel secondo ciclo di
istruzione.
Il decreto passa ora all’esame delle aule parlamentari e, dai primi commenti delle formazioni politiche e
delle forze sociali, si prevedono cambiamenti in sede di conversione.
Il presente documento integra il comunicato già ieri emanato dall’Associazione scrivente.
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