Ricevo da una collega e pubblico
------------------------------
Gentile dott. xxxxxxx,
a seguito della sua comunicazione pervenuta per il tramite della RTS di Napoli che, ad ogni buon conto, rimetto in calce, io e molti altri colleghi del MEF, siamo andati a fare le verifiche del conto consuntivo 2010 presso gli ambiti scolastici assegnati in assenza del collega in rappresentanza del MIUR che si è rifiutato di venire in quanto non più avente titolo. Nel relativo verbale abbiamo pertanto evidenziato l’assenza giustificata del collega in rappresentanza del MIUR per scadenza del mandato.
Nella giornata di ieri è pervenuta dalla RTS della provincia di Teramo una comunicazione (anch’essa indicata in calce) secondo la quale i colleghi del MIUR pur con mandato scaduto, sarebbero tenuti alla verifica del consuntivo sulla base di quanto previsto dal comma 617 dell’articolo 1 della legge 296/2006, in quanto resterebbero confermati fino alla nomina del nuovo revisore.
E’ evidente che a seguito di due comunicazioni contrastanti si sia creata una situazione disagio e per questo motivo le chiedo una gentile conferma su quanto da lei comunicato.
Ringrazio per la collaborazione
Cordiali saluti
Lettera firmata
------------------------------
Nota inviata dalla rts di Napoli
Nelle more delle modifiche del d.i. 44 del 2001 in tema di organo di controllo, non essendo più operante il collegio dei revisori, si ritiene che entrambi i revisori debbano esprimere il parere di propria competenza sul programma annuale, sul conto consuntivo e sulla contrattazione integrativa.
Attualmente, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora provveduto a nominare i propri revisori il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010 e quindi per effetto del d.l. 293/94 convertito in legge 444/94, hanno continuato ad operare per ulteriori 45 giorni (14 febbraio 2011).
Pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa si ritiene, in linea con quanto riportato nella nota RGS n. 103473 del 13 ottobre 2009 e nella nota MIUR n. 101 del 19 febbraio 2007, che nell'impossibilità da parte di un revisore di esprimere il proprio parere (non ancora nominato) debba procedere l'altro autonomamente e conseguentemente l'istituzione scolastica procedere all'approvazione del conto consuntivo. Tale procedura non esonera, comunque, l'altro revisore, una volta nominato, a fornire le proprie valutazioni al riguardo in occasione della prima visita utile.
Attualmente, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora provveduto a nominare i propri revisori il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010 e quindi per effetto del d.l. 293/94 convertito in legge 444/94, hanno continuato ad operare per ulteriori 45 giorni (14 febbraio 2011).
Pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa si ritiene, in linea con quanto riportato nella nota RGS n. 103473 del 13 ottobre 2009 e nella nota MIUR n. 101 del 19 febbraio 2007, che nell'impossibilità da parte di un revisore di esprimere il proprio parere (non ancora nominato) debba procedere l'altro autonomamente e conseguentemente l'istituzione scolastica procedere all'approvazione del conto consuntivo. Tale procedura non esonera, comunque, l'altro revisore, una volta nominato, a fornire le proprie valutazioni al riguardo in occasione della prima visita utile.
firmata dal dirigente igf
-------------------------------------
-------------------------------------
Nota dalla rts di Teramo
Prot. N. 5644 del 12 aprile 2011
Gentili Revisori MEF,
Dall' esame di alcuni verbali protocollati nell’ ultimo periodo nell’applicativo Athena si evince l’assenza giustificata dei colleghi del MIUR per scadenza del mandato.
Si richiama l’attenzione delle SS. LL. sul contenuto del comma 617 dell’art.lo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) inerente l’attività dei revisori dei conti che sono confermati fino all’emanazione del decreto della nuova nomina.
Si allegano alla presente la comunicazione e-mail RGS IGF Coordinamento RPS dell’ 8 gennaio 2007 e la Nota Prot. N° 0123864 del 21 ottobre 2008 dell’IGF Ufficio III.
Cordiali saluti.
IL CAPO Servizio I
Prot. N. 5644 del 12 aprile 2011
Gentili Revisori MEF,
Dall' esame di alcuni verbali protocollati nell’ ultimo periodo nell’applicativo Athena si evince l’assenza giustificata dei colleghi del MIUR per scadenza del mandato.
Si richiama l’attenzione delle SS. LL. sul contenuto del comma 617 dell’art.lo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) inerente l’attività dei revisori dei conti che sono confermati fino all’emanazione del decreto della nuova nomina.
Si allegano alla presente la comunicazione e-mail RGS IGF Coordinamento RPS dell’ 8 gennaio 2007 e la Nota Prot. N° 0123864 del 21 ottobre 2008 dell’IGF Ufficio III.
Cordiali saluti.
IL CAPO Servizio I
3 commenti:
Secondo me la RTS di Teramo è in errore, perchè la finanziaria 296/06 aveva lo scopo di limitare le spese dei Collegi riducendo da tre a due i revisori, togliendo quello in rappresentanza degli enti locali, e quindi siccome per legge veniva modificato quanto stabilito con i decreti di nomina, si stabiliva che i revisori del Mef e del Miur, facenti parte dell'ex Collegio, continuassero a rimanere in carica fino a nuove nomine. La disposizione non è a carattere permanente, ma limitata nel tempo a quel caso specifico. In tal senso si esprime anche la stessa nota del 21 ottobre 2008 n. 123864 dell'IGF citata dalla stessa RTS di Teramo.
Corretta appare invece l'interpretazione data dalla RTS di Napoli (o dell'IGF III?)
Giancarlo Gabbrielli
Revisore MEf ATS 60 e 62 Grosseto
Mi ricordo che quando eravamo noi del mef a non essere ancora riconfermati l'IGF ci inviò una nota che ci chiariva che continuavamo ad essere revisori in quel ambito fino a nuova nomina.
Il Miur, con nota prot. 2691 del 14/4/2011, ha differito al 31/5/2011 i termini di approvazione del consuntivo 2010
Posta un commento